Preavviso di fermo – illegittimo se iscritto sull’unico veicolo del contribuente utilizzato per recarsi a lavoro –vizio parziale del fermo travolge intero provvedimento – 03.04.2014. –

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza in esame, ha precisato che, quando il fermo amministrativo iscritto dalla società di riscossione, abbia ad oggetto un veicolo che viene adoperato dal contribuente per recarsi a lavoro e, quest’ultimo non abbia altri mezzi di locomozione,  l’autovettura oggetto del provvedimento amministrativo deve essere considerata, a tutti gli effetti, bene strumentale e indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto,  il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, la Commissione ha anche precisato che il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all’atto di precetto nell’ambito del processo dell’esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza. Da ciò consegue che vizio anche un vizio parziale dello stesso travolge l’intero atto.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

VENTIQUATTRESIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

BRECCIAROLI PAOLO – Presidente

DE ROSA LUISA – Relatore

REPOSSI GABRIELLA – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. (…)/13

spedilo il 14/10/2013

– avverso FERMO AMMINISTRATIVO n. (…) IPOTECAR.-ALTRO

– avverso FERMO AMMINISTRATIVO n. (…) REGISTRO

– avverso FERMO AMMINISTRATIVO n. (…)TARSU/TIA

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

proposto dai ricorrenti:

(…)

(…)

difeso da:

(…)

(…)

difeso da:

ZAMBELLO DR. GIUSEPPE CUCCU DR. PAOLO

PARMA PR

 

Svolgimento del processo

Ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo n. (…) – TARSO – TASSE AUTO – REGISTRO – INFR.S. – PERIODO dal 2001 al 2009 nonché 2011 Il sig. (…) ha impugnato, con ricorso inviato in data 3 ottobre 2013, il preavviso di fermo amministrativo,datato 14 agosto 2013, comunicato da EQUITALIA NORD S.P.A., relativo all’autovettura (…) e conseguente all’iscrizione a ruolo della somma di Euro 16.349,93, con riferimento a n. 11 cartelle relative a TARSU, Tasse auto, Registro e infrazioni al codice della strada per il periodo dal 2001 al 2009 nonché 2011.

Il ricorrente assume che il fermo amministrativo sarebbe avvenuto sull’autovettura che egli utilizza quotidianamente per recarsi presso il luogo di lavoro che si trova a circa 24 km. di distanza dalla propria abitazione; dunque, la procedura adottata da EQUITALIA NORD S.P.A. sarebbe illegittima e ciò anche in ragione di quanto previsto dall’art. 62 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dall’art 52 del cosiddetto “Decreto del Fare”.

Ritiene, poi, la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo illegittima in quanto non riporterebbe

tutti gli elementi idonei a far conoscere al contribuente il titolo sul quale si fonda la riscossione. L’atto sarebbe, altresì, nullo per mancata allegazione degli atti prodromici e ciò ai sensi di quanto previsto dall’art.

3, comma 3, della L. n. 241 del 1990 e dall’art. 7 della L. n. 212 del 2000. Mancherebbe, inoltre, la prova dell’esistenza delle prodromiche cartelle di pagamento e di avvenuta notifica delle stesse. Ritiene, altresì, che molti dei tributi relativi alle somme indicate nella comunicazione in parola risulterebbero, comunque,

prescritti. Lamenta, poi, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi. Anche la notifica dell’atto impugnato risulterebbe irregolare. Ed infatti, la comunicazione non sarebbe valida a causa dell’inesistenza della relazione di notifica. Inoltre, la notifica non sarebbe valida in quanto avvenuta a mezzo del servizio postale.

Infine, qualora EQUITALIA NORD S.P.A. non fosse in grado di produrre il relativo avviso di ricevimento, la notifica sarebbe da ritenersi inesistente.

Chiede, pertanto, in via pregiudiziale, di annullare la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo impugnata per la mancata allegazione delle cartelle di pagamento; di annullare la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo per prescrizione dei tributi iscritti a ruolo; di dichiarare l’illegittimità della comunicazione del preavviso di fermo amministrativo impugnato stante la strumentalità dell’autoveicolo di proprietà del ricorrente; in via principale, di dichiarare giuridicamente inesistente la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo: a) in caso di mancata produzione in sede di udienza da parte di EQUITALIA NORD S.P.A. delle cartelle di pagamento e dei relativi avvisi di ricevimento; b) per vizi, di giuridica inesistenza e/o di nullità delle cartelle di pagamento; c) per la mancata e regolare compilazione della relazione di notifica; d) per l’eventuale impossibilità da parte del Concessionario della Riscossione di dimostrare che il procedimento di notifica della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo sia stato effettuato da un soggetto abilitato alla notifica; e) per violazione delle disposizioni previste per la stesura della relazione di notifica di cui agli artt. 149 c.p.c., art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e della L. n. 890 del 1982;

di dichiarare la nullità della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo impugnata: a) per mancata indicazione del conteggio degli interessi e degli aggi addebitati; b) per mancata indicazione dei funzionari responsabili dei ruoli; c) per lesione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

EQUITALIA NORD S.P.A., costituitasi in giudizio con comparsa in data 12 marzo 2014, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive del ricorrente.

In particolare, contesta, in prima battuta, la giurisdizione del Giudice adito in quanto parte delle sanzioni amministrative poste a fondamento della comunicazione oggetto del presente giudizio sarebbero riferibili a

violazioni del Codice della Strada e, pertanto, il giudice competente sarebbe quello ordinario e non quello tributario. Ritiene, poi, che non sia necessaria, una allegazione degli atti presupposti in quanto regolarmente notificati al contribuente.

Per quanto attiene l’eccezione di prescrizione, rileva che in presenza di iscrizione a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento il termine prescrizionale sarebbe decennale e non più quinquennale. Nel caso di specie il termine decennale non sarebbe trascorso.

Chiede, nel merito, di dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti di natura non tributaria a favore del giudice ordinario; di dichiarare il ricorso inammissibile ed comunque infondato; con vittoria di spese ed onorari di lite.

Con successiva memoria illustrativa in data 24 marzo 2014, il ricorrente sviluppa le proprie argomentazioni difensive e chiede di dichiarare giuridicamente inesistente e/o nulla la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo del 14 agosto 2013 impugnata per tutte le motivazioni addotte nel ricorso introduttivo e nella memoria illustrativa.

Alla pubblica udienza del 3 aprile 2014, tenutasi a seguito della relativa istanza presentata dalla parte, sono presenti per il ricorrente il dr. P. Cuccu nonché il rappresentante dell’Ufficio.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere il ricorso presentato dal contribuente.

Si rileva, anzitutto, che il fermo amministrativo de quo ha ad oggetto l’autovettura di proprietà dal ricorrente, il quale risulta essere residente in Milano, (…). Risulta, altresì, che il medesimo ricorrente presti la propria attività in qualità di lavoratore dipendente presso (…) azienda sita in (…) e che dista circa 24 Km dal suo luogo di residenza. Non avendo altri mezzi per recarsi al lavoro, l’autovettura in questione deve essere considerata a tutti gli effetti bene strumentale e indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Pertanto, laddove il bene oggetto del fermo amministrativo, provvedimento analogo al pignoramento mobiliare, sia da ritenersi necessario al processo lavorativo e non risulta che vi siano beni analoghi tali da consentire comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo.

Inoltre, è da rilevare che mancano agli atti le cartelle di pagamento notificate al ricorrente, atti che risultano prodromici alla procedura di fermo amministrativo. Ne consegue che il provvedimento in parola risulta nullo a tutti gli effetti.

Quest’ultimo provvedimento è per sua natura analogo all’atto di precetto nell’ambito del processo dell’esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza. Da ciò consegue che il vizio sopra rilevato travolge l’intero atto, a prescindere dalla parziale incompetenza del giudice adito.

In ragione di quanto sopra la Commissione accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara la nullità dell’atto impugnato.

Per quanto attiene le spese di giudizio, data la situazione, si ritiene equo disporne la compensazione.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la nullità dell’atto impugnato. Spese compensate.

Così deciso in Camera di consiglio Milano, il 3 aprile 2014.

 

Fonte: www.aidacon.it

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