Nuovo statuto per i Giudici di Pace

Nuovo statuto dei Giudici di Pace 

Venerdì in consiglio dei ministri approda il ddl che rinnova la disciplina sui giudici di pace
Incarichi rinnovabili, formazione obbligatoria e trasferimenti Pronto sulla carta il nuovo giudice di pace. Più giovane, più professionale, con incarichi senza limiti ma con maggiori incompatibilità. È stato esaminato al preconsiglio di ieri il disegno di legge messo a punto dal ministero della giustizia recante riordino degli uffici del giudice di pace e modifica dello statuto del giudice di pace (già anticipato da ItaliaOggi del 25 gennaio).
Nel provvedimento di 18 articoli, due le norme destinate a creare qualche tensione con le associazioni di rappresentanza dei gpd, prima fra tutte l’Associazione nazionale giudici di pace.
La prima è quella che affida a un magistrato ordinario l’attività di coordinamento dell’ufficio del gdp, che viene trasformato in circondariale. Il ministero ha stimato i risparmi che derivano da questa scelta: 1 milione 261mila 188 euro all’anno per il fatto che con la soppressione dei coordinatori viene meno anche la indennità che era loro riconosciuta. La seconda norma critica è quella che affida a un decreto del ministero della giustizia l’istituzione, la soppressione o l’accorpamento di sezioni distaccate. Rispondendo a una interrogazione parlamentare è stato il sottosegretario Luigi Li Gotti a indicare la prospettiva , molto difficile da perseguire: dovrebbero essere 91 gli uffici da accorpare per razionalizzare la distribuzione territoriale. Ma questa è faccenda per il prossimo futuro.
Quanto alla ddl, la relazione tecnica al provvedimento spiega che a distanza di 15 anni dalla istituzione del gdp è maturo il tempo per operare i necessari correttivi e enfatizzare la efficienza e l’efficacia dell’azione e accentuare la professionalità del magistrato onorario. I dati. Cresce il contenzioso davanti ai gdp ma anche l’arretrato. Nell’anno 2005, il contenzioso sopravvenuto è stato pari a 47% del contenzioso di primo grado in civile, pari a 1 milione e mezzo di procedimenti; mentre è stato circa il 15% di quello complessivo relativo al penale. Ma la capacità di smaltimento dei giudici di pace è diminuita segno che le attuali strutture, anche a causa delle vacanza di organico, non sono in grado di far fronte alle sopravvenienze annue. Nel corso del 2005 le pendenze sono aumentate del 7% passando da circa 930 mila e 1 milione.
Tuttavia, da atto il ministero, è minima l’incidenza degli appelli: solo l’8% delle sentenze in materia civile sono oggetto di impugnazione e il 15% in ambito penale.
L’obiettivo del ddl. Riorganizzare gli uffici del giudice di pace e revisionare lo statuto del gdp in modo da accentuarne la professionalità mediante un sistema di aggiornamento professionale permanente unito a un sistema rigoroso di valutazione dell’attività svolta.
Un sistema che, a fronte della eliminazione dei limiti alla rinnovabilità dell’incarico, introduce un regime complesso di incompatibilità e una valutazione quadriennale che può concludersi con l’esonero del magistrato onorario.
Le norme principali. L’ufficio del giudice di pace diventa circondariale e in questo ambito i giudici di pace sono assegnati sulla base di tabelle. Ogni gdp può svolgere la funzione in più uffici dello stesso circondario. Capo dell’ufficio diventa un magistrato ordinario.
Viene ridisciplinata la procedura per la copertura dei posti vacanti nell’organico ma si ribadisce che la nomina a gdp non costituisce un rapporto di pubblico impiego ma unicamente rapporto di servizio onorario.
I gdp dovranno avere un età compresa tra i 30 e i 66 anni, avere conseguito la laurea in giurisprudenza e aver svolto funzioni giudiziarie per cinque anni. Viene disciplinata per la prima volta la formazione dei magistrati onorari che dovranno tenere almeno un corso di aggiornamento nel quadriennio di nomina presso la scuola della magistratura e seguire obbligatoriamente in sede locale i corsi organizzati dai consigli giudiziario riunioni trimestrali. Il mandato è rinnovabile sine die ma a condizione che il giudice di pace cambi circondario dopo due quadrienni.
Presupposto per il rinnovo è un giudizio di idoneità effettuato sulla base della relazione del capo ufficio, dei dati statistici dell’attività svolta, l’esame a campione dei provvedimenti adottati, l’assenza di sanzioni disciplinari. L’articolato disciplina anche il sistema delle incompatibilità, apportando un giro di vite, mentre l’articolo 14 disciplina il regime disciplinare. In linea generale siamo soddisfatti.
Ma alcune norme ci lasciano molto perplessi: quella sul coordinamento affidato a un togato di carriera e quella sul trasferimento obbligatorio dopo 8 anni. Su questo c’è dissenso, commenta Francesco Cersosimo, presidente dell’Angdp. Claudia Morelli
  

Fonte : Italia Oggi
 

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