Risarcimento danni da sinistro stradale – procedura di risarcimento diretto ex art. 149 D.L.vo 209/05 – 16.04.2012. –

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Images: sinistro stradale.jpgNell’azione di cui all’art. 149 del D.L.vo 209/05 trovano applicazione i normali criteri di competenza territoriale di cui agli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c. e, pertanto, la parte danneggiata  non può adire il Giudice del luogo della sua residenza ai sensi degli artt. 33 e 63 del D.L.vo 6/9/05 n.206 (codice del consumo) in relazione al rapporto contrattuale intercorrente con la sua Compagnia di assicurazione.  La competenza territoriale funzionale del Giudice del luogo dove è avvenuto il sinistro non può essere derogata dall’elezione di domicilio presso un procuratore legale in sede di conferimento della rappresentanza processuale.

              

                                                                        REPUBBLICA ITALIANA
   
                                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nelle cause iscritte ai n…../11 R.G. – Affari Contenziosi Civili – RIUNITE AI SENSI DELL’ART. 273 C.P.C. – aventi ad oggetto:
Risarcimento danni da circolazione stradale.
T R A
TIZIO,                                                                                                                  ATTORE

CAIA;                                                                                                                 ATTRICE

nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore SEMPRONIO e sulla figlia minore MEVIA;
entrambi res.ti in (…) alla Via (…) n.(…) ed elett.te dom.ti in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che li rapp.ta e difende giusta mandati a margine degli atti di citazione;          
E
SpA ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alle copie notificate degli atti di citazione;                                                              CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli istanti: rigettare l’eccezione d’incompetenza territoriale per essere competente il Giudice adito ai sensi degli artt. 141 e 149 del CdA quale foro competente contrattualmente e foro esclusivo del consumatore, nonché quale foro del domicilio elettivo; ammettere i mezzi istruttori.
Per la convenuta: dichiarare l’incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA) per essere, il sinistro, avvenuto in Giugliano in Campania (NA) all’incrocio tra il V.le dei Pini e Via Ripuaria; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

                                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

TIZIO e CAIA, nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori SEMPRONIO e MEVIA, con distinti atti di citazione ritualmente notificati il 31/5-7/6/11 alla SpA ZETA la convenivano innanzi a questo Giudice, affinché – accertata la qualità di trasportati dei minori sull’auto Opel Astra tg.(…) di proprietà di (…) ed assicurata con la SpA ZETA – fosse condannata quest’ultima al risarcimento dei danni.
A tal fine nei detti atti introduttivi premettevano:
– che, in data 28/3/09, in Giugliano in Campania (NA) all’incrocio tra il V.le dei Pini e Via Ripuaria, i minori Semproni e Mevia, in qualità di trasportati sull’auto Opel Astra tg.(…) di proprietà di (…) ed assicurata con la Spa Zeta, subivano lesioni a causa dell’investimento da parte dell’auto Opel tg.(…) ed assicurata con la Spa Ypsilon;
– che, per le lesioni subite, i minori venivano medicati al p.s. dell’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli (NA) dove i sanitari di turno diagnosticavano: cervicalgia post-traumatica, contusioni multiple per il corpo e contusione arti inferiori, per il minore Sempronio e contusione frontale e sopracciglio destro, contusioni multiple per il corpo, per la minore Mervia;
– che il veicolo su cui erano trasportati i minori era assicurato per RCA presso la SpA Zeta che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni con racc.te a.r. n….. e 13…..-1 7/7-21/6/10, non vi provvedeva.
Instauratosi i procedimenti, si costituiva la Spa Zeta che, preliminarmente, chiedeva la riunione dei due procedimenti connessi che, pendenti dinanzi a questo stesso Giudice, venivano riuniti ai sensi dell’art. 273 c.p.c. per la trattazione congiunta. La convenuta Società eccepiva, quindi, l’incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Giudice del luogo del sinistro. Sull’opposizione di parte attrice che riteneva di aver regolarmente instaurato i procedimenti ai sensi degli artt. 141 e 149 del CdA quale foro competente contrattualmente e foro esclusivo del consumatore, nonché quale domicilio elettivo, questo Giudice invitava le parti a concludere e a discutere e, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza dell’11/4/12, la causa veniva assegnata a sentenza.

                                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli istanti hanno invocato la competenza di questo Giudice erroneamente.
Ritiene questo Giudice non corretta l’individuazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli effettuata dagli istanti. Infatti, il Forum Funzionale va individuato in base al luogo dove è avvenuto il sinistro.
Dall’atto di citazione si evince che il sinistro si è verificato in Giugliano in Campania (NA) all’incrocio tra Via Ripuaria e V.le dei Pini e, pertanto, rettamente la convenuta ha eccepito l’inosservanza, da parte attrice, delle regole della competenza stabilite dagli artt.18, 19 e 20 c.p.c.
Inoltre, l’eccezione contiene l’indicazione dei giudici che si ritengono competenti ed essa è stata contemporanea all’eccezione (Cass. 6/4/87 n.3335); è compiutamente motivata (Cass. 27/6/87 n.5719) ed è alternativa con riguardo ai diversi giudici (Cass. 7/1/80 n.36).
In merito si è espressa la Corte Suprema della Cassazione con sentenza n.4929 del 24/9/79, stabilendo che nell’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale concorrono il forum delicti (luogo del sinistro), – il forum rei (luogo di residenza o di domicilio di uno dei convenuti), il forum destinatae solutionis (luogo di residenza o di domicilio di uno dei litsconsorti necessari solidalmente tenuti al risarcimento dei danni, ciò perché, generalmente nei sinistri derivanti dalla circolazione, il danno non è determinato e, pertanto, per forum solutionis deve intendersi il luogo ove risiede il debitore. Conseguentemente, il pagamento, non essendo ancora definito il suo ammontare, deve avvenire nella sede del debitore trattandosi di debito di valore scaturente da risarcimento dei danni dipendenti da fatto illecito, giusta le previsioni dell’art. 1182 c.c. (Cass. 97/69; 4057/95; 4975/97).
In merito all’assunto di parte attrice secondo cui avrebbe rettamente adito il Giudice di Pace competente ai sensi degli artt. 141 e 149 del CdA quale foro competente contrattualmente e foro esclusivo del consumatore, nonché quale domicilio elettivo, questo Giudice osserva:
– che, gli obblighi di assistenza posti a carico della compagnia di assicurazione del danneggiato dall’art. 9 del DPR 18/7/06 n. 254 di attuazione dell’indennizzo diretto, vengono considerati dalla norma alla stregua di veri e propri obblighi contrattuali di correttezza e buona fede e, in quanto tali, apparentemente connessi alla prestazione principale dedotta nel contratto assicurativo;
– che, il rapporto assicurativo che intercorre tra l’assicurato e l’assicuratore è un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi che obbliga l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato da eventuali conseguenze derivategli da un sinistro in cui sia coinvolto e vi sia una sua responsabilità esclusiva o concorrenziale;
– che, gli adempimenti liquidatori posti a carico dell’assicuratore del danneggiato non costituiscono obblighi di fonte negoziale, ma semplice estrinsecazione di un vero e proprio obbligo di legge, attraverso l’attribuzione all’assicuratore di un potere/dovere di sostituzione ex lege della Compagnia di assicurazione del danneggiante, di risarcire in via diretta il proprio assicurato, ricorrendone i presupposti;
– che, la prestazione risarcitoria (e non indennitaria) resa dall’assicuratore a favore del proprio assicurato/danneggiato è, dunque, del tutto estranea al sinallagma negoziale che li unisce (sinallagma che consiste, invece, nel trasferimento in capo all’assicuratore del rischio della responsabilità civile automobilistica dell’assicurato, dietro il pagamento di un premio a tale rischio e, solo a tale rischio commisurato);
– che le prestazioni di assistenza tecnica e di informativa, poste a carico dell’assicuratore del danneggiato, non possono essere ritenute di fonte contrattuale, trattandosi di ulteriori obbligazioni ex lege riconducibili, piuttosto, nel paradigma dell’art. 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) anziché in quello dell’art. 1375 c.c. (esecuzione di buona fede);
– che, l’assunto di parte attrice-danneggiata secondo cui il rapporto intercorrente tra se medesima e la sua Compagnia di assicurazione è un rapporto contrattuale e, pertanto, rettamente avrebbe adito il Giudice di Pace del luogo della sua residenza, ex art. 33 e 63 del D.L.vo 6/9/05 n.206 (codice del consumo), non può trovare accoglimento, trovando applicazione i normali criteri di competenza territoriale di cui agli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c.
Infine, va precisato che, la competenza territoriale funzionale del Giudice del luogo dove è avvenuto il sinistro non può essere derogata dall’elezione di domicilio presso un procuratore legale in sede di conferimento della rappresentanza processuale.
Pertanto, l’eccezione d’incompetenza del Giudice adito, va accolta come da dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, non avendo l’attrice aderito alla eccezione di incompetenza territoriale regolarmente eccepita dalla convenuta, e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo tenendo conto del valore della causa e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.
Si precisa che, pur essendo state abrogate le tariffe professionali con il D.L. 20/1/12 n.1 a far data dal 24/1/12, con la legge di conversione n.27 del 24/3/12 (art. 9) sono state prorogate fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (25/3/12).
La sentenza è esecutiva ex lege.

                                                                                  P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TIZIO e CAIA, nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori SEMPRONIO e MEVIA, nei confronti della SpA ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza, essendo competente a conoscere la causa il Giudice di Pace di MARANO di NAPOLI;
2) fissa il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del deposito della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al Giudice di Pace dichiarato competente;
3) condanna TIZIO e CAIA, nella qualità c.s., alla rifusione delle spese processuali in favore della SpA ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, che liquida in complessivi € 1.100,00, di cui € 100,00 per spese, € 400,00 per diritti ed € 600,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende.
4) sentenza esecutiva ex lege;
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 16 aprile 2012.
 
                                                                                          IL GIUDICE DI PACE
                                                                                           (Avv. Italo BRUNO)

 

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