Sinistri stradali – indennizzo diretto – azione nei confronti della propria assicurazione facoltativa – 19.12.07.-

Risarcimento Veicoli Natanti

Images: codici 2.jpgIl Giudice di Pace di Sorrento ha emesso una importante sentenza in materia di “indennizzo diretto”: “L’aspetto rilevante è che ,ai sensi dell’art. 149 C.d.A il danneggiato non deve, ma “può” proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 cit, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. Non essendovi obbligatorietà, nulla impedisce  al danneggiato –laddove non voglia seguire la procedura diretta- di esperire l’azione nei confronti della società di assicurazione del danneggiante e dello stesso danneggiante;l’esigenza del “doppio binario” trova conferma nella Direttiva n. 2005/14/CE (Art. quinques) -laddove indica che “gli Stati membri provvedono affinché le persone offese, a seguito di sinistro causato da un veicolo assicurato,possono avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la r.c. la persona del sinistro- viene sancita  da recente giurisprudenza ed è sottolineata  dalla dottrina”.  
                                                                                           

                                                                          REPUBBLICA ITALIANA

                                                                      In nome del popolo italiano

                                                        UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO

Il Giudice di Pace di Sorrento –dott. Eliso Desiderio- ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa segnata al n. 0000/07 R.G., promossa da: S. C. , rapp.ta e difesa dall’avv. Ciro D. ed  elett.te dom.ta, presso il suo studio legale, sito in Vico Equense alla … ,come da procura a margine dell’atto di citazione   -ATTRICE-
E: – …. Ass.ni in persona del legale rapp.te p.t. con sede     D. M. -CONVENUTI contumaci-   
Avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale                                 
CONCLUSIONI  DELLE  PARTI
Per l’attrice: Accoglimento della domanda oltre interessi e rivalutazione monetaria,con vittoria di spese attribuite.

                                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato regolarmente ai convenuti, S C. deduceva che in Vico Equense ( Napoli) alla Via R.Bosco bivio S.Francesco ,il giorno 12.05.07 alle ore 23,30 circa, l’ auto Smart   tg. ….. di proprietà di D. M.,assicurata con la …. ass.ni,nel sorpassare in curva,invadeva l’opposta corsia ed investiva il motociclo Honda SH tg…… di proprietà dell’attrice.
Il motociclo cadeva al suolo,riportando danni diretti ed indiretti, e la Smart finiva per investire anche un’altra auto Mercedes A tg. OO.
Rilevava, altresì, l’attrice che l’incidente era avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente dell’auto Smart  e,quindi,dopo avere provveduto ad inviare regolare messa in mora,   citava in giudizio D.M.  ,quale proprietario della vettura investitrice e  la Spa ..   Ass.ni, quale società che assicurava per la r.c.a. detta auto,  innanzi al Giudice di Pace  di Sorrento per l’udienza del 16.11.07 , chiedendo la dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente dell’auto del D. M.  e la condanna delle parti convenute,nelle rispettive qualità,in solido al risarcimento dei danni per un importo da quantificarsi in corso di causa, entro i limiti di  € 5.200,00 oltre accessori, nonché oltre spese attribuite. Radicatasi la lite, i convenuti non si costituivano.  
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, depositata documentazione , formulate le conclusioni in epigrafe richiamate, il Giudice  assegnava la causa  a sentenza.
In sede  di  conclusioni,l’attrice   sottolineava la proponibilità e la procedibilità della sua domanda, evidenziando che la prova testimoniale aveva fornito una ricostruzione dei fatti che confermava la dinamica dell’evento dannoso -subito dalla   sua moto-  e, quindi, aveva permesso  di accertare la esclusiva responsabilità del conducente dell’auto Smart tg. …..,chiedendo l’accoglimento della domanda,con la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 2.092,92 come da preventivo allegato,oltre sosta tecnica ed accessori,  con tutte le conseguenze di legge, nonché oltre spese attribuite. 
                                              

                                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE

A) In via preliminare,  rilevasi: -la sussistenza della giurisdizione e della competenza del giudice adito, nonché la regolarità della rappresentanza in giudizio della parte costituita,a ministero del   difensore; – la contumacia dei   convenuti non comparsi e non costituiti,ed in particolare:
1. di D.M. ,  apparendo regolare e rituale  la notifica della citazione avvenuta   con atto notificato, tramite UNEP del Tribunale di Torre Annunziata –sez. Distaccata di Sorrento rep.5243-  inviato a mezzo del servizio postale,mediante racc.ta AG n……  del 28.7.07 consegnata a mani del familiare convivente il  31.07.07,come da timbro e firma apposti all’avviso di  ricevimento ;
2. della Spa …  Ass.ni , apparendo regolare la notifica avvenuta, stesso mezzo (art. 149 c.p.c. ), mediante racc.ta AG n. ….,consegnata il 2.08.07 ,come emerge dai timbri apposti all’avviso di ricevimento, visionato il processo notificatorio in calce all’atto di citazione,allegato alla produzione di parte attrice (doc. n. 1).
Per entrambi i convenuti è stato rispettato il termine a comparire ex art. 163 bis cpc dal momento che la data di prima comparizione risulta essere il 16.11.07.
B)Proponibilità della domanda.Sottolineato che il  sinistro è stato  cagionato da veicolo identificato, occorre verificare se sussistono le condizioni di proponibilità della domanda sulla scorta del D.Lgs n. 209/05 (CdA),nonché del DPR 18 luglio 2006 n. 254. Il sinistro, avvenuto il 12.5.07 -e quindi allorché la normativa richiamata era già entrata in vigore-  riguarda il coinvolgimento di tre veicoli (due auto ed un motociclo) e vengono denunciate anche lesioni,anche se non quantificate, dei rispettivi conducenti. Già questa ultima circostanza (tre veicoli con lesioni ai conducenti) porterebbe ad escludere il c.d. “Risarcimento diretto” atteso che il D.P.R. del 18.07.06 n. 254 precisa che il “sinistro” deve riguardare “due” veicoli a motore senza coinvolgimento di altri veicoli (Art. 1 n. 1 lettera d).
Ma vi è di più: La  disamina, relativamente alla proponibilità dell’azione di risarcimento, prende le mosse dal dettato normativo dell’art. 145 CdA,articolo che disciplina la materia con riferimento ad entrambe le procedure liquidative (Capo IV CdA), e cioè quella di risarcimento ex art. 148 CdA ,e quella di risarcimento diretto ex art. 149 CdA .
Tali norme, in collegamento con il regolamento di attuazione –previsto dal D.P.R.  18 luglio 2006 n. 254 – chiariscono le modalità (art. 5) ed il contenuto della richiesta (art. 6) , e la sua eventuale integrazione (art. 7).
In definitiva ,a parere del Giudicante non sembrerebbero emergere novità sostanziali rispetto alla disciplina precedente (l.  990/69),con la eccezione del prolungamento del termine di proponibilità dell’azione ,portato da 60 a 90 giorni nell’ipotesi di danno alla persona  e quindi l’elemento precipuo dell’attuale disciplina è che la richiesta risarcitoria  deve essere completa, divenendo una condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento, unitamente al rispetto dello “Spatium deliberandi” che, per i danni a cose,   resta fissato in giorni 60 (sessanta) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno (n. 1 art. 145 CdA).
L’aspetto rilevante è che ,ai sensi dell’art. 149 CdA il danneggiato non deve , ma “può” proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 cit,nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. Non essendovi obbligatorietà,nulla impedisce  al danneggiato –laddove non voglia seguire la procedura diretta- di esperire l’azione nei confronti della società di assicurazione del danneggiante e dello stesso danneggiante;l’esigenza del “doppio binario” trova conferma nella Direttiva n. 2005/14/CE (Art. quinques) -laddove indica che “gli Stati membri provvedono affinché le persone offese, a seguito di sinistro causato da un veicolo assicurato,possono avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la r.c. la persona del sinistro- viene sancita  da recente giurisprudenza (Trib. Torino n. 6070/2007,se pure riferita all’ipotesi di trasportata),ed è sottolineata  dalla dottrina (Bona Il danno alla persona nel Codice delle Assicurazioni e nel nuovo processo civile Ipsoa 2006,125 e 126).
Riteniamo,quindi, che  l’azione promossa contro il responsabile del danno ed il suo assicuratore è consentita in virtù del principio dell’azione diretta sancito dall’art. 144 n. 1 CdA e dalle regole di cui agli artt. 2043 e 2054 C.C., norme che ,del resto, non sono mai state abrogate o specificamente derogate dalla normativa del Codice delle assicurazioni private.
Rilevando che  la richiesta di risarcimento alla sola … Ass.ni  del 18.5.07, è stata consegnata   il 21.5.07 come da timbro apposto all’avviso di ricevimento (doc. n. 2),e l’atto di citazione è stato consegnato   –come già detto- alla Spa convenuta il 2.8.2007,  esaminato  il contenuto della richiesta, corredata dal modulo di cui all’art. 143 CdA , non si può non rilevare che, nel caso che ci occupa,   risultando  rispettato il termine di gg.60 di cui alla normativa in esame, va dichiarata la proponibilità dell’azione di risarcimento avanzata nei confronti del danneggiante e del suo istituto assicurativo, sussistendo tutti i presupposti della disciplina  richiamata,dal momento che l’assicuratore (anche a seguito della lettera inviata dal danneggiante ed allegata) è stato posto nelle condizioni di conoscere compiutamente del sinistro e di poterlo gestire , onde evitare il giudizio.
C) Merito. Per quanto attiene la legittimazione delle parti in causa,il decidente ritiene che la S. Cinzia ha provato quella attiva ,essendo proprietaria della moto Honda tg. …,come da copia del libretto di  circolazione  in atti,nonché mediante il deposito della copia del libretto  in atti  ha provato che D.M.  è proprietario dell’auto tg. .,assicurata per la r.c.a. con la … con polizza n. 0956/…..,come da documenti allegati. Nonchè dalla fotocopia della polizza e dalla lettera di denuncia di sinistro,a firma di D.M. ( allegati) emerge che effettivamente la ….. copriva per la responsabilità civile automobilistica l’auto tg. ….
Detti documenti,non essendo stati impugnati,mantengono il loro valore di presunzione semplice ai fini della decisione, e, come tali, vengono valutati dal Giudice.
Nel merito, la domanda dell’attrice   è fondata,sul quantum va accolta in parte, per quanto di ragione.
Dal quadro probatorio che è emerso  dall’istruttoria processuale svolta,rimane accertato il fatto storico e la dinamica dell’incidente denunciata nell’atto introduttivo. Invero dalle dichiarazioni rese dal teste – P. V. n. a Castellammare di Stabia il … – risulta provato l’evento e le circostanze verificate affermate,per cui va dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente della vettura SMART    nella produzione dell’evento dannoso denunciato nella domanda introduttiva. Infatti il teste, risultato indifferente ed  attendibile perché presente al fatto, ha riferito che,nelle circostanze  di tempo e di luogo indicate nell’atto di citazione, l’auto SMART di colore scuro,nell’effettuare un sorpasso in curva,invadeva totalmente la corsia opposta percorsa dall’auto Mercedes classe A;a seguito di tanto investiva prima il motociclo Honda ,condotto da una donna, che precedeva di alcuni metri la Mercedes e  poi la stessa  Mercedes. La conducente del motociclo rovinava a terra riportando lesioni, se pure non gravi,precisa il teste,riconoscendo  i danni al motociclo  nella documentazione fotografica allegata.
In assenza di elementi di segno opposto o contrastante con la  dinamica descritta e provata dall’attrice, non può si può dubitare della piena responsabilità del conducente della SMART  nella produzione dell’evento dannoso- per sua imperizia e negligenza e per non avere osservato le norme del Codice della Strada (D.Lvo n. 285/92)- non avendo mantenuto una condotta di guida diligente, sorpassando in curva e invadendo la corsia destinata alla percorrenza degli altri veicoli,e non assicurandosi che sussistevano tutte le condizioni di sicurezza per evitare di collidere i veicoli che sopraggiungevano. Né può applicarsi nel caso de quo la presunzione di responsabilità di cui all’ art. 2054 comma 2 C.C., là dove prevede -in caso di scontro tra veicoli-  che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno,avendo S. C.    provato di avere fatto tutto il possibile per evitare l’impatto,dal momento che la sua moto  era in marcia  regolarmente; mentre sussiste nesso di causalità tra il comportamento del conducente della Smart, ed il successivo urto con la moto, stante la dinamica descritta dal teste.
Nessuna prova contraria è stata fornita dai convenuti,che,non comparendo hanno mostrato di non avere valide argomentazioni di fatto e di diritto da opporre,per contrastare la domanda della S. C..
Relativamente  al quantum debeatur, questo Giudice ritiene di non potersi rimettere alla documentazione depositata dall’attrice sia perché la richiesta è  eccessiva,sia perché documento di parte, il cui contenuto non è stato confermato nel corso dell’istruttoria dal suo redattore e perciò  non raccolto nel rispetto del contraddittorio; valutata la documentazione fotografica, viste le dichiarazioni del teste, relativamente ai danni, tenuto conto del costo dei pezzi di ricambio e dell’anno di immatricolazione del motociclo Honda SH (2007) e delle sole voci di danno riportate nel preventivo citato, riducendo il costo della manodopera, perché eccessivo, liquida in via equitativa, ex art.1226 C.C., la somma di € 1.800,00 per i danni a cose,oltre –per la indisponibilità del mezzo e sulla scorta dei medesimi criteri- € 150,00 per n. 3 giorni di sosta tecnica (n. 3X€ 50,00) (Cass III sez. 13.7.04 n. 12908). Detta somma (€ 1.950,00) ,trattandosi di un debito di valore e non di valuta (Cass. Sez. Un. N. 395 dell’11.01.07) dovrà essere aggiornata in applicazione della rivalutazione monetaria,calcolata secondo indici ISTAT,come pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale,oltre calcolare –su detto importo- gli interessi legali  dal giorno della scadenza  del termine moratorio  all’effettivo soddisfo.Dimostrata la responsabilità del conducente  della SMART  tg…. ,risultato provato il nesso di causalità,consegue la condanna di D. M.,quale proprietario. Stante la validità della polizza assicurativa ( n. 0956/…) – ed in applicazione della normativa  in materia ( art. 144 D.Lvo n. 209 del 7.9.2005) e  dell’art. 2043 C.C. – consegue,altresì, la condanna in solido della ….  Ass.ni  S.p.a., società  che copriva all’epoca la auto tg….. per la responsabilità civile automobilistica-  al risarcimento dei danni,in favore di  S. C. , e quantificati in € 1.950,00 (1.800,00+150,00),oltre rivalutazione monetaria ed  interessi c.s. determinati.
Le spese, ex art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e vengono liquidate ,sulla scorta della T.P., come in dispositivo

                                                                                      P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Sorrento  –dott. Eliso Desiderio- definitivamente pronunziando, nella causa  civile con  n. …./07 R.G. promossa da S. C.  ,nei confronti di D. M. e della Spa …,disattesa ogni altra istanza, così provvede:
– a) dichiara che il sinistro de quo è da attribuirsi interamente alla responsabilità  del conducente della auto SMART    tg.. di proprietà di  D.M.;
– b)  per lo effetto condanna D. Michele dom.to come in atti, e la ….  Assicurazioni  S.p.a. ,in persona del legale rapp.te p.t.,  con sede c.s., in solido, al pagamento,in favore dell’attrice, della somma di € 1.950,00// oltre rivalutazione monetaria  ed interessi ,come in parte motiva;
-c) condanna i medesimi convenuti sub “b” al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’attrice,liquidate in € 98,00 per spese,€ 546,00 per diritti,€ 970,00 per onorario,oltre al rimborso per spese generali come da T.P vigente., nonché oltre IVA e CPA come per legge,con attribuzione al difensore antistatario. 
Così deciso in Sorrento   il  19.12.07

                         
      IL GIUDICE DI PACE
                                                                                            
                               Dott.Eliso DESIDERIO
        

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