Opposizione all’esecuzione – illegittimo pignoramento – omocodia –

Nel caso di specie, il ricorrente si oppone alla procedura esecutiva instaurata nei suoi confronti  dalla società di riscossione,  in quanto vittima di un errore di persona a causa della  cd. “omocodia” ( soggetto che ha nome, cognome e data di nascita uguali ad altro soggetto). Il Giudice accoglie il ricorso condannando la società di riscossione per il comportamento illegittimo tenuto dalla stessa:  In ordine alla responsabilità della società di riscossione per la esecuzione come effettuata nei confronti del soggetto diverso dall’effettivo obbligato, il Giudice adito  ritiene di non aderire alla prospettazione della opposta, secondo cui essa avrebbe il compito unico di procedere alla riscossione coattiva senza possibilità di approfondire e senza possibilità di svolgere alcun accertamento. Prima di procedere all’esecuzione, specie quando la stessa si estrinseca in pignoramenti, fermo amministrativo, di ipoteche, l’esattore deve accettarsi della esatta individuazione dell’obbligato, della esistenza ed attualità del credito dell’ente impositore, e della ritualità delle procedure a monte dell’esecuzione, e non limitarsi a fare da cieco passa carte dell’Ente”.  

                                                          REPUBBLICA ITALIANA
                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                                   IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
                                                   DR. Giuliana Gattoni – V Sezione 

Ha pronunciato la seguente
 
SENTENZANella causa iscritta al n. R.G.55318/2005 TRA E… A… residente in Napoli …. n. ….. ed selettivamente domiciliato in Napoli n. resso lo studio del proprio difensore e procuratore Avv. ….. OPPONENTE 
CONTRO GEST LINE SPA, in qualità di concessionario del Servio Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli con sede in Napoli alla Via R. Bracco n. 20 ed selettivamente domiciliato in Napoli alla …. n. … presso lo studio del proprio procuratore e difensore Prof. Avv. …………OPPOSTO 
NONCHE’ COMUNE DI PISTOIA in persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di pistoia OPPOSTO 
Conclusioni: come da verbale di causa e comparse depositate. 

                                                         SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di riassunzione per opposizione all’esecuzione, Esposito Antonio conveniva in giudizio rispettivamente la GEST LINE S.p.A. nella qualità di Concessionario della Provincia di Napoli per il servizio della riscossione Tributi ed il Comune di Pistoia, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2 opponendosi alla procedura esecutiva intentata dalla Gestline S.p.A., per conto del Comune di Pistoia, pendente dinanzi il Tribunale di Napoli sezione V bis Dott.ssa Grassi, nonché ad ogni atto e/o titolo ad essa prodomico.
Chiedeva preliminarmente di sospendere l’esecutività del titolo esecutivo azionato senza cauzione, nonché il procedimento di pignoramento presso terzi, già pendente; accogliere l’opposizione ed accertare e dichiarare la nullità, l’inefficacia e l’inammissibilità del titolo esecutivo, oltre che di ogni atto prodromico e successivo, collegato al medesimo, ed in particolare dell’atto di pignoramento presso terzi, già pendente; accogliere l’opposizione ed accertare e dichiarare la nullità, l’inefficacia e l’inammissibilità del titolo esecutivo, oltre che di ogni atto prodomico e successivo, collegato al medesimo, ed in particolare dell’atto di pignoramento presso terzi: nella denegata ipotesi di assegnazione delle somme pignorate, nelle more del presente giudizio, disporre la restituzione delle stesse in favore dell’opponente, oltre interessi legati al pignoramento e rivalutazione monetaria; in via gradata, dichiarare l’impignorabilità del credito di lavoro, di cui risulta titolare l’opponente, perché eccedente la quota del quinto, o comunque in via subordinata, dichiararne la pignorabilità nei limiti del quinto della quota residua alla somma indispensabile per soddisfare le primarie esigenze di vita personali e familiari; in via subordinata nel caso di mancato accoglimento del presente ricorso, ridurre il presunto credito vantato dal Comune di Pistoia opposto, secondo congruità anche alla luce di conteggi illegittimi di spese ed interessi moratori; condannare la GESTLINE S.p.A. in solido o alternativamente al Comune di Pistoia, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché di quello instaurato dinanzi al Tribunale, oltre IVA  e CPA come per legge,con attribuzione.  Instaurandosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l’opposto GESTLINE S.p.A n.q., chiedendo previa autorizzazione alla chiamata in causa del Comune di Pistoia ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 112/99, dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’opposizione, nonché rigettare nel merito l’avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.Su accordo delle parti, il Giudice di pace rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione alla udienza del 19 dicembre 2005, udienza nella quale le pari concludevano, come da verbale e la causa veniva riservata a sentenza.

                                                                MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente in presenza della rinunzia come formulata dal ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ad ogni domanda e/o richiesta nei confronti del Comune di Pistoia, ed in mancanza di costituzione in giudizio del detto Comune, va dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti del Comune di Pistoia, che va estromesso dal presente giudizio. 
La opposizione come formulata da E… A. CF…….., A SEGUITO DI RICORSO IN RIASSUNZIONE, CONSEGUENZIALE ALLA ORDINANZA DEL  G.E. .PRESSO IL Tribunale di Napoli, V Sez. Bis nella procedura n° …/05, il quale, con ordinanza 20/5/05, rigettava la istanza di sospensione, limitatamente alla cartella 071/2002…….. avente ad oggetto sanzione amministrativa elevata dal Comando VV.UU. del Comune di Pistoia, declinando la propria competenza a favore del G.di P. di Napoli, riassunta nei termini, appare fondata e merita accoglimento.
Come da ampia documentazione prodotta dal ricorrente lo stesso risultato vittima di una omocodia, perché nato a Napoli nello stesso giorno in cui altro E… A…. nasceva, con la conseguenza che sia al ricorrente che al proprio omonimo, dalla Agenzia delle Entrate veniva attribuito un medesimo codice fiscale.
Tale eccezionale situazione ha comportato che nei confronti dell’attuale ricorrente si esercitassero diverse azioni civili e penali, oltre che azioni esecutive da parte della Gest Line Spa che effettuava le riscossioni in base ai ruoli esecutivi trasmessi dagli Enti impositori, ponendo in essere azioni esecutive, quali iscrizioni ipotecarie su immobili di proprietà del ricorrente,  fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche essi di proprietà del ricorrente.
Da ultimo la Gestline, per quel che  interessa in questo giudizio, ha sottoposto a pignoramento presso terzi, parte della liquidazione del TFR, di competenza del ricorrente. Orbene da quanto emerge dalla ampia documentazione prodotta, il ricorrente in più occasioni si è attivao presso la Gestline Spa evidenziando la esistenza della omocodia, oltre che della omonimia.
La omocodia, comunque aveva trovato una soluzione in data 08/10/2002, allorché la Agenzia delle entrate Ufficio II.DD. di Napoli, ebbe ad attribuire al ricorrente altro ed autonomo codice fiscale, diverso da quello del suo omonimo. Ad onta di tale specificazione ancora venivano, successivamente a tale data esercitate azioni esecutive e notifiche di ordinanze ingiunzione, nei confronti del ricorrente, che appariva contribuente moroso e violatore delle norme del C. della Strda.
Risulta documentato che la Gestline S.p.A. effettuava il fermo amministrativo di tre automezzi di pertinenza el ricorrente in  data del 25/6/04 per le cartelle esattoriali del Comune di V…… con indicazione del codice fiscale alla data della applicazione della misura cautelare non più appartenente al ricorrente.
Ancora il 16/3/05 veniva iscritta ipoteca su due immobili di proprietà del ricorrente, sempre individuato con un codice fiscale non più a lui appartenente , per un importo di € 11.679,20 sempre per una cartella esattoriale relativa a tributi insoluti.Veniva in data 29/3/05 nuovamente informata la Gestline Spa con specificazione della errata individuazione del contribuente specificando la esistenza della omocodia, per la verità già a quel momento eliminata.
In data 11/7/05 si richiedeva comunque al Comune di V….lo sgravio della tassa TARSU, ed il Comune rispondeva che non era possibile provvedere allo sgravio, “perché la partita era stat correttamente iscritta a ruolo a carico del Sig. E. A., nato a Napoli il …., CF ……, residente a ….., paternità ……, maternità …….”, e il Comune invitava il ricorrente a rappresentare al concessionario per la riscossione l’eventuale errore di persona. Ancora, come risulta documentato la Agenzia delle Entrate in data 13/9/05 ebbe a comunicare alla Gest line Spa la impossibilità di procedere alla estromissione dal ruolo del Contribuente E. A. CF. ….., perché non prevista nel caso in argomento, con invito però al concessionario a proseguire la riscossione nei confronti del reale debitore, persona diversa dal ricorrente.
Sulla base di tali considerazioni non v’è dubbio che il ricorrente erroneamente viene individuato dalla Gestline spa quale soggetto passivo della riscossione, e pertanto ci si trova in presenza di errore di persona, con consequenziale accoglimento della proposta opposizione lla esecuzione, per inesistenza del titolo esecutivo nei confronti dl ricorrente.
Non è dato di sapere se a seguito della ordinanza di assegnazione  del G.E. presso il Tribunale di Napoli, in data 15/7/05, il terzo pignorato, La F…. s.r.l. in persona di legale rappresentante p.t., ha provveduto a versare le somme entro il limite di € 2000,00 alla GESTLINE s.p.a., o se tali somme sono ancora presso la F…..Non può pertanto, in questa sede che dichiararsi l’inefficacia del pignoramento , come effettuato, e va disposto che le somme pignorate, su quanto ad E…. A.. C.F. …..dovuto per TFR per licenziamento del 30/11/04, dalla F…. srl in persona del legale rappresentante p.t., vengano restituite ad esso E. A..
In ordine alla responsabilità della Gestline spa per la esecuzione come effettuata nei confronti del soggetto diverso dall’effettivo obbligato, osserva il Giudicante che non può aderirsi alla prospettazione della opposta, secondo cui essa avrebbe il compito unico di procedere alla riscossione coattiva senza possibilità di approfondire e senza possibilità di svolgere alcun accertamento.Ritiene il giudicante che prima di procedere all’esecuzione, specie quando la stessa si estrinseca in pignoramenti, fermo amministrativo di ipoteche, l’esattore deve accettarsi della esatta individuazione dell’obbligato, della esistenza ed attualità del credito dell’ente impositore, e della ritualità delle procedure a monte dell’esecuzione, a non limitarsi a fare da cieco passacarte dell’Ente.
Va pertanto a seguito dell’accoglimento della opposizione condanna la GESTLINE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di giudizio, in favore dell’opponente, con distrazione a favore del procuratore costituito che si è dichiarato anticipatario e che vanno liquidate come da dispositivo. 

                                                                              P.Q.M.

  Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciandosi sulla opposizione come proposta con atto di riassunzione dell’8/8/05 da E. A. CF: …. contro la GESTLINE s.p.a. nella qualità di Concessionario per la Provincia di Napoli per il servizio della riscossione Tributi, e contro il Comune di Pistoia, così prevede:
·          Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del Comune di Pistoia per intervenuta rinuncia a domanda e richiesta.
·          Accoglie per quanto di ragione la opposizione proposta e dichiara la inesistenza de titolo esecutivo posto in esecuzione nei confronti di E. A. CF. ………., e la inefficacia del pignoramento presso terzi comunicato in data 4/10/04 alla ……s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di terzo pignorato.
·          Dispone che le somme pignorate su trattamento di fine rapporto dovuto a Esposito Antonio CF. …………., vengano restituite a quest’ultimo. 
CONDANNA ·          La GESTLINE S.P.A., nella qualità di Concessionario della provincia di Napoli per il servizio di riscossione Tributi, in persona del legale rappresentante, alla refusione delle spese di giudizio, in favore di E. A. CF. ……, con attribuzione al procuratore che si è dichiarato anticipatario che si liquidano, di ufficio in mancanza di nota specifica in €150.00 per onorari, oltre spese, €550.00 per diritti ed €500.00 per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 12,5% Iva e CPA come per legge.
Napoli 12/1/06

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