Risarcimento danni – emergenza rifiuti solidi urbani – giurisdizione – legittimazione passiva -onere della prova – 16.03.09 –

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, nella sentenza in oggetto, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni formulata da un cittadino, a seguito dell’emergenza rifiuti in Campania, relativamente all’onere della prova ha precisato:  “Ogni pregiudizio di cui si chiede la protezione risarcitoria dev’essere provato, non potendo ritenersi che il danno sia “in re ipsa”, e cioè coincida con l’evento, poiché il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso. Il il danno non patrimoniale non è “in re ipsa”. Colui che lamenti un danno non patrimoniale deve darne prova, a mezzo di documenti, testimonianze, presunzioni. Dal lamentato pregiudizio non deriva automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo”

                                                                                         

                                                           REPUBBLICA ITALIANA   

                                                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 5094/07 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni.

T R A(…) Sabatino, nato a Pozzuoli (NA) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) presso lo studio dell’avv. Guido (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;                                                                                  
                                                          
                                                                                                                                   ATTORE
E COMUNE di POZZUOLI, in persona del Dirigente Servizi Pubblici e Patrimonio, giusta delega della Commissione Straordinaria prot. n.2210/S.C.S. del 2/8/07 – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta determinazione dirigenziale n.1447 del 5/9/07 e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo;                                                                    
                                                                                                                                CONVENUTO

NONCHE’ S.p.A. ATI DE .., in persona del legale rapp.te pro-tempore, P.Iva (…) – quale capogruppo mandataria dell’ATI – con sede in (…), elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv.(…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;                        
                                                                                                                                 CONVENUTA

E COMMISSARIO STRAORDINARIO di GOVERNO per L’EMERGENZA RIFIUTI, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rapp.to e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, elett.te dom.to in Napoli alla Via Diaz, 11;                                                                                     
                                                                                                       CHIAMATO-CONVENUTO CONCLUSIONI

Per l’attore: dichiarare il Comune di Pozzuoli e la Spa De Vizia Transfer, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, responsabile delle violazioni ed inadempimenti inerenti la raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché colpevole dei danni, disagi e disservizi alla sua persona per le inalazioni nocive e di tutti gli altri danni provocatigli a causa della mancata raccolta differenziata e dei pericoli ambientali ed igienico-sanitari e, per l’effetto, condannarli al rispettivo e proporzionale risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi: patrimoniale, personale, morale, alla salute, esistenziale, alla vita di relazione, all’immagine, nonché per i disagi e usurpazione del tempo impiegato ad eseguire la raccolta differenziata mai  espletata dall’Amministrazione Comunale, il tutto nei limiti della competenza equitativa; oltre spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per il convenuto Comune: dichiarare il difetto di Giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo; dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto Comune; in relazione alla domanda proposta nei confronti del Commissario Straordinario di Governo, appartenente ratione valoris alla competenza del giudice superiore, rimettere tutta la causa dinanzi il Tribunale di Napoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 34 c.p.c.; disporre la riunione per connessione con altri procedimenti pendenti dinanzi lo stesso Ufficio; accogliere la domanda spiegata nei confronti del Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti della Regione Campania e, per l’effetto, accertare, con efficacia di giudicato ex art. 34 e segg. c.p.c. la sua esclusiva responsabilità in relazione alla domanda attorea; rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il Commissario Straordinario del Governo per l’emergenza rifiuti tenuto a garantire e manlevare il Comune di Pozzuoli da ogni conseguenza pregiudizievole della lite; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per la convenuta Spa Ati De Vizia Transfer:  dichiarare il difetto di Giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo; dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva; disporre la riunione per connessione con altri procedimenti pendenti dinanzi lo stesso Ufficio; rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.Per il convenuto Commissario Straordinario di Governo:  dichiarare il difetto di Giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo; dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto Commissario; rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Sabatino, con atto di citazione ritualmente notificato il 19-17/7/07 al COMUNE di POZZUOLI ed alla S.p.A. ATI DE VIZIA TRANSFER, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, li conveniva innanzi a questo Giudice affinché – previa declaratoria della loro esclusiva responsabilità per le violazioni e gli inadempimenti inerenti la raccolta dei rifiuti solidi urbani – fossero dichiarati colpevoli dei danni, disagi e disservizi alla sua persona per le inalazioni nocive e di tutti gli altri danni provocatigli a causa della mancata raccolta differenziata e dei pericoli ambientali ed igienico-sanitari e, per l’effetto, condannati al rispettivo e proporzionale risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi: patrimoniale, personale, morale, alla salute, esistenziale, alla vita di relazione, all’immagine, nonché per i disagi e usurpazione del tempo impiegato ad eseguire la raccolta differenziata mai  espletata dall’Amministrazione Comunale e dalla Ditta incaricata.
Nel detto atto introduttivo premetteva:
– che, egli abita nel Comune di Pozzuoli alla Via (…) n.(…);
– che, pur pagando regolarmente il tributo Tarsu, nel periodo maggio 2005 – ottobre 2007, non ha goduto del corrispettivo servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
– che, per lunghi periodi la strada dov’è ubicata la sua abitazione è risultata impraticabile, inaccessibile, ed invivibile a causa “montagne” di rifiuti di ogni genere abbandonati a se stessi, maleodoranti e, spesso bruciati con conseguente inquinamento ambientale ed atmosferico e pericolo per la salute pubblica;
– che, detti cumuli erano ricettacoli di roditori ed insetti di ogni specie (veicoli di malattie) che minavano la sua salute e quella dei suoi familiari;
– che, tale inadempimento gli ha procurato danni patrimoniali, personali, morali, alla salute, esistenziale, alla vita di relazione, all’immagine, nonché disagi e usurpazione del tempo impiegato ad eseguire la raccolta differenziata mai  espletata dall’Amministrazione Comunale;
– che, il danno ingiusto patito è risarcibile in quanto conseguenza di un comportamento omissivo del Comune di Pozzuoli, in violazione del principio del neminen laedere.
Instauratosi il procedimento, si costituiva il Comune di Pozzuoli che, preliminarmente, chiedeva la riunione per connessione con altri procedimenti pendenti dinanzi lo stesso Ufficio ed eccepiva il difetto di Giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo ed il suo difetto di legittimazione passiva; in subordine, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa il Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania che, si costituiva ed eccepiva il difetto di Giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, il difetto della sua legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata.Si costituiva, altresì, la Spa Ati De Vizia Transfer che eccepiva il difetto di Giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo , la sua carenza di legittimazione passiva e chiedeva la riunione per connessione con altri procedimenti pendenti dinanzi lo stesso Ufficio.
Nel merito contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata.Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 4/3/09, la causa veniva assegnata a sentenza.

                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione eccepita da tutti i convenuti sul presupposto che l’art. 4 del il D.L. n. 90 del 23 maggio 2008, convertito in L. 123 del 14/7/08, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppur posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, estendendo la giurisdizione amministrativa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati, fosse applicabile nel caso de quo.
Principio cardine del nostro sistema processuale è quello della cosiddetta perpetuatio jurisdictionis sancito dall’art. 5 c.p.c. (Momento determinante della giurisdizione e della competenza), in forza del quale, la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e, non hanno rilevanza, rispetto ad esse, i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Alla luce dei superiori rilievi, poiché la domanda è stata proposta precedentemente all’intervento normativo di che trattasi, l’eccezione di difetto di giurisdizione deve essere disattesa.
Precedentemente all’intervento legislativo de quo, la sentenza della Corte Costituzionale n.204 del 6 luglio 2004, aveva affermato il principio della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo nei casi in cui l’Amministrazione agiva come pubblica autorità.La sentenza della Corte Costituzionale aveva ridefinito l’ambito di applicazione della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia  dei servizi pubblici, limitandola alle questioni concernenti l’incidenza del potere dell’Amministrazione su diritti ed interessi legittimi ed escludendola, conseguentemente, per quanto concerne le questioni patrimoniali e le altre questioni di fatto non coinvolgenti la legittimità dell’esercizio di poteri autoritativi.
In definitiva, la Corte aveva precisato che la controversia andava devoluta al Giudice Amministrativo se concerneva atti amministrativi autoritativi mentre, rientrava nella giurisdizione del Giudice Ordinario se atteneva ad aspetti patrimoniali o a questioni di comportamenti materiali in fase di esecuzione.
Nel caso di specie, a prescindere dalle modalità di affidamento del servizio pubblico da parte della pubblica amministrazione, siamo di fronte ad una richiesta di natura patrimoniale e, pertanto, rettamente è stato adito il Giudice Ordinario. 
Anche la richiesta di riunione con altri procedimenti connessi, pendenti dinanzi lo stesso Ufficio, va disattesa sul presupposto:- che, l’art. 274, comma secondo, c.p.c., è una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause e non di una fase dell’iter formativo del convincimento del Giudice;- che, l’art. 151 Disp. Att. c.p.c. prescrive che la riunione i sensi dell’art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo;- che, la riunione ex art. 274 c.p.c. non è obbligatoria, bensì rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice, il quale deve aver riguardo al fatto che lo stato della causa preventivamente proposta consenta l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse, tale che la riunione dovrebbe essere, così, esclusa nell’ipotesi in cui nel procedimento anteriormente iniziato sia stata esaurita l’attività di trattazione della causa, in quanto, in caso contrario, si determinerebbero non lievi diseconomie processuali.
In merito si è espressa la Corte Suprema della Cassazione con la sentenza 2042/76, la quale ha così statuito:- il provvedimento di riunione di cause ha carattere ordinatorio ed è insindacabile in Cassazione, posto che rientra nella facoltà discrezionale del Giudice di merito valutare l’opportunità o meno di riunire più cause, non solo nel caso di connessione in senso proprio, ma anche quando ricorra, per motivi di economia processuale, una semplice convenienza di decidere contemporaneamente più controversie;e sulla considerazione:- che la finalità cui è diretta la citata norma – di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici – possono utilmente essere perseguite anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza un situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico;- che la mancata riunione non inficia neppure l’economia processuale dei giudizi, essendo cause c.d. seriali ed instaurate da soggetti diversi, con distinte e diverse richieste di risarcimento.
Ancora in via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Spa De Vizia Transfer e del Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti.Per quanto concerne la Spa Ati De Vizia Transfer, l’attore non ha dimostrato la sua legittimazione passiva.
Al contrario, la convenuta ha provato con documentazione non impugnata che essa non è l’impresa appaltatrice del servizio “raccolta rifiuti” che, è gestito in totale autonomia dal Comune di Pozzuoli con personale ed automezzi della Spa Ati, giusta determinazione dirigenziale n.1099 del 18/7/06. Il Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti, invece, è carente di legittimazione passiva in quanto la sua competenza sulla gestione e smaltimento dei rifiuti si esplica a valle del procedimento.Infatti, l’unico soggetto competente alla gestione della raccolta, a monte, dei rifiuti nell’ambito del territorio comunale sono i Comuni.L’art. 198 (competenze dei comuni) del D.L.vo 152/06 (norme in materia ambientale) conferisce ai Comuni le competenze della gestione dei rifiuti nell’ambito del proprio territorio, disponendo che:
1. I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’ articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’ articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’ articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’ articolo 184, comma 2, lettere c) e d). Inoltre, l’art. 191 (ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del D.L.vo 152/06 (Norme in materia ambientale), conferisce ai Sindaci il potere di emettere, nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, giusta disposizione art. 13 D.L.vo 22/97, al fine di localizzare, ovvero realizzare un’area, nell’ambito del territorio comunale, da adibire a sito di trasferenza temporaneo dove allocare, provvisoriamente, i rifiuti in giacenza.
Il Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti, chiamato in causa, è stato istituito, con DPCM 11 Febbraio 1994, a seguito della grave situazione ambientale e sanitaria determinatasi nella Regione Campania, ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n.225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), per fronteggiare con mezzi e poteri straordinari l’emergenza rifiuti; stato di emergenza prorogato fino alla data del 31 dicembre 2007.
Quindi, i poteri straordinari conferiti al Commissario Straordinario per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, non escludono i poteri dei Sindaci ma, si affiancano in funzione coordinata ed attuativa.
Nel merito, la domanda non è fondata e va rigettata.L’attore ha richiesto i riconoscimento e la liquidazione dei danni patrimoniali, personale, morale, alla salute, esistenziale, alla vita di relazione, all’immagine, nonché per i disagi e usurpazione del tempo impiegato ad eseguire la raccolta differenziata mai  espletata dall’Amministrazione Comunale ma, di tutti questi danni non ne ha dato prova.L’attore non ha provato il pregiudizio di cui ha chiesto la protezione risarcitoria, non potendo ritenersi che il danno sia “in re ipsa”, e cioè coincida con l’evento, poiché il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso (Cass. Civ. Sez. 3^, 4 luglio 2007 n.15131).
Pur essendo provato il fatto notorio “dell’emergenza rifiuti”, ciò nondimeno l’attore non ha provato né i danni patrimoniali, né i danni non patrimoniali subiti.In relazione a questi ultimi, c’è da rilevare che, il danno non patrimoniale non è “in re ipsa”. Colui che lamenti un danno non patrimoniale deve darne prova, a mezzo di documenti, testimonianze, presunzioni.
Dal lamentato pregiudizio non deriva automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo.
La Suprema Corte di Cassazione a SS.UU., con la sentenza 11/11/08 n° 26972, ha precisato che:- Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità;- Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno;- Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale;- Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
In definitiva, i postumi rappresentano il “fatto storico” generativo del danno di cui l’attore chiede il risarcimento e, sono il “fatto” costitutivo del suo preteso diritto di cui, lo stesso attore deve dare prova certa della loro esistenza e del nesso di causalità tra essi ed il fatto generativo, non essendo bastevole a riguardo, che fornisca mere allegazioni sulle quali effettuare un giudizio di verosimiglianza.La norma sancita dall’art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati.
Nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, pertanto, il Giudice non deve accertare il fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova e, del suo mancato accertamento deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico-giuridico per il rigetto della domanda.
Tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 11/1/82 n.103 in cui ha precisato che: in materia di responsabilità da fatto illecito, la dimostrazione dell’attività lesiva dell’altrui diritto e del nesso di causalità tra la condotta ed il danno, incombe al danneggiato, con la conseguenza che l’ambiguità ed incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono rivolgersi in danno della parte che non è tenuta all’onere della prova.L’applicazione di queste norme alla fattispecie in esame non può che condurre al rigetto della domanda dell’attore che non ha provato il nesso di causalità tra il fatto notorio ed i danni lamentati.
La relazione del Dr. G. D. – “Emergenza rifiuti in Campania, interazione con lo stato di salute della popolazione”, depositata dall’attore, non può assurgere a prova dei danni subiti e subendi dallo stesso. Detta relazione ha indicato, in modo scientifico, le varie ed eventuali alterazioni, dirette ed indirette, dello stato di salute della popolazione in relazione all’esposizione ai rifiuti solidi urbani. 
La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c.  ed è esecutiva ex lege.

                                                                    P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Sabatino nei confronti della COMUNE di POZZUOLI, della S.p.A. ATI DE VIZIA TRANSFER e del COMMISSARIO STRAORDINARIO di GOVERNO per L’EMERGENZA RIFIUTI, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva della  S.p.A. ATI DE VIZIA TRANSFER e del COMMISSARIO STRAORDINARIO di GOVERNO per L’EMERGENZA RIFIUTI, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore;
2) rigetta la domanda;
3) compensa tra le parti le spese del procedimento;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 16 marzo marzo 2009 al n.675 del Mod. 16.                           

                                                      IL GIUDICE DI PACE                                       

                                                        (Avv. Italo BRUNO)         

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