Opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo ex D.P.R. 602/73 – 14.01.09. –

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Il Giudice di Pace di Napoli, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso un preavviso di fermo su beni mobili registrati, ex D.P.R. 600/73, minacciato per il mancato pagamento di cartelle esattoriali, relative a sanzioni amministrative emesse per violazioni del Codice della Strada, dopo aver dichiarato la propria competenza per materia e dopo aver ribadito l’impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, ha accolto l’opposizione, per la mancata notifica dei titoli esecutivi e, per l’effetto, ha annullato le cartelle esattoriali, ha dichiarato l’inefficacia del preavviso di fermo, nonché ha  condannato  la società di riscossione al pagamento delle spese di lite.  

                      
                                                           REPUBBLICA ITALIANA

                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                     IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

                                                 Sezione VIII Dott. Domenico Rigitano

Ha emesso la seguente sentenza SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 7../08 , avente ad oggetto opposizione all’esecuzione , posta in discussione all’udienza del 19 dicembre 2008 e vertente tra: I. R., residente in Napoli , al V. C. n. 14, elettivamente          domiciliato in Napoli, al Viale Gramsci n. ..presso lo studio  dell’avv. C. C. , dal quale è rappresentato e difeso , per mandato a margine di opposizione, OPPONENTE

Contro:
Equitalia Polis S.p.A. , Servizio Riscossioni Tributi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli alla via R. Bracco n. 20 , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 256, presso lo studio dell’avv. F. F., dal quale è rappresentata e difesa , in virtù di procura per notar Sabatino S.,Repertorio n. . del 23/07/07 , in atti, OPPOSTA
CONCLUSIONI : come da verbale ed atti di causa. 

                                                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16/05/2008, I. R. conveniva in giudizio la EquitaliaS.p.A. per sentire:
a) in via preliminare, sospendere l’esecutorietà delle cartelle di pagamento: 071/…………; 
b) nel merito , dichiarare la nullità delle suddette cartelle di  pagamento e la inefficacia delpreavviso di fermo amministrativo;
c) con vittoria di spese , diritti ed onorari del giudizio oltre IVA, e CPA  e rimborso spese generali ,da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.A sostegno della domanda , l’istante deduceva:
– che, a seguito della ricezione di una missiva semplice di comunicazione di iscrizione di fermoamministrativo da parte della Equitalia  Polis S.p.A., si è recato presso gli uffici del concessionario, per controllare la propria posizione  debitoria e gli è stato rilasciato un estratto di ruolo dal quale sievincono pretesi crediti del concessionario;
           che tali presunti crediti scaturiscono da titoli esecutivi- cartella di pagamento – mai notificatigli.           La Equitalia Polis S.p.A. , costituitasi , eccepiva:          
In via preliminare
1.         la carenza di interesse dell’attore ad impugnare il preavviso di fermo
2.         la regolare notifica delle cartelle di pagamento;
3.         il difetto di titolarità passiva, attesa la sua posizione di delegata ad agire in executivis;
           nel merito , il rigetto della domanda perché infondata , con vittoria di spese di lite.Questo Giudice , all’esito dell’acquisizione di tutta la documentazione prodotta , sulle conclusioni delle parti , all’udienza del 19/12/08 riservata la causa in decisione.

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
                                   
Nel caso di specie , I. R. ha impugnato sia le cartelle esattoriali di pagamento di cuiall’estratto di ruolo, che il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo conseguente, effettuatodalla Equitalia Polis S.p.A. , sui motocicli tg. D……. del presunto debitore.
Giova premettere che, perché la questione dibattuta è la tutela offerta dall’art. 23 della legge n.689/81 attinente a violazioni al codice della strada, non vi è dubbio che in sede di opposizioneall’esecuzione ex art. 615 c.p.c., la competenza a giudicare sia quella appunto prevista per leopposizioni alle sanzioni amministrative ,per le quali la cognizione della causa è riservatafunzionalmente in via esclusiva al Giudice di Pace.Infatti , “ove si contesti prima dell’inizio dell’esecuzione, la legittimità dell’iscrizione al ruolo perla mancanza di un titolo idoneo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo,il giudice competente deve ritenersi , in applicazione del crtiterio ex art. 615-1° co. C.p.c. ,quelloritenuto idoneo   dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla leggecome competente per l’opposizione al provvedimento  sanzionatorio  ”(Cass. 18 luglio 2005 n.15149).
Per altro verso, non è parimenti condivisibile la tesi sulla giurisdizione e/o competenza dellaCommissione tributaria a trattare il caso de quo , nel rispetto di quanto statuito dal “decretoBersani”, ovvero dal comma 26- quinquies dell’art. 35 del D.P.R. n. 602/73 , riguardante questoproprio l’imposta sul reddito e non le sanzioni amministrative, di cui alla L.689/81, per le quali –ripetesi- è configurabile la competenza del G.O. e funzionalmente del Giudice di pace (Cass.n.10151/1999). Infatti, la giurisdizione va ripartita secondo il criterio della natura del credito , per cui se la iscrizione ipotecaria viene disposta per crediti tributari , la giurisdizione si appartiene al Giudice tributario , mentre se il credito ha natura non tributaria , la giurisdizione viene individuata secondo gli ordinari criteri , a norma dell’art. 103 della Costituzione  (cfr. Cass. SS.UU. 17/01/2007 n. 875).
Infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da parte convenuta,atteso che l’opponente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Equitalia PolisInfondata è altresì , l’eccepita carenza di interesse , in quanto , l’opposizione proposta è avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, per il quale si deve riconoscere l’interesse , ex art. 100 c.p.c. del destinatario di tale preavviso, ad ottenere una sentenza di accertamento negativo, in ordine alla pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, posta a base del preavviso in questione, atto prodromico della misura cautelare, atteso che la domanda mira ad impedire, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. , la minacciata esecuzione del provvedimento di fermo (Cass. 29/02/2008 n. 5590).
In ordine al merito , va rilevato che, secondo i più recenti indirizzi della Suprema Corte (Cass. civ.Sez.Un. n. 2000/1162, 2000/489, 2000/491), ai fini della tutela avverso gli atti esecutivi dell’esattore (cartella esattoriale o avviso di mora) l’interessato, quando la contestazione investe non già la legittimità della pretesa punitiva o la fondatezza dell’addebbito, bensì il solo diritto dell’amministrazione di procedere all’esecuzione, non può utilizzare l’azione speciale di accertamento negativo ex. Art. 22 e 23 della legge n. 689/81 , ma – giusta l’interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali del successivo art. 27 ed a mente dell’evoluzione legislativa della materia,che ha previsto, per le entrate non tributarie, che  “ le opposizioni all’esecuzione degli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”(v. art. 29 d.lgs.46/1999)-deve utilizzare “in toto” il rimedio processuale di cui all’art. 615 c.p.c. , da esperirsi ovviamente , nella forma della citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio.
L’istante ha promosso nel presente giudizio , sia l’opposizione all’esecuzione , ai sensi dell’art. 615 c.p.c. eccependo la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alla cartella di pagamento opposta, sia l’opposizione agli atti esecutivi , ai sensi dell’art. 617 c.p.c. relativa alla regolarità formale dell’avviso di mora.
Premesso che, ai sensi del comma 2 dell’art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione, cioè il tribunale,per cui questo giudice di pace, ai sensi del comma 1 dell’art. 615 c.p.c. è competente a decidere esclusivamente per l’opposizione all’esecuzione, la stessa va dichiarata fondata ed accolta. I. R. infatti, sulla premessa che i verbali di contravvenzione  al codice della strada,che a lui non risultano notificati e per i quali nessuna valida documentazione è stata prodotta dalla convenuta Equitalia Polis S.p.A. ,per l’ipotesi che gli fossero state regolarmente notificati, divenendo titoli esecutivi, ha eccepito un fatto estintivo sopravvenuto all’eventuale formazione del titolo esecutivo: infatti  dal dettaglio dei debiti e dagli estratti di ruolo i verbali da cui risultano gli illeciti contestati risalgono agli anni 1997-1999-2000-2001 e 2002 laddove l’avviso  di iscrizione di fermo è stato comunicato in data 9/4/2008.
Non avendo la convenuta dimostrato la  eventuale notificazione di altri atti interruttivi della prescrizione prima del decorso del termine prescrizionale di cinque anni, di cui all’art. 209 del C.d.S. e all’art. 28 della legge n. 689/81 , né risultano notificate le cartelle esattoriali di pagamento opposte, va accolta l’opposizione, dichiarando prescritto il diritto azionato con il preavviso  di iscrizione di fermo, di cui va dichiarata la nullità ed inefficacia, relativamente alle cartelle di pagamento n. 071/…..
Circa l’eccezione della rituale notifica delle cartelle esattoriali va osservato che la fotocopia prodotta dall’Equitalia Polis S.p.A. di avviso di ricevimento non costituisce prova di  valida notificazione, atteso che la dichiarazione di disconoscimento e di contestazione della fotocopia del documento  tempestivamente resa dalla difesa attorea, non appare superabile, come vorrebbe parte convenuta, con  “presunzioni “ in quanto alcun valore probatorio puo’ essere attribuito alla relata scannerizzata , nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. da proprie dichiarazioni e/o memorizzazioni o visualizzazioni. Ed è noto , al riguardo, che la parte che produce lo scritto disconosciuto, ove intende avvalersene ai fini probatori , è  tenuto a domandarne la verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c. e che , in mancanza  di un’apposita istanza, il giudice non può tener conto del documento disconosciuto, anche se ritiene di avere elementi comprovanti la sua autenticità (cfr. Cassaz. 7302/93; 4094/84; 7433/83). Senonchè, parte convenuta, pur a fronte della chiara impugnazione dell’autenticità  dei documenti in questione, sul punto ha valutato ultronea la proposizione dell’istanza di verificazione, né ha articolato alcun mezzo di prova: il che alla luce dei principi sopra enunciati, comporta che , nel presente giudizio, a detta documentazione non può essere riconosciuta alcuna efficacia probatoria( Cass. n. 23174/06; n. 6881/87).
Ne sotto altro profilo, possono ritenersi valide ed efficaci le presunte notifiche, effettuate non a mano del destinatario, perché in violazione dell’art. 60, co. 1DPR n. 600/1973 lett. B-bis (D.L. n. 223/06).Dall’altro canto , pur volendo , per ipotesi, ritenere per valida la notifica delle cartelle esattoriali secondo la fotocopia portata  in atti dalla stessa Equitalia Polis S.p.A. , tuttavia manca la prova della rituale  notificazione del verbale prodromico. Il sigl I. R., ha infatti eccepito , tra l’altro , la mancata notificazione dei verbali di accertamento e quindi la prescrizione delle sanzioni iscritte a ruolo.Ora , la Equitalia Polis non ha fornito la prova documentale del contrario , assolutamente  essenziale in assenza della quale  si deve ritenere che o detti verbali siano addirittura inesistenti, oppure che non siano stati affatto notificati.Ne consegue ulteriormente la nullità delle cartelle impugnate , per le quali , pur volendo ritenere per dimostrata la loro notificazione, manca  tuttavia la prova dell’avvenuta tempestiva, e quindi rituale , notificazione dei verbali prodromici di riferimento.La richiesta di danno non patrimoniale va disattesa, non potendo l’attore lamentare alcuna  lesione del suo diritto di disporre ed utilizzare  l’autovettura , atteso che  l’esecuzione è stata soltanto minacciata , ma non iniziata.Per il principio della soccombenza , la Equitalia Polis S.p.A. è tenuta alla rifusione , in favore dell’attore I. R. delle spese processuali  da questi sostenute e che si liquidano , tenendo conto del valore della causa ed in assenza di nota , come in dispositivo , con attribuzione al procuratore costituitosi , dichiaratosi anticipatario.  

                                                               PER QUESTI MOTIVI
 

Il Giudice  di Pace di Napoli ,definitivamente pronunciando sull’opposizione all’esecuzione, proposta da I. R. nei confronti dell’Equitalia S.pA. , servizio Riscossioni Tributi, ogni altra istanza disattesa così provvede:
1)         Accoglie l’opposizione dell’esecuzione e , per effetto: a) dichiara la nullità ed inefficacia delle cartelle esattoriali opposten. 071…e di tutti gli atti ad esse c onnessi e consequenziali , essendo prescritto il diritto a procedere all’esecuzione;b) dichiara la nullità ed inefficacia del fermo amministrativo impugnato fino alla concorrenza dell’importo  portato dalle cartelle esattoriali sopra indicate, con ordine al competente P.R.A.(Pubblico Registro Automobilistico) di provvedere alla cancellazione della formalità pregiudizievole , e se disposta , a cura e spese di Equitalia PolisS.P.A. 
2)         condanna l’Equitalia Polis S.p.A , in persona del suo legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore di I.o R. delle spese processuali da questi sopportate e liquidate in complessivi € 1.095,00 di cui € 30       ,00 per spese, € 590,00 per diritti di procuratore ed € 475,00 per onorario di avvocato , oltre spese generali , IVA e CPA, come per legge.
3) dispone che le spese e competenze , come sopra liquidate, siano distratte in favore dell’Avv. C. C. 
Cosi  deciso in Napoli , 14 gennaio 2009.  

Fonte:  www.aidacon.it

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