Preavviso di fermo amministrativo – possibile impugnare gli atti prodromici non notificati regolarmente – 25.10.07. –

Sanzioni Amministrative

Images: gestline.jpgIl Giudice di pace di Roma, nella sentenza in esame, precisa che, così come già avviene per l’impugnativa dei verbali indicati nelle cartelle esattoriali, il destinatario di un avviso di fermo con il quale viene presupposta, da parte dell’amministrazione, l’avvenuta esecutorietà dei verbali di accertamento per infrazioni al codice del strada a causa della mancata impugnazione nei termini di legge dalla notifica degli stessi, può  impugnare gli atti presupposti, al fine di poter recuperare in tale sede quel momento di garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. che non ha potuto esercitare a causa del difetto di notificazione. Inoltre il giudicante ribadisce “Il potere di procedere al fermo amministrativo può infatti avvenire unicamente per la riscossione delle sanzioni previste dalla D.P.R. 602/73 (tributi e tasse dello stato e degli enti pubblici) come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi e la procedura di attuazione deve essere quella prevista dal regolamento emanato con decreto del Ministero delle Finanze n° 503 del 7 settembre 1998, che nel caso di specie non è stata adottata e neppure poteva esserlo. “     

                                                                          REPUBBLICA ITALIANA 

                                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                                      IL GIUDICE DI PACE DI ROMA 

                                                                         SEZIONE PRIMA CIVILE 
 
in persona dell’avv. Alfonso Colarusso, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA 
nella causa civile iscritta al numero …. , discussa e decisa all’udienza del giorno …..e vertente TRA 
TIZIO, con domicilio eletto in XXX, via ……. presso lo studio dell’avv. …..che lo rappresenta e difende con procura in atti -opponente- 
E 
COMUNE DI XXX in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Dott. Lxx, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura comunale in via ……… -opposto-E GERIT SPA -opposta contumace- . 
Oggetto: opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge 24/11/1981 n° 689 

                                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il, avverso le cartelle esattoriali e i verbali indicati nel preavviso di fermo, fascicolo n° …., ricevuto in data, l’opponente proponeva ricorso eccependo di non aver mai ricevuto la notifica delle stesse e dei verbali di accertamento. 
Il Comune di XXX si costituiva con comparsa di risposta eccependo l’inammissibilità e improcedibilità del giudizio e producendo copia delle notifiche delle cartelle esattoriali effettuate al portiere a mezzo servizio postale. 
All’udienza di comparizione la causa veniva decisa con lettura del dispositivo. 

                                                                        MOTIVI DELLA DECISIONE 

L’opposizione è fondata In merito all’eccezione di inammissibilità e improcedibilità, sollevata dal Comune di XXX, questa è palesemente infondata in quanto il ricorrente non ha impugnato il preavviso di fermo, ma gli atti presupposti (cartelle esattoriali e verbali) in quanto mai ricevuti e di cui non ne aveva conoscenza fino a quel momento. 
Conformemente quindi a quanto già avviene per l’impugnativa dei verbali indicati nelle cartelle esattoriali e al conforme orientamento degli ultimi dieci anni di tutta la giurisprudenza italiana, iniziato a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 12544 del 14/12/98, il destinatario di un atto (sia esso cartella esattoriale o avviso di fermo o, semplicemente sollecito di pagamento) con il quale viene presupposta, da parte dell’amministrazione, l’avvenuta esecutorietà dei verbali di accertamento per infrazioni al codice del strada a causa della mancata impugnazione nei termini di legge dalla notifica degli stessi, può (ne ha pieno diritto e legittimazione) impugnare in tale occasione gli atti presupposti, al fine di poter recuperare in tale sede quel momento di garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. che non ha potuto esercitare a causa del difetto di notificazione. 
La tutela giudiziaria in tali ipotesi viene garantita con la stessa procedura e tempi stabiliti dalla legge 689/81 in quanto assimilabile ad un caso di opposizione tardiva. Nel caso di specie quindi il ricorrente proponendo l’eccezione relativa alla mancata notifica dei verbali di accertamento e delle successive cartelle esattoriali ha inteso proporre opposizione a tali atti e non al semplice avviso di fermo che è un atto che non è neppure previsto dalla legge. 
Il Comune di XXX, nel merito dell’opposizione si è quindi correttamente difeso producendo le ricevute di notifica delle cartelle esattoriali in quanto, l’accertamento della loro regolare notifica avrebbe precluso ogni altro esame di merito, considerato che il ricorrente sarebbe decaduto dalla possibilità di impugnare i verbali avendo già avuto notizia degli stessi con le cartelle esattoriali. 
Tuttavia, dalle ricevute postali di notifica risulta che queste non sono state regolarmente consegnate avendo l’ufficiale postale consegnato i plichi al portiere o a persona diversa dal destinatario indicando tuttavia “destinatario” e senza rispettare la procedura prevista dall’art. 139 c.p.c., non avendo inviato la prescritta raccomandata e non avendo indicato la preventiva ricerca degli altri soggetti autorizzati a riceverla. Considerato che tale accertamento costituisce il presupposto indispensabile per procedere alla contestazione dei verbali, si deve procedere a tale ultimo accertamento. 
Il Comune di XXX, a fronte della contestazione del ricorrente non ha prodotto alcuna prova in merito all’avvenuta notifica dei verbali di accertamento nel prescritto termine di 150 giorni dalla violazione e pertanto i verbali stessi devono ormai intendersi decaduti ai sensi dell’art. 201 cds e vengono per tali motivi annullati. 
Responsabile, in via solidale, deve essere considerata anche la GERIT che, in qualità di concessionaria per l’esazione, non solo non ha preventivamente controllato la regolarità del titolo esecutivo portato dal Comune a riscossione incombendo sulla stessa il relativo onere sulla base del rapporto di concessione, ma ha anche minacciato con l’avviso di fermo un procedimento cautelare (il fermo di bene mobile registrato) per il quale la legge non gli conferisce alcun potere. 
Il potere di procedere al fermo amministrativo può infatti avvenire unicamente per la riscossione delle sanzioni previste dalla D.P.R. 602/73 (tributi e tasse dello stato e degli enti pubblici) come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi e la procedura di attuazione deve essere quella prevista dal regolamento emanato con decreto del Ministero delle Finanze n° 503 del 7 settembre 1998, (G.U. n. 026 del 02/02/1999) che nel caso di specie non è stata adottata e neppure poteva esserlo. 

                                                                                     P Q M 

Accoglie il ricorso e condanna il Comune di XXX e la Gerit, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre IVA e CAP. 
Così deciso in Roma, li 25/10/2007 

    Il Giudice di Pace 
Avv. Alfonso Colarusso . 

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