Ricorso ex art. 3 L. 21 febbraio 2006 n. 102 – 08.01.07

Laverifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito. Pertanto, ove il ricorso sia privo dell’esatta determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all’esame del merito; con la conseguenza che dev’essere pronunciata l’inammissibilità del ricorso.       

                                                                       REPUBBLICA ITALIANA           
                                                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
                                                                            S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n°4522/06 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni da circolazione stradale.
T R A
(..) Angela, nata a (..) il (..) e res.te in (..) alla Via (..) n.(..) – c.f. (..);                                                                                                                     ATTRICE
(..) Maria, nata a (..) il (..) e res.te in (..) – c.f. (..);                                                                                                              ATTRICE
elett.te dom.te in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. Camillo (..) che le rapp.ta e difende giusta mandati a margine dell’atto di citazione;            
  
(..) Domenico, nato a (..) il (..) e res.te in (..) alla Via (..) n.(..) – c.f. (..);         
                                                                                                    CONVENUTO-CONTUMACE
                                                                                                                   NONCHE’
S.p.A. AURORA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. Maurizio (..) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;                                                        CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’attore: rimettere la causa sul ruolo; ammettere i mezzi istruttori richiesti.
Per la convenuta: dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere; dichiarare l’inammissibilità del ricorso ex art. 141 del D.L.vo 7/9/05 n.209; dichiarare la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
                                                               SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(..) Angela e (..) Maria, con atto di citazione ritualmente notificato il 31/7/06 a (..) Domenico ed alla S.p.A. AURORA, convenivano innanzi a questo Giudice i predetti soggetti, affinché – previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità di (..) Domenico nella produzione del sinistro avvenuto il 29/6/03 in (..) all’incrocio tra Via (.) e Via (..), in occasione del quale, mentre erano trasportate sull’auto Fiat Punto tg.(..) di proprietà di Beniamino (..), subivano lesioni a causa dell’investimento di predetta auto da parte dell’auto Renault 19 tg. (..) di proprietà del convenuto – fosse condannato il medesimo (..) Domenico, in solido con la Spa Aurora, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.A tal fine nel detto atto introduttivo premettevano:- che in dipendenza dell’investimento, subivano lesioni per le quali venivano accompagnate al pronto soccorso dell’Ospedale di Caserta;- che l’auto investitrice era assicurata per RCA con la Spa Aurora che, sebbene ritualmente invitata, a risarcire i danni con racc.te a.r. nn.12267567490-5, 12267567491-7 e 12530454119-3 ricevute il 7/7/03, 3/7/03 e 7/3/05, non vi provvedeva.Instauratosi il procedimento, risultato contumace il convenuto (..) Domenico, si costituiva la S.p.A. Aurora che eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere, l’inammissibilità del ricorso ex art. 141 del D.L.vo 7/9/05 n.209 e la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.Sulle richieste ed eccezioni delle parti, questo Giudice si riservava e rinviava la causa ad altra udienza.All’udienza di rinvio (20/12/06), il Giudicante invitava le parti a discutere la causa ed all’esito, udite le conclusioni, leggeva il dispositivo a norma dell’art. 429 c.p.c. ed assegnava la causa a sentenza.
                                                       MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto (..) Domenico regolarmente citato e non costituitosi.Ancora in via preliminare va disattesa l’eccezione di prescrizione essendo stata interrotta la stessa con le raccomandate di cui allo svolgimento del processo.La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni ex art.22 legge 990/69 ed è trascorso lo spatium deliberandi e, pertanto, va disattesa anche l’eccezione d’inammissibilità del ricorso ex art. 141 del D.L.vo 7/9/05 n.209.Infatti, il sinistro si è verificato nella vigenza della Legge 990/69 e, pertanto, non trova applicazione l’art. 141 del D.L.vo 7/9/05 n.209 (Codice delle assicurazioni private) che obbliga il terzo trasportato a promuovere l’azione diretta, avente ad oggetto il risarcimento, nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.Va, invece, accolta l’eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. e dichiarata l’inammissibilità dello stesso.Com’è noto, la legge n. 102 del 21 febbraio 2006 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), con l’art. 3 (Disposizioni processuali) ha stabilito che: alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.Pertanto, poiché in teoria, sia le cause instaurate con il rito del lavoro, sia quelle instaurate con il procedimento dinanzi al Giudice di Pace (procedimenti fondati sulla massima oralità e concentrazione), dovrebbero concludersi in una sola udienza, il ricorrente ha l’onere di predisporre un atto introduttivo, a norma dell’art. 414 c.p.c., che sia più possibile completo.Invero, a norma dell’art. 414 c.p.c. , il ricorso deve contenere dettagliatamente ed inderogabilmente sia la determinazione dell’oggetto della domanda, sia l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda nonché i documenti che si offrono in comunicazione.In particolare, il ricorrente deve indicare i parametri utilizzati per la quantificazione delle varie voci di danno alla persona con l’allegazione, eventuale, di una perizia medico-legale corredata della documentazione rilasciata al ricorrente dalle varie strutture sanitarie.Ciò al fine di consentire al convenuto un’adeguata difesa ed al Giudice di stabilire quale sia il diritto vantato di cui il ricorrente assume la lesione e di avere contezza dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni.Nel caso di specie, il ricorso depositato è carente dei sopra menzionati elementi costitutivi.Infatti, le ricorrenti non hanno quantificato la domanda, ma hanno richiesto la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento in loro favore, “di quelle somme che saranno precisate in corso di causa, anche a mezzo di CTU medico-legale, nei limiti della somma di € 5.164.00“; non hanno, quindi, analiticamente indicato i parametri utilizzabili per la quantificazione delle varie voci di danno richieste e non hanno depositato documentazione asostegno della richiesta.Secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione:- il ricorso introduttivo del giudizio è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 3 e 4 dell’art. 414 c.p.c.; cosicché, ove il ricorso sia privo dei fatti e degli elementi di diritto, esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno con la costituzione della controparte (Cfr. Cass. Sez. Lav. 15/6/91 n.6778); – restando, altresì, esclusa la possibilità d’identificare i medesimi mediante il ricorso ad una consulenza d’ufficio (Cass. 19/2/91 n.1740);- la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito. Pertanto, ove il ricorso sia privo dell’esatta determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all’esame del merito; con la conseguenza che dev’essere pronunciata l’inammissibilità del ricorso (Cass. 29/12/97 n.13066).In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in quanto nullo e, cioè, privo delle ragioni di diritto della pretesa che, lo rendono inidoneo al raggiungimento delle sue finalità.  La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare, tra le parti, le spese del procedimento.In relazione al contenuto della pronuncia adottata, che si atteggia come decisione di mero rito dichiarativa, non è riconoscibile la provvisoria esecuzione della stessa, nonostante il novellato disposto di cui all’art. 282 c.p.c. che, deve intendersi estensibile alle sentenze di condanna ed a quelle costitutive e non a quelle di mero accertamento e, comunque, non a quelle dichiarative di mero rito (potendosi, al più, ritenersi applicabile alle sentenze dichiarative con le quali, comunque, il giudizio abbia deciso nel merito).
                                                                            P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (..) Angela e (..) Maria nei confronti di (..) Domenico e della S.p.A. AURORA, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
Così deciso in Pozzuoli il 20 dicembre 2006 e depositata in originale il giorno 8 gennaio 2007.                                                                     
                                                   IL GIUDICE DI PACE
                                                                                                             (Avv. Italo BRUNO)   

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