La seguente sentenza ha ad oggetto l’azione di ripetizione dell’indebito e risarcimento del danno. In particolare, l’attore assume di aver acquistato un buono postale fruttifero e di aver ricevuto, alla scadenza prevista, una somma inferiore a quella concordata. Il Giudice adito, ha ritenuto certamente violati quei generali principi di correttezza, diligenza e buona fede che regolano, a mente degli art.1175,1176 cc. , i rapporti commerciali tra le parti ed ha condannato la convenuta società al pagamento della somma spettante all’attore. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, il giudicante ha ritenuto, la stessa, non provata e, pertanto, l’ha rigettata. N. SENT.N.1322-06 R. G.N. CRON. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARINOLA REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace, in persona del’avv. Pietro Tudino, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto “azione di ripetizione dell’indebito e risarcimento del danno “TRA LA Mx CARLO ,dom.to in … presso lo studio dell’Avv G La Mx , giusta procura a margine dell’atto di citazioneATTORE E Posteitaliane spa in plrpt rapp.ta e difesa dall’Avv. M Librera come da mandato conferito in virtu’ di procura generale alle liti convenuta SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione l’odierno attore, a mezzo del proprio procuratore, evocava l’intestato ufficio giudiziario a fini di richiesta di ripetizione dell’indebito quanto al mancato percepimento dei tassi di interesse reciprocamente concordati in relazione all’emissione di buoni fruttiferi postali acquistati in … alla data del 29 dicembre 1996;premetteva l’attore di aver acquistato un buono postale fruttifero per la somma di lit 500.000,e di aver ricevuto, alla data della prevista scadenza, una somma diversa (ed inferiore) a quella originariamente concordata. Agiva pertanto per la restituzione dell’indebito (ammontante ad attuali €791.91) ed al conseguente risarcimento del danno da valutarsi su basi equitative. Incardinata la lite, nella competenza di quest’Ufficio Giuidiziario, si costituiva formalmente Posteitaliane spa contestando la fondatezza della pretesa ,assumendo che il mancato percepimento della totalità degli interessi originariamente pattuiti era dovuto non già ad inadempimemnto della convenuta, bensi’ ad una operata modifica del tasso di interessi gravanti sul titolo, intervenuta attraverso una modifica della disciplina normativa successivamente alla collocazione di quei titoli sul mercato. Rappresentava infatti che alla data dell’acquisto di buoni postali fruttiferi da parte del La Mx non esisteva piu’ quella serie per la quale era previsto il tasso di interesse originariamente concordato , in quanto, ai sensi del DM.148-86 , la nuova serie di titoli (serie Q) prevedeva appunto la corresponsione degli interessi proprio nella esatta misura corrisposta all’attore.La causa, fondata essenzialmente su prova documentale, veniva assegnata in decisione con ordinanza del 28.4.06. Motivi della decisione Preliminarmente occorre dire che la presente causa, introdotta nell’ambito di una generale azione di ripetizione dell’indebito , non puo’ essere decisa secondo equità (seppur nel rispetto della recente pronuncia ex C.Cost. n 206-04 che impone l’osservanza dei principi regolativi della materia ), stante la ricorribilità nello specifico della eccezione voluta ai sensi della legge 63-03 , la quale esclude la regola equitativa nei rapporti “di massa” tra professionista e consumatore accesi ai sensi dell’art. 1342 cc. Orbene, nel caso di specie, non vi è chi non veda che l’accensione di buono fruttifero postale attraverso il sistema di raccolta predisposto dall’ Istituto di Credito rientra nell’ambito di quei rapporti generalizzati per i quali sono previsti i modelli e/o formulari disciplinati all’art. 1342 cc.Deve inoltre affermarsi la competenza per materia e per valore del Giudicante che correttamente puo’ statuire in subiecta materia trattandosi di obbligazione contrattuale avente ad oggetto una somma certa (debito di valuta) come tale assoggettabile al criterio territoriale previsto dall’art. 1469 bis n.19 cc. , in relazione al forum destinatae solutionis coincidente con la residenza (e domicilio elettivo ) del consumatore. Cio’ premesso, occorre evidenziare che la prova documentale offerta all’esame del Giudicante consente di ritenere certamente vulnerati quei generali principi di corretezza, dilogenza e e buona fede che regolano, a mente degli art.1175,1176 cc. , i rapporti commerciali tra le parti; ed infatti, partendo dalla ricostruzione del fatto ad impulso dell’attore, sostanzialmente confermata dalla stessa convenuta, è emerso che l’attore, dopo aver programmato nell’anno 1986 un investimento per la somma di vecchie lit 1.500.000 attrverso l’acquisto di tre buoni postali infruttiferi, recanti l’originaria dicitura (serie P) con l’evidente aspettativa di godere del trattamento economico riservato a quella serie, si vedeva riconosciuto un tasso diverso sul presupposto che tali titoli, pur evidentemente alienati dalla soc. Posteitaliane, di fatto non erano piu’ in vigore. Tale circostanza, evidentemente conosciuta solo dalla convenuta , non poteva essere conoscibile da parte dell’attore con l’uso dell’ordinaria diligenza posto che, come ammesso dalla stessa convenuta, per una svista dell’operatore dello sportello, il buono consegnato non recava (come previsto dalle normative ministeriali in materia) la stampigliatura con la nuova individuazione della serie (Q) e del nuovo tasso di interesse, anzi a tergo del titolo, come risulta dal documento allegato, era analiticamente prevista la corresponsione al 18° anno di lit 3.903.974 in favore dell’attore . Ad abundantiam, occorre dire che tale modificazione sostanziale del tasso di interesse operato unilateralmente da parte dell’Istituto di credito , nemmeno veniva comunicato all’utente nel periodo di durata dell’investimento (e cioè nell’arco di quasi 20 anni, posto che soltanto alla data del 4.1.05 l’attore recandosi presso la sede di … per la riscossione, veniva notiziato del mancato percepimento di quel rendimento per il quale vi era stata una evidente aspettativa maturata nel tempo.Non ignora questo GDP che in materia esistono precedenti difformi (sent. Trib Napoli RG 6675-03 VI sezione civile) le quali rendono conto della legittimità di variare i tassi di interesse in forza di decreti ministeriali che astrattamente sono portati a conoscenza del cittadino attraverso la relativa pubblicazione sulla Gazetta Ufficiale, ma tale circostanza , avente ad oggetto una presunzione di conoscenza da parte del cittadino (che, come tale, dovrebbe essere in grado di aggiornarsi periodicamente sulle eventuali variazioni dei saggi di interesse in forza delle mutate situazioni giuridiche regolative di tali rapporti) deroga rispetto alla certezza del cittadino in ordine ad un determinato rendimento, ingenerata proprio dal comportmento dell’Istituto di emissione che lo ha certificato attraverso la specifica indicazione di una somma da ottenersi alla avvenuta scadenza del contratto (cfr. retro del buono postale). Sul punto appare quanto mai autorevole l’indirizzo sostenuto recentemente dal Tribunale di Napoli che, con sentenza 24.11.2000, ebbe ad affermare che …”benchè l’art. 6 l.17 febbraio 1992 n.154 ( come d’altronde il successivo art. 118 d leg. 385-93) preveda che i tassi di interesse possano essere variati da parte della Banca in senso sfavorevole al cliente ….(occorre) …che ne sia data al medesimo comunicazione scritta e che, in mancanza di tale comunicazione, la variazione è inefficace….”Si deve per l’effetto affermare il diritto dell’attore a vedersi riconosciuta quella somma indicata a tergo del titolo previamente acquistato , a nulla rilevando le modifiche introdotte ai sensi del D.M. Tesoro 13.6.86 che di fatto sono contraddette dal contenuto del documento acquistato dall’attore presso la sede postale di …. Che tale circostanza sia appunto relativa ad una svista dell’operatore commerciale (posto che effettivamente alla data del dicembre 1986 erano già intervenute le modifiche dei tassi in forza del cit. decreto e che pertanto si sarebbe dovuto provvedere alla collocazione della serie Q ) ,quanto alla mancata stampigliatura della nuova serie e dei nuovi tassi , si ritiene che tale aspetto attenga all’eventuale esercizio di una possibile azione di regresso da esercitarsi dalla convenuta nei confornti di colui che pose in concreto in vendita un buono fuori produzione, ma non puo’ in alcun modo riguardare la posizione dell’attore che si è indotto all’acquisto proprio sul presupposto della vantaggiosità di quel rendimento che veniva in quella sede prospettato. Deve pertanto riconoscersi all’attore la richiesta somma pari ad € 791,91 quale somma differenziale tra quanto originariamente pattuito e quanto riscosso dall’attore alla scadenza naturale del contratto. Gli interessi legali vanno corrisposti dalla data del 4-1-05 (data di riscossione del buono) .Altro aspetto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni come avanzata dall’attore nell’atto di citazione posto che, se da una parte il contraente (adempiente) ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento (oppure all’inesatto adempimento ) di controparte – artt. 1453,1564 cc. – è altresi’ indubitabile che, a mente dell’art. 2697 cc. ,onere dell’attore sia quello di fornire la prova dell’esistenza di un danno. Sotto tale ultimo aspetto, questo GDP , anche alla luce della scarna istrutoria richiesta ed assunta, non intravede alcun serio elemento dal quale ricavare un effettivo pregiudizio in danno dell’attore quanto al mancato percepimento dell’intera somma, posto che la stessa tenuità dell’investimento non consente di ritenere che la mancata corresponsione pari ad €791,91 possa esser stata la causa di danni relativi ad un presumibile (ma non dimostrato ) reimpiego di quelle somme a fini di investimento. D’altra parte l’esercizio del potere discrezionale conferito al Giudice ex art. 1226 cc in materia di responsabilità contratuale è espressione del piu’ generale potere di cui all’art. 115 cpc. e dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto per il quale è necessario fornire la prova dell’esistenza del danno , circostanza questa che rimane a carico dell’onerato ai sensi dell’art. 2697 cc (e quindi dell’attore) – in questo senso Cfr. GM. di Carinola – dott. Tartaglione – 25.5.06.Si deve per l’effetto respingere la domanda di risarcimento danni come formulataLe spese seguono la (pur parziale) soccombenza e restano regolate come da dispositivo. Pqm IL GDP DI CARINOLA. DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO SULLA CAUSA, OGNI DIVERSA RICHIESTA E/O ECCEZIONE RESPINTA , COSI’ PROVVEDE:ACCOGLIE LA DOMANDA PRINCIPALE E DISPONE A CARICO DI POSTEITALIANE SPA IN PLRPT ED IN FAVORE DI LA Mx CARLO IL PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI AD € 791,91 OLTRE AD INTERESSI LEGALI DALLA DATA DEL 4.1.05 AL SODDISFO;LETTO L’ART. 2697 CC . RIGETTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER CARENZA PROBATORIA.PONE A CARICO DI POSTEITALIANE SPA IN PLRPT LE SPESE DI LITE CHE SI DETERMNIANO IN € 710,00 DI CUI 80 PER SPESE, 350 PER DIRITTI ,280 PER ONORARI ,OLTRE A RIMBORSO EX ART. 15 LP , IVA e CPA CON ATTRIBUZIONE IN FAVORE DEL PROCURATORE ANTICIPATARIO AVV. G LA MxCARINOLA 25 GIUGNO 2006 il G.d.P.
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