Corte di Cassazione n° 2214/08 – ritiro della targa usurata – fermo amministrativo del veicolo – 30.01.08. –
“Ai sensi dell’art. 216 primo comma del codice della strada, nel caso di ritiro della targa, è previsto il fermo amministrativo del veicolo di cui all’art. 214, conseguendo tale sanzione accessoria in ogni caso in cui la targa venga, ai sensi dell’art. 100 comma 15 cod. strada, ritirata: tale norma prevede che dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il fermo amministrativo è previsto, ai sensi dell’art. dell’art. 100 comma 15 cod. strada, non soltanto nel caso di targhe contraffatte, ma anche quando, come nella specie, le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perché usurate”.
CORTE DI CASSAZIONE Sezione II Civile Sentenza n. 2214/2008 Fatto e diritto Il Prefetto di Belluno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 23 marzo 2004 del Giudice di Pace di Feltre con cui era stata accolta l’opposizione proposta da A.M. avverso il verbale di contravvenzione che aveva disposto il fermo amministrativo del veicolo a seguito del ritiro della targa che, in quanto usurata, era priva delle caratteristiche di rifrangenza. Il Giudice di Pace ha ritenuto che il fermo amministrativo del veicolo opera soltanto nell’ipotesi di contraffazione della targa prevista dall’art. 100 co. 15, che fa riferimento al precedente co. 12, e non pure nel caso di violazione di cui al comma 13, contestata all’opponente per essere stata la targa ritirata perché priva delle caratteristiche di rifrangenza in quanto usurata. Non ha svolto attività difensiva l’intimato. Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Preliminarmente deve rilevarsi che il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, evocata in giudizio al posto del Ministero dell’Interno (nei cui confronti si sarebbe dovuto instaurare l’opposizione avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale) è stato sanato dalla condotta processuale tenuta dall’Avvocatura dello Stato la quale, pure avendo proposto il ricorso per cassazione, non ha sollevato alcuna eccezione in ordine all’irregolarità del contraddittorio (SU. 3117/2006). Il ricorso è manifestamente fondato. Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 quindicesimo comma e 216 codice della strada, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, censura la sentenza impugnata che aveva ritenuto la sanzione accessoria del fermo amministrativo prevista soltanto nel caso di contraffazione della targa (art. 100 commi 12 e 15 cod. strada) e non pure nell’ipotesi contestata all’opponente di targa non rifrangente (art. 100 comma 13 cod. strada), perché usurata. Il motivo va accolto. Ai sensi dell’art. 216 primo comma del codice della strada, nel caso di ritiro della targa, è previsto il fermo amministrativo del veicolo di cui all’art. 214, conseguendo tale sanzione accessoria in ogni caso in cui la targa venga, ai sensi dell’art. 100 comma 15 cod. strada, ritirata: tale norma prevede che dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati; il precedente comma 13 punisce la violazione dei precedenti commi cinque e dieci; il comma cinque prescrive che le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il fermo amministrativo è previsto, ai sensi dell’art. dell’art. 100 comma 15 cod. strada, non soltanto nel caso di targhe contraffatte, ma anche quando, come nella specie, le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perché usurate. la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.: deve essere rigettata l’opposizione proposta da A. M.. Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico dell’opponente, risultato soccombente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da A. M.. Condanna l’intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese prenotate a debito. |