Sanzioni amministrative – concorso formale – necessario l’apprezzamento del Giudice – 19.10.2011.-

Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza in esame, ha precisato che: “ la norma del comma quarto dell’art. 8 bis della legge n. 689/81, limitandosi ad escludere l’applicabilità dell’Istituto della reiterazione alle violazioni “commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”, lascia all’apprezzamento discrezionale dell’organo giudicante di valutare le condotte sottoposte al suo esame: 1. come un unitario fatto di durata, a cui fare corrispondere sul piano sanzionatorio un’unica violazione; 2. come più violazioni della stessa disposizione conseguenti alla medesima azione – base, a cui fare corrispondere sul piano sanzionatorio:2.1 altrettante violazioni, ove si tratti di “aree pedonali urbane” o “zone a traffico limitato”, per le quali la disciplina generale sul concorso formale è espressamente esclusa dal Legislatore (ndr. art. 198, secondo comma, del C.d.S.); 2.2 ovvero la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, in tutti gli altri casi (ndr. art. 198, primo comma, C.d.S. e art. 8, primo comma, della legge n. 689/81)”.

 

 

 

                                                                       REPUBBLICA ITALIANA

 

 

                                                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

                                                          UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

 

 

 

                                                                      SENTENZA N. 48440/2011

                                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 204 bis Dlg 285/1992, il ricorrente proponeva opposizione avverso i verbali di contravvenzione del Comune di Napoli Dipartimento Polizia Municipale nn. ZTL11…. del giorno 24.01.2011, ZTL1. del giorno 24.01.2011, ZT…. del giorno 07.02.2011, ZTL11. del giorno 10.02.2011, ZTL11. del giorno 12.02.2011, ZTL11. del giorno 13.02.2011, ZTL112. del giorno 13.02.2011, ZTL112….del giorno 15.02.2011, ZTL1125… del giorno 15.02.2011, ZTL11… del giorno 16.02.2011 e ZTL1125…del giorno 17.02.2011, notificati il 02.04.2011, per l’importo in essi indicati, deducendo la illegittimità dello opposto verbale per (cfr. ricorso): a) illegittimità dei verbali; b) duplicazione verbali.

Chiedeva, pertanto, annullarsi i verbali di contravvenzione indicati.

La Pubblica Amministrazione opposta depositava la documentazione richiesta con il decreto di fissazione del giudizio.

All’udienza fissata, presente il legale che si riportava al ricorso, il giudizio veniva deciso come da dispositivo redatto e letto in udienza.

                                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la competenza di questo giudice per materia, territorio e valore.

L’opposizione proposta daL RICORRENTE risulta parzialmente fondata e va, quindi, accolta in parte, mentre per la residua parte va rigettata.

Nel precisare che per i verbali elevati nelle zone a traffico limitato con sistema di rilevazione automatico (telecamere con foto), regolarmente omologato, non necessita alcuna contestazione immediata, si rileva che l’ordinanza di limitazione del traffico, n. 1521 del 13.09.2010, è entrata in vigore molto tempo prima dell’elevazione dei verbali contestati e la sua operatività, oltre che dai mezzi di informazione (RAI Regione Campania, televisioni e radio private, quotidiani) è fornita dalle segnalazioni presenti in tutti i varchi cui si accede.

Va osservato, però, che nei giorni 24.01, 13.02 e 15.02 del 2011 sono stati elevati due verbali, riferenti alla stessa infrazione. Al riguardo va rilevato che la Corte Costituzionale con l’Ordinanza n. 14 del 26/1/2007, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in relazione al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., dal giudice di pace di Milano verso l’art. 198, comma secondo, del C.d.S., escludente l’applicazione del concorso formale per le violazioni commesse nelle zone a traffico limitato, ha evidenziato come l’organo remittente non avesse motivato circa l’applicabilità o meno del dettato dell’art. 8 bis, quarto comma, della legge n. 689/81, secondo cui “le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”.

Per la Corte, insomma, l’errore del giudice remittente è stato quello di avere eccepito l’incostituzionalità senza spiegare le ragioni per cui, nel caso esaminato, non avesse ritenuto configurabile “non solo un’unica condotta, ma anche un’unica violazione … dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (ndr. la circolazione in zona vietata) di durata”. Ad avviso di questo giudicante, l’Ordinanza richiamata – che ribadisce l’esigenza che gli organi giurisdizionali subordino le eccezioni di incostituzionalità all’esito negativo del previo accertamento della c.d. “interpretazione adeguatrice” (ndr. come dire della ricerca dell’interpretazione della norma più aderente al dettato costituzionale e in grado di evitare il ricorso al giudice delle leggi) – offre la giusta chiave di lettura anche del caso in esame. Dal suddetto orientamento giurisprudenziale si ricava che la norma del comma quarto dell’art. 8 bis della legge n. 689/81, limitandosi ad escludere l’applicabilità dell’Istituto della reiterazione alle violazioni “commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”, lascia all’apprezzamento discrezionale dell’organo giudicante di valutare le condotte sottoposte al suo esame:

1. come un unitario fatto di durata, a cui fare corrispondere sul piano sanzionatorio un’unica violazione;

2. come più violazioni della stessa disposizione conseguenti alla medesima azione – base, a cui fare corrispondere sul piano sanzionatorio:

2.1 altrettante violazioni, ove si tratti di “aree pedonali urbane” o “zone a traffico limitato”, per le quali la disciplina generale sul concorso formale è espressamente esclusa dal Legislatore (ndr. art. 198, secondo comma, del C.d.S.);

2.2 ovvero la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, in tutti gli altri casi (ndr. art. 198, primo comma, C.d.S. e art. 8, primo comma, della legge n. 689/81).

In altri termini, dalle indicazioni provenienti dalla Corte ben può ritenersi, per i giudici di merito, il monito ad interpretare le norme esistenti per valutare il comportamento sia del trasgressore che della P.A. e decidere le controversie senza provvedere a rimettere i giudizi alla Corte Costituzionale.

E’ evidente, infatti, come il caso di specie sia consistito da identiche violazioni, accertate nell’ambito dello stesso giorno ed a poco tempo di distanza.

Conseguentemente vanno confermati tutti i verbali ad eccezione di quelli nn. ZTL1.. del giorno 24.01.2011, ore 16,30, ZTL1125.. del giorno 13.02.2011, ore 23,45, e ZTL11.. del giorno 15.02.2011, ore 18,25, che vanno annullati.

Le spese del giudizio, in relazione al comportamento delle parti, ben possono integralmente compensarsi.

                                                                            PER QUESTI MOTIVI

il Giudice di Pace di Napoli, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa richiesta ed eccezione, così provvede:

rigetta l’opposizione avverso i verbali di contravvenzione del Comune di Napoli Dipartimento Polizia Municipale nn. ZTL112…. del giorno 24.01.2011, … del giorno 07.02.2011, ZTL1125…. del giorno 10.02.2011, ZTL112… del giorno 12.02.2011, ZTL112… del giorno 13.02.2011, ZTL1125… del giorno 15.02.2011, ZTL11…. del giorno 16.02.2011 e ZTL11…. del giorno 17.02., confermando i singoli importi da pagare;

accoglie l’opposizione avverso i verbali di contravvenzione del Comune di Napoli Dipartimento Polizia Municipale nn. ZTL11244… del giorno 24.01.2011, ZTL11256… del giorno 13.02.2011 e ZTL112… del giorno 15.02.2011;

compensa le spese.

Così deciso in Napoli il 19.10.2011.

                                                                                                   il Giudice di Pace

                                                                                               Avv. Antonio De Biase

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