Iscrizione di ipoteca illegittima – risarcimento del danno subito -31.11.06
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Napoli, avente ad oggetto l’illegittima iscrizione di ipoteca ex art. 76 L. 602/73, in quanto eseguita in mancanza di qualsiasi titolo esecutivo. Il Giudice adito, dopo aver dichiarato la propria giurisdizione, effettua una analisi sulla “discussa” normativa relativa alla procedura di vendita all’incanto degli immobili da parte del concessionario e disciplinata nel TITOLO II del DPR n° 602 del 1973, nonché sulla opponibilità dell’espropriazione immobiliare da parte del presunto debitore. Infine, dopo aver accertato l’illegittimo comportamento della società di riscossione, la quale ha provveduto ad iscrivere ipoteca, in assenza di titolo esecutivo ed, addirittura, nonostante ci fosse una precedente sentenza che aveva provveduto ad annullare la cartella esattoriale, prodromica all’esecuzione, condanna la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Giudice di Pace di Napoli, VII0 sezione civile, nella persona del giudice dotiCarlo Russo, nella causa iscritta al n. 17946/06 R. G., riservata all’udienza del 27/11/2006, ha pronunziato la seguente sentenza: TRA …….. LUIGI, elettivamente domiciliato in Napoli alla ……………n.° presso lo studio degli avv.ti ……………. che lo rappresentano e difendono come da mandato nell’atto introduttivo. Attore E GEST LINE S.p.A., in persona dell’amministratore delegato dott. Andrea Rigoni, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle liti per Notaio .-……. del 24/06/2005, Rep. …, dal Prof.re Avv. ……… ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via ………… come in comparsa di costituzione e risposta, Convenuta Nonché interventori volontari autonomi ……… MARIA, elettivamente domiciliata in Napoli ……presso lo studio dell’avv. ………. che la rappresenta e difende per mandato in atto di intervento- volontario-autonomo. Interventrice Nonché …………A ANNA, elettivamente domiciliata in Napoli ……….. presso lo studio dell’avv…… che la rappresenta e difende per mandato in atto di intervento- volontario-autonomo. Interventrice Nonché ………… CIRO, elettivamente domiciliato ‘in Napoli …………presso lo studio Interventore Nonché ………… IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in Napoli ………….. presso lo studio dell’avv. ……… che la rappresenta e difende per Conclusioni: per l’attore come da citazione, verbali di causa e comparsa conclusionale, per la convenuta come da rispettive comparse di costituzione, per gli interventori come da rispettive comparse di intervento, verbali di causa e comparse conclusionali. Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, ……… Luigi conveniva in giudizio la GESTLINE S.p.A., esponendo che detta società-concessionario per la Riscossione Tributi, in totale e palese violazione della normativa vigente e in mancanza di qualsivoglia titolo, nonostante una precedente sentenza n.93 del 6/2/2002 della Commissione Tributaria Prov. di Napoli oramai passata in giudicato, che annullava l’unica cartella n. 02820000056501605000 vantata dalla GESTIine Spa, aveva.comunque, illegittimamente proceduto, senza alcun altro avviso e controllo del presunto debito, all’iscrizione di ipoteca sul suo diritto di usufrutto sugli immobili, proprio per il presunto mancato pagamento della predetta cartella esattoriale per la minima somma di € 1912,46, comprensiva di interessi e varie e ingiustificate: spese , onerosi accessori e pretese, tra l’altro per legge non dovuti. Come dimostrato per tabulas dall’attore il “”Concessionario per La Riscossione Tributi,” arbitrariamente, imputava il presunto debito a: € 1150,42 per tributi ed entrate, € 395,57 a titolo di interessi di mora, € 56,59 per compensi, diritti tabellari e spese di notifica, € 309,88 per spese di iscrizione ipotecaria in realtà non addebitabili al contribuente, oltre tali generiche indicazioni, infatti, nel provvedimento Prot. …/028, impugnato dall’attore, era riportato solo il numero della cartella esattoriale, già annullata con sentenza passata in giudicato, quale unico presupposto dell’iscrizione ipotecaria sul diritto di usufrutto dell’istante sugli immobili siti in ………………. alla Via ….., piano terra e piano primo, 1) Cod. Q4CE Catasto Urbano Sez. Foglio ….Part. ….. Sub 4, Natura C.2 locali e 2) Cod. Q4CE Catasto URBANO Foglio … Part. ….Sub 8 Natura A2 abitazioni, come specificamente indicato nella comunicazione d’ipoteca. In base alla colpa e grave violazione di norme di legge e di regole sulla trasparenza, correttezza e buona fede, addebitabili esclusivamente alla convenuta, che secondo l’istante non ha mai voluto sentire ragioni e ha sempre rifiutato di correggere i suoi dati personali e di cancellare l’ingiustificata pretese e poi ipoteca, lo stesso attore ha lamentato di aver subito gravi danni personali e patrimoniali, all’immagine, da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della vita.Per [‘attore il provvedimento impugnato e tutti gli altri ad esso collegati, sono illegittimi ed il comportamento della GestLine S.p.A risulta arbitrario, ingiusto e temerario con conseguente nullità del provvedimento dell’iscrizione ipotecaria a danno dell’istante, avvenuta in mancanza di ogni titolo di credito, di ogni opportuno controllo del debito ed in spregio ad ogni canone di correttezza, trasparenza e buona fede, con seri e gravi danni per il contribuente, violato nel suo buon nome e privato della libera disponibilità del suo diritto sul suo patrimonio immobiliare. In base alla comunicazione impugnata, l’iscrizione ipotecaria risulta nulla innanzitutto per la inesistenza/carenza di ogni titolo esecutivo in danno dell’istante, oltre che per la mancanza di qualsivoglia prova del presunto titolo vantato dalla convenuta e degli elementi necessari alla individuazione. L’istante vantando una sentenza passata in giudicato, esibita e depositata in atti, che annulla l’unica cartella esattoriale ancora utilizzata dalla convenuta GESTLINE, non avendo mai ricevuto altra notifica, impugnava tutto quanto riportato nella opposta comunicazione d’ipoteca poiché non rispondente al vero e chiedeva ordinarsi alla convenuta ai sensi dell’art. 210 c.p.c. di esibire ogni presunto titolo in originale a ragione del provvedimento opposto. Per colpa e gravi violazioni, anche .di norme sulle misure di sicurezza e trattamento dati personali e sulla trasparenza atti amministrativi, l’istante ha subito gravi danni personali e patrimoniali, all’immagine e buon nome, da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della vita, di cui chiede l’integrale risarcimento. L’istante concludeva: rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversa, accertato che le pretese e l’ipoteca disposte dalla GESTLINE sono inammissibili e nulle in base a precedente sentenza passata in giudicato, risultando, anche ipso iure e per fatto notorio, legittime, provate e fondate l’azione spiegata e le richieste di cancellazione dell’ingiusta ipoteca, come quella di risarcimento tutti i danni in virtù di quanto esposto in premessa, per l’effetto, accertata l’inesistenza del titolo in favore della convenuta perché già annullato ed dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria, ordinare alla Gest Line S.p.A. di provvedere: alla immediata cancellazione a sue spese di ogni provvedimento di iscrizione d’ipoteca per cui è ausa, e, quindi, alla correzione e comunicazione di ogni dato, informazione o notizia, relativi al nominativo della parte ricorrente, trattati ed inseriti in archivi o banche dati, non risultando, in realtà, l’istante inadempiente, debitore o tardivo pagatore. Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni personali e patrimoniali, nessuno escluso da calcolarsi nella somma equitativamente decisa, sempre e ..comunque, nei limiti di 2.500,00 euro, ritenuta equa e di giustizia, importo da valutarsi anche tramite disponenda CTU contabile e medica per d nni patrimoniali e personali’provocati all’attore, nonché al risarcimento di tutti i danni esistenziali e morali, anche per violazione della privacy e la fatica e lo stress subiti per le lunghe ed interminabili code agli sportelli ed uffici- competenti; inoltre, condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, anche ai sensi dell’alt 96 c.p.c. per la temerarietà ed illegittimità della pretesa e della relativa azione esecutiva, con clausola di attribuzione in favore dei procuratori anticipatari. Nel procedimento istaurato dall’attore si costituiva la convenuta GESTLine S.p.A, la quale a mezzo del proprio difensore, descritto come sempre il ruolo del concessionario e ripetuta per tratti la procedura della riscossione e la normativa in materia in uno a proprie prospettazioni giuridiche sul caso di specie, contestava solo genericamente la domanda attorea chiedendone il rigetto, senza nulla dire e replicare sull’eccezione e rilievo principale dell’attore circa l’inesistenza del titolo esecutivo (ossia la cartella esattoriale), utilizzato per l’iscrizione d’ipoteca oposta, alla luce dell’intervenuta sentenza della Comm.Trib.Prov.Napoli passata in giudicato. Quindi la convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via preliminare, rilevarsi l’incompetenza per territorio e materia del Giudice adito, dichiarare l’inammissibilità della domanda attorca; in ogni caso rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto; con condanna dell’istante alla refusione delle spese di lite. Alla prima udienza del 5 maggio 2006 comparivano i procuratori delle parti, che spiegavano le rispettive difese, richieste ed eccezioni come da verbali di causa, quindi il Giudice si riservava sulle eccezioni preliminari. Sciolta la riserva il Giudice, viste le difese ed eccezioni attorce, documentalmente provate, di inesistenza del titolo esecutivo utilizzato per l’iscrizione ipotecaria da parte della GESTIine, risultando l’ipoteca, anche se fase prodomica all’esecuzione, sempre uno strumento di garanzia del credito su eventuale esecuzione, rigettava le eccezioni preliminari di incompetenza e giurisdizione e rinviava la causa ex art.320 cpc, potendo regolarmente il Giudice adito decidere sul caso di specie, non dovendo, tra l’altro entrare nel merito/natura del credito/tributo oggetto di causa alla luce della richiamata sentenza di annullamento dell’unica cartella esattoriale presupposto dell’ipoteca opposta, all’udienza del 9/10/2006. All’udienza successiva compariva solo il procuratore dell’attore che chiedeva ammettersi ulteriori mezzi istruttori precisati a verbale ed insisteva sulla inconfutabilità delle prove per tabulas esibite, ma non comparendo parte convenuta e mancando agli atti l’avviso d’udienza al relativo procuratore, la causa veniva rinviata all’udienza del 18/10/2006, ancora una volta ex ari. 320 c,p,c. Successivamente in data 11/10/06 un procuratore della Gestline, risulta dagli atti, aver firmato i verbali per presa visione del rinvio disposto dal giudice adito. All’udienza del 18/10/2006, compariva il procuratore della convenuta che nel ripetere le proprie eccezioni, dichiarava che mancava il proprio fascicolo di parte ed insisteva nel difetto di giurisdizione e incompetenza del Giudice adito, senza mai spiegare il come e perché dell’iscrizione ipotecaria in danno dell’istante nonostante l’annullamento dell’unico titolo vantato, tra altro mai esibito in originale e solo indicato nella comunicazione d’iscrizione ipotecaria dalla GESTIine per cui è causa, quindi, l’attore impugnava le difese avverse ed insisteva nelle proprie richiese istruttorie e conclusioni, nel mentre poi si costituivano nel giudizio de quo gli interventori sigg.ri ……… Maria, ……… Anna, ……… Ciro e De Francesco Immacolata, dichiaratisi vittime della medesima condotta ed azioni della convenuta, e, depositati i rispettivi fascicoli, documenti e comunicazioni d’iscrizione ipotecaria inviategli dalla GESTIine, tutte per cartelle esattoriali non pagate relative ad infrazioni al Cds, esponendo, come in atti, innumerevoli violazioni di legge addebitabili solo all’arbitraria ed illegittima condotta della GESTIine, come già denunciato anche dall’attore, tutti eccepivano preliminarmente la mancata notifica / inesistenza delle cartelle esattoriali loro addebitate e unico presupposto delle rispettive iscrizioni ipotecarie impugnate, nonché l’inesistenza, prescrizione e nullità di qualsivoglia ruolo, credito e titolo a favore della convenuta e, quindi, l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie di cui si chiedeva la cancellazione, oltre il risarcimento danni. Inoltre, poiché i crediti per cui la convenuta aveva iscritto ipoteca, sebbene non dovuti per irregolarità della procedura di riscossione e mancanza delle notifìche delle cartelle esattoriali ed avvisi, erano inferiori ad € 8000,00 per parte, la procedura risultava anche nulla ex art. 76 DPR 603/73 come modificato con Legge 248/2005, a far data dal 3 dicembre 2005, che vieta di utilizzare come mezzo di riscossione l’espropriazione immobiliare e gli atti ad esso preliminari quando il credito per cui si agisce è inferiore a € 8000,00, così gli interventori spiegavano intervento autonomo nei confronti della Gest Line S.p.A, . La difesa dell’istante e degli interventori, precisando che la GESTLINE Spa non aveva fornito alcuna prova certa dei crediti vantati, ossia la prova della notifica delle cartolile esattoriali in base alle quali aveva iscritto ipoteca, ex art. 210 c.p.c. richiedeva l’esibizione e deposito da parte della GestLine S.p.A. delle cartelle esattoriali notificate in originale e la documentazione relativa all’iscrizione ipotecaria opposta. Peranto la GESTLINE Spa ricostruiva il suo fascicolo di parte, senza nulla dimostrare in ordine alla pretesa nei confronti dell’attore, e depositava i fascicoli relativi alle altre parti intervenute, senza depositare alcun documento originale o cartella esattoriale regolarmente notificata agli interventori, ne alcuna altra prova certa del titolo di credito vantato, come anche nel caso dell’attore, salvo alcune fotocopie, disconosciute, impugnate e contestate dalla difesa degli istanti perché prive di valore e non autentiche. Tra l’altro il procuratore della convenuta, onostante il deposito da parte di tutti gli interventori delle comunicazioni d’ipoteca eseguite dalla GESTLINE sui rispettivi immobili indicati nei relativi provvedimenti GESTLINE opposti, relativamente agli istanti ……… Ciro e …….Immacolata chiedeva estromettere gli stessi dal giudizio perché a suo dire relativamente ai beni di proprietà degli stessi, addirittura, non risultava iscritta alcuna ipoteca, circostanza opposta dal procuratore degli interventori che si riportava ai documenti esibiti ed a quanto provato per tabulas. Pertanto non risultando esibita da parte della GESTIine Spa, neanche all’udienza de! 10/11/06, la documentazione relativa ai titoli per cui erano state iscritte le ipoteche impugnate dagli istanti, puntualmente richiesta dal Giudee adito per valutare il rispetto della procedura di riscossione ed onere esclusivo della conv-nuta che vantava tali titoli senza però esibirli e dimostrarne l’esistenza, poiché oltre il rinvio ex art. 320 cpc il procuratore della GESTLINE risultava decaduto dal poter esibire altra documentazione e dal poter chiedere ulteriore termine per dimostrare la regolarità delle notifiche opposte,quindi, risultando le istanze documentalmente provate e non necessitando altra istruttoria, la causa veniva rinviata per conclusioni al 27/11/06. All’udienza del 27/11/2006 non compariva il procuratore della GESTIine, ne veniva depositata alcuna comparsa conclusionale per la convenuta, mentre il procuratore dell’istante e degli interventori depositavano rispettive comparse conclusionali degli istanti e, chiesto il rigetto di ogni difesa ed eccezione di controparte perché carente di qualsivoglia prova e ragione, concludevano per l’integrale accoglimento delle domande formulate negli atti introduttivi e nelle memorie conclusionali con vittoria di spese di lite, quindi la causa, matura per la decisone e provata per tabulas, veniva assegnata a sentenza. Motivi della decisione Preliminarmente va dichiarata sia la giurisdizione del Giudice ordinario, che la regolare competenza per materia, valore e territorio del Giudice adito, in ordine alle domande oggetto di causa, in quanto volte all’accertamento della regolarità della procedura di iscrizione ipotecaria eseguita dalla convenuta e dell’esistenza e legittimità delle notifiche delle cartelle esattoriali e dei titoli esecutivi presupposto essenziale dell’iscrizione d’ipoteca, oltre alla richiesta di cancellazione ipoteca e risarcimento danni nei limiti di euro 2500,00 per ciascuna parte, come dall’attuale orientamento giurisprudenziale anche del Tribunale di Napoli in materia di opposizione all’ipoteca con la sent. n. 10746/06 Dott.ssa Balsamo 8′ sez. civile per cui “…dolendosi il ricorrente del mancato rispetto della procedura per l’iscrizione dell’ipoteca ne consegue che può ritenersi la giurisdizione dell’ AGO nella verifica della ritualità della notìfica delle cartelle, essendo funzionale tale notìfica alla delibazione dell’avvenuta iscrizione dell’ipoteca ed avvenuto decorso del termine di cui all’ art. 50 suddetto (DPR 602/73) … a mente degli art. 50 e 60 DPR 600/1973 deve ritenersi illegittimamente effettuata l’iscrizione ipotecaria sugli immobili di parte attrice, non avendo il concessionario osservato le forme di cui all’art. 60 lett.e)… Tanto acclarato, l’iscrizione ipotecaria deve ritenersi essere statairritualmente effettuata, in mancanza della prova delle notifiche delle cartelle esattoriali” ( così ultima sentenza n.10746/06 del Tribunale di Napoli in materia). Tra l’altro per i presunti crediti relativi ad infrazioni al CdS, senza dubbio, il Giudice di Pace adito è investito, in via esclusiva, anche del potere di cognizione in ordine all’esistenza del credito e quindi della debenza delle somme, oltre che della valutazione sull’ipoteca. Nel caso di specie, non esiste alcun titolo in danno dell’attore, mentre i presunti crediti a fondamento dell’azione intrapresa da controparte in danno degli interventori ineriscono tutti a sanzioni derivanti dalle violazioni di norme sulla circolazione stradale, materia riservata alla competenza del Giudice di Pace (art. 22 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689). In questo caso la competenza per materia si estende anche alle opposizioni all’esecuzione, con cui si faccia valere ‘inesistenza del credito o la sua successiva estinzione (cfr. Cass. 18 luglio 2005 n. 15149. per cui ove si contesti, prima dell’inizio dell’esecuzione, la legittimità dell’iscrizione al ruolo per inesistenza di un titolo idoneo, o si eccepiscono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, giudice competente è. in applicazione del criterio ex art 615 primo comma c.p.c.. quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicalo dalla legge come competente per l’opposizione. al provvedimento sanzionatorio). Sempre in via del tutto preliminare appare opportuno procedere ad un’analisi della “discussa” normativa della procedura di vendita all’incanto degli immobili da parte del concessionario. La predetta procedura e disciplinata nel TITOLO II del DPR n° 602del 1973, intitolato Riscossione Coattiva, in particolare: l’ art. 50 comma 1° prevede che il concessionario del servizio nazionale della riscossione, solo decorso il termine stabilito per il pagamento ( 60 giorni ) dalla “necessaria” notifica della cartella di pagamento, possa procedere ad espropriazione forzata dei beni del contribuente inadempiente. Ai sensi del successivo comma 2° si rileva che se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla necessaria notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Oggi a seguito della riforma dell’art. 76,. contenuto nel capo II, intitolato Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni immobili, è stabilito che, il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente € 8000,00 . Nessuna disposizione di legge o regolamento prevede un importo diverso per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili intestati a debitori morosi, ne in merito alla proporzionalità tra debito e valore dell’immobile,criterio seguito e calcolato dal legislatore per porre un limite all’esecuzione del sistema di riscossione, quindi secondo questo Giudice, nel rispetto dei principi costituzionali per logica ed in osservanza a termini di proporzionalità anche per l’ipoteca, misura altrettanto pregiudizievole e severa della procedura riscossione specie nell’epoca informatica, vale il limite di 8000,00 euro. Poi l’art. 77, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che, decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, (ossia i predetti 60 giorni dalla “necessaria” notifica della cartella di pagamento) il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. Altre successive norme disciplinano, poi, le fasi successive e relative alla vendita ed all’assegnazione del bene immobile che non- sono oggetto di questo giudizio. A questo punto si inserisce la problematica della opponibilità dell’espropriazione immobiliare da parte del soggetto presunto debitore, ricordando, comunque, che nel caso di specie si tratta di giudizio sulla regolarità dell’iscrizione ipotecaria. Si osserva che ai sensi dell’alt; 57 DPR 603/73 la possibilità da parte del debitore di procedere ad opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi sarebbe assolutamente preclusa, con seri dubbi di costituzionalità della relativa normativa in quanto lesiva del fondamentale diritto di difesa del cittadino, salvo l’opposizione del terzo, o l’azione di risarcimento da esperirsi al termine della fase di esproprio e di vendita. Va, comunque, precisato che nessuna norma vieta di contestare l’iscrizione ipotecaria specie in mancanza del necessario presupposto titolo di credito/esecutivio, ossia quando l’ipoteca è irritualmente iscritta, Infatti come indicato nel Codice Civile, comunque, l’ipoteca è uno strumento di garanzia del credito non una fase dell’esecuzione cui la giurisprudenza vuole assimilarla, poiché, dì fatto, può considerarsi una fase prodomica all’esecuzione, anche perché comunque limita e restringe i diritti del titolare sul bene. Ma anche riguardo all’opposizione all’esecuzione, quanto detto in riferimento all’art. 57 non corrisponde più al vero, in quanto con il DIgt 46/99 art. 29 n° 2, è stata almeno introdotta una garanzia giurisdizionale per richiedere la sospensione dell’esecuzione, e/o di opporsi all’esecuzione dinanzi al giudice ordinario per le somme oggetto di riscossione coattiva che non abbiano carattere tributario. Difatti, l’art. 29 DIgt 46/99 così testualmente recita “Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie. 1) Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. e per quelle non tributane, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2) Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. 3) Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all’ari. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto” La specifica dizione legislativa si riferisce alle controversie in cui si dibatta in ordine alla debenza o meno di una determinata entrata, non tributaria, e quindi anche ai giudizi di opposizione all’esecuzione in cui si contesti il titolo esecutivo. Nel caso di specie, quindi, opportunamente l’attore, come poi gli interventori per altre ragioni, ha provveduto ad incardinare azione di accertamento e di risarcimento danni, non chiedendo di entrare nel merito del tributo, tra l’altro, ormai sicuramente non più dovuto alla luce della sentenza della Comm. Trib. Prov. Napoli passata in giudicato, ma agendo in ordine alla regolarità e legittimità dell’iscrizione ipotecaria da parte della GESTIine pur in mancanza di un valido titolo, nel caso de quo, come già detto annullato con sentenza neanche impugnata. Invero, nel caso di specie dall’esame del documento, con il quale la GestLine ha comunicato all’attore l’iscrizione di ipoteca sul diritto all’usufrutto sugli immobili-indicati nel provvedimento prot. …, si rileva che la somma richiesta, ormai non è più dovuta, in quanto deriva proprio dalla cartella n. ……………. per € 1150,42 notificata il giorno 8/3/2001 il tutto per complessivi € 1602,58, comprensivi di interessi di mora, compensi, nonché imprecisate spese successive, a proposito ben 309,88 euro di cui questo Giudice alla luce della normativa vigente e di risoluzione dell’Agenzia delle Entrate non comprende l’addebito al contribuente, cui non sono dovute, perché non sostenute dal concessionario e già rientranti nella voce compensi, ma, comunque, la predetta cartella esattoriale e quindi il titolo per poter iscrivere ipoteca risulta oramai inesistente perché annullato con sentenza n,93 del 6/2/2002 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli passata in giudicato/depositata dall’istante e neanche-contestata dalla GBSTLINE Spa.Poi in ordine alla procedura di cui all’ari, 50 DPR 602/73, si osserva he il concessionario, scaduto il termine di giorni sessanta previsto dal predetto articolo, deve provvedere a notificare l’avviso di cui al secondo comma (avviso di mora) diffidando il ricorrente ad adempiere al pagamento nei cinque giorni successivi per procedere all’esecuzione. Orbene, nel caso che ci occupa, non avendo la convenuta mai neanche contestato quanto nel merito esposto e dimostrati; per tabulas dall’attore, ne depositato alcun documento ed alcuna prova di notifica o titolo di credito, non è stato possibile rilevare l’avvenuta ed esatta notifica della cartella di pagamento ne, tanto meno, dell’avviso di mora,ma solo la sentenza dell’istante. Dunque vista anche la richiesta attorea, contenuta già nell’atto introduttivo, si ordinava ex art. 210 c.p.c. alla Gest Line di depositare in atti i titoli e la documentazione attestante la notifica delle cartelle nei termini e nei modi previsti dal DPR 602 / 73, e dalle norme da esso richiamate, ma il concessionario salvo per due interventori sigg.ri ……… Maria e ……… Anna relativamente ai quali depositava solo quattro stampati di ruolo non autenticati e relate di notifica irregolari in fotocopia, non provvedeva all’esibizione dei documenti richiesti ed occorrenti per fornire valida prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali presupposto delle ipoteche opposte, ne contestava mai la sentenza eccepita dall’istante. A seguito dell’esame della documentazione depositata dagli interventori, ossia comunicazione d’ipoteca, e delle fotocopie della GESTIine Spa si poteva agevolmente rilevare che le menzionate cartelle esattoriali presupposto delle iscrizioni ipotecarie in danno degli interventori erano tutte relative ad infrazioni al codice della strada, quindi, è inconfutabile la giurisdizione e competenza del Giudice adito che può decidere sulla debenza-regolarità del credito e sulla regolarità e cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Quanto alla notifica delle cartelle esattoriali si evinceva che non erano state regolarmente eseguite, ne la GESTLINE Spa ha dato prova diversa. A parere di questo Giudicante, le notifiche cosi come eseguite nei confronti degli interventori ……… e ……… sono nulle, mentre per gli altri due interventori ……… Immacolata e ……… Ciro nulla veniva esibito, non sussistendo, addirittura, neanche iscrizione a loro carico secondo quanto dichiarato a verbale dal procuratore della GESTIine e contrariamente a quanto risulta dalla documentazione e comunicazione d’ipoteca depositata dagli istanti stessi . Stante la palese irregolarità e nullità delle notifiche delle cartelle per gli interventori ……… ed ……… ed assoluta inesistenza delle notifiche delle cartelle, non depositate neanche in copia, per ……… e ………, sconosciuti alla GESTIine, comunque, cartelle che dovrebbero esser poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata, ne discende la irregolarità e nullità delle impugnate iscrizioni ipotecarie . Peraltro, il Concessionario non ha prodotto in atti neanche gli avvisi di mora notificati, in forza dei quali l’attore, come gli interventori, avrebbe potuto procedere alla loro impugnazione ai sensi della L.689/81. Si osserva, ancora, pur essendo le ipoteche nulle per acclarata mancanza di qualsivoglia titolo di credito, che il Concessionario ha proceduto irritualmente alla iscrizione dell’ipoteca sul diritto all’usufrutto dell’attore, come sul patrimonio immobiliare degli altri quattro interventori, in totale dispregio della normativa in materia, ovvero dell’alt 76 del DPR 603/73, come modificato con Legge 248/2005, a far data dal 3 dicembre 2005, che vieta di utilizzare come mezzo di riscossione l’espropriazione immobiliare e gli atti ad esso preliminari, a parere di questo Giudice anche l’iscrizione ipotecaria risulta pregiudizievole come l’avviso di vendita ed il pignoramento, quando il credito per cui si agisce è inferiore a € 8000.00 nel rispetto di fondamentali principi costituzionali di proporzionalità e diritto di difesa. La legge espressamente dispone che l’azione di esecuzione immobiliare, della quale l’iscrizione ipotecaria è il necessario presupposto, non può essere esperita laddove il credito sia inferiore ad € 8000,00, sicuramente in ordine ad un criterio di proporzionalità e logica, e nei casi di specie i presunti debiti in capo agli istanti non superano mai i 2500,00 euro, comprensivi di interessi e ingiustificate spese per ognuno di essi. In sostanza la concessionaria Gest Line, “forzando” degli strumenti di natura privatistica atti a realizzare la riscossione, senza prima avvisarli o metterli in mora ha direttamente iscritto ipoteca sugli immobili degli istanti per un credito di gran lunga inferiore alla somma di euro 8000,00, per ciascuno di essi, pretesa, che in concreto, giammai potrà essere azionata coattivamente, salvo l’attesa della maturazione degli straordinari interessi previsti, stante il vincolo di cui ali’ art. 76 ll° D.P.R. 602/73, facendo venir meno quella funzione tipica cautelare e meramente strumentale riconosciuta all’ipoteca. Dagli atti di causa risultano anche violate ad opera della parte convenuta oltre che le regole sulla corretta e trasparente attività di riscossione, anche l’art. 24 Cost. e la L.241/1990 e succ.ve mod. e integrazioni, nonché la L.212/2000. Infatti è palese la violazione dell’ari. 7, poiché il concessionario non ha per niente indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione ed il provvedimento d’ipoteca, inoltre il provvedimento di controparte è privo di alcuni degli elementi indicati dallo Statuto del contribuente, quali i1 responsabile del procedimento, i termini e l’autorità a cui proporre l’impugnazione, la motivazione corredata dall’atto di accertamento notificato, ovvero, nel caso di specie, la cartelle! esattoriale . Tali omissioni rendono inammissibile ed irregolare il provvedimento d’iscrizione ipotecaria impugnato, anche per questi motivi nullo. Da quanto sin qui detto, la domanda introduttiva così come proposta è senza dubbio fondata e merita accoglimento invero, il Concessionario ha provveduto all’iscrizione di ipoteca sul diritto dell’istante, è la mantiene tutt’ora, come si evince dall’avviso impugnato e prodotto in atti, calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e, addirittura, nonostante la ben nota precedente sentenza, ossia in contrasto con la normativa vigente oltre che con il dettato dell’ari. 76 del DPR 602/73. Il comportamento del Concessionario, che dimostra di non conoscere la regolarità dei crediti pretesi anche con azioni forzate e di non aver dialogo e rapporti esaustivi e trasparenti con i suoi enti impositori, quindi, nella fattispecie è senz’altro censurabile e lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e qualità della vita dell’attore, denota, peraltro, una estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di riscossione che appaiono assolutamente coercitivi e dannosi e pericolosi nei confronti del cittadino. Passando alle altre domande risarcitorie proposte dall’attore, va osservato che le doglianze proposte sono riconducibili ad una azione che nella sostanza, e dunque, indipendentemente dalla formale prospettazione di essa, va qualificata, oltre che come risarcitoria, quale domanda di accertamento della illiceità e temerarietà del comportamento posto in essere dalla GESTLINE S.p.A. attraverso la adozione del provvedimento di iscrizione di ipoteca sull’immobile. Domanda che, avendo ad oggetto una attività materiale lesiva di diritti soggettivi e personali rientra come tale nella giurisdizione ordinaria. Indiscutibile è che laddove la Pubblica Amministrazione, ed in particolare nel caso di specie la Gest Line S.p.A. che è una società per azioni concessionaria di pubblico servizio, va ad incidere su una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, può essere convenuta come un qualsiasi altro soggetto davanti al G.O. (ari. 2 legge n. 2248/1865 Ali, E ). Sul punto è bene osservare che è fuori di ogni logica giuridica ritenere che l’ordinamento affidi ad un organo la competenza per l’esercizio di un potere e preveda o consideri fisiologico che dall’attività di tale organo possano conseguire abusi di potere e disparità di trattamento, senza che sia riconosciuto al cittadino la facoltà di ricorrere all’organo giurisdizionale dinanzi al quale, prospettata la antigiuridicità del procedimento e/o dei singoli atti di esso, poter richiedere contestualmente il risarcimento dei danni. Un ordinamento così concepito, prevedendo una sostanziale immunità della P.A., pur in presenza di un esercizio illegittimo della funzione pubblica che essa determina, si proporrebbe come negazione dei fondamentali canoni di giustizia ed equità cui esso deve ispirarsi e peraltro non troverebbe alcuna giustificazione in questo particolare momento storico caratterizzato dall’abbandono di concezioni arcaiche, implicanti una posizione di supremazia della P.A. nei confronti dei cittadini. Orbene, assunto che l’ambito della potestà autoritativa non è libero, bensì soggetto a limiti ben precisi che consentono di verificare le modalità dell’esercizio del potere, non v’è chi non veda come la violazione di detti limiti non possa non comportare anche una responsabilità risarcitoria in funzione del pregiudizio arrecato. La Suprema Corte, con la storica pronunzia a Sezioni Unite n. 500 del 22 luglio 1999, poi confermata ed ampliata da giurisprudenza costante sul punto ha scardinato il pietrificato orientamento giurisprudenziale precedente che negava la confìgurabilità della responsabilità civile della P.A. ex art. 2043 cc. per il risarcimento dei danni cagionati ai privati da provvedimenti e atti amministrativi illegittimi, lesivi di interessi legittimi. Con detta sentenza, le Sezioni Unite, recependo il dissenso manifestato in dottrina e giurisprudenza, rispetto alla teoria tradizionale della irrisarcibilità degli interessi legittimi, hanno rivisitato la interpretazione dell’ari 2043 cc, qualificando danno ingiusto, e come tale risarcibile, non solo quello riveniente dalla lesione di un diritto soggettivo, ma anche quello arrecato senza una valida causa di giustificazione e che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento giuridico. Sicché, ai fini della confìgurabilità della responsabilità aquiliana, non assume più rilievo decisivo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, posto che la tutela risarcitoria è attualmente correlata alla “ingiustizia del danno”, costituente fattispecie autonoma, caratterizzata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Nel caso di specie appare evidente che l’attore abbia subito, oltre che danni esistenziali e morali per la “persecuzione”, ed azioni esecutive di controparte anche violazioni al suo buon nome, immagine e oralità della vita, avendo dovuto, inoltre, dedicare, come e ben noto a tutti, altro tempo alla vicenda, nonostante l’intervenuta sentenza, chiedendo spiegazioni e sottoponendosi a file disumane e lunghe attese presso la sede della convenuta Gest Line S.p.A., senza alcun apparente esito e idoneo risultato, dovendosi poi anche rivolgere ad un legale per la tutela dei propri interessi. Inoltre per l’attore, al pari degli interventori di cui si dirà di seguito, che ha sopportato per lungo tempo un illegittimo trattamento errato dei suoi dati e una iscrizione ipotecaria sul suo immobile, con l’ingiusta e pericolosa pubblicità del suo nome e dei suoi dati personali e patrimoniali come debitore – insolvente in banche dati, a tutt’oggi, in pendenza della lite, ancora in corso, risultando ingiustamente discriminato ed insolvente in tutto il circuito finanziario e sistema creditizio da cui è escluso, con gravi danni personali e patrimoniali, è senza dubbio fondata la domanda di risarcimento danni, non esistendo alcun debito a favore della convenuta, mentre come dimostrano gli atti e le stesse difese avverse, sussiste la colpa e la negligenza della stessa convenuta per l’errata iscrizione ipotecaria e soprattutto per la mancata cancellazione della stessa . Va tenuto, comunque, conto anche come mero riferimento nel caso di specie l’art. 59. del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche (risarcimento dei danni) : – 1. chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa si fini del risarcimento dei danni – 2. Il concessionario risponde dei d’anni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori . Inoltre, come sostenuto da recente giurisprudenza di legittimità una ingiusta ed indebita pretesa di pagamento, nel caso de quo un’iscrizione ipotecaria conferendo pubblicità ipso facto all’insolvenza del debitore, è senza dubbio lesiva di diritti della persona, ed il danno al buon nome, riservatezza ed all’immagine, da ritenersi in rè ipsa, andrà senz’altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l’onere di fornire la prova della sua esistenza ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l’uso da parte del giudice, del relativo potere di liquidazione equitativa, come da ultima sentenza Cass. Sez I civile N. 14977 del 28.06.2006. Pertanto, in accoglimento della domanda dell’istante, tra l’altro, senza dubbio, vittima dell’ingiusta ipoteca subita lesiva anche di diritti della persona, per cui il danno è da ritenersi in re ipsa, consegue, alla luce della recente sentenza n.14977 del 28.06.2006 della Suprema Corte l°sez.civile, oltre al risarcimento del danno esistenziale e morale quantificato in 1.000,00 euro, anche il risarcimento all’immagine e buon nome dell’attore calcolati nella misura equitativa di € 1.500,00=. Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta Gest Line S.p.A., e si liquidano in dispositivo, in uno alla condanna ai sensi dell’art.96 c.p.c. l° comma in quanto la convenuta ha anche resistito in giudizio con colpa grave senza mai dichiarare di voler provvedere in tempo utile alla cancellazione dell’ipoteca e limitazione danni provocati nonostante il pieno diritto dell’istante, nonché ll° comma risultando accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca dalla GESTLINE, Quanto alle posizioni degli interventori è opportuno, preliminarmente, dichiarare la procedibilità ed ammissibilità delle loro rispettive domande ai sensi dell’art. 105 c.p.c., come da giurisprudenza costante, oltre a considerare tutti vittima contemporaneamente della stessa condotta irregolare della convenuta che con un sistema informatico iscrive le opposte ipoteche per cui si richiede medesimo intervento del Giudice adito, e successivamente procedere all’analisi delle singoli; posizioni giuridiche. !n ordine alla posizione dell’interventore Sig.ra ……… Maria si osserrva, che la convenuta GESTLINE Spa, salvo alcune irregolari relate di notifica in fotocopia, integralmente impugnate e risultanti nulle ed inammissibili come prova, non ha fornito alcuna dimostrazione valida delle notifiche delle cinque cartelle esattoriali per un valore di 2171,93 vantate e risultanti dalla comunicazione d’ipoteca prodotta in atti dalla parte in base alle quali avrebbe potuto poi iscrivere ipoteca sull’immobile dell’istante solo trascorsi 60 giorni dalla regolare notifica e in caso di mancato pagamento, tutte cartelle la n. ……………………………………………… relative ad infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte da questo Giudice assolutamente competente in materia. Invece, tramite sistema informatico e senza controllare la regolarità dei crediti e delle notifìche, la GESTLINE Spa ha irregolarmente ed arbitrariamente iscritto ipoteca sull’immobile dell’istante Cod. Q1AA Catasto Urbano sez, Vie. Foglio 14 part. 17sub….. abitazione in Via ………. ……… Napoli, quindi senza titolo e per cartelle mai notificate regolarmente, tra cui la …………… per euro 883,55 che dalla fotocopia esibita, addirittura, risulta notificata nientemeno che alla moglie della sig.ra ……… tale Carmela ……………. In ordine alla posizione dell’interventore Sig.ra ……… Anna si osserva, che la convenuta GESTLINE Spa, salvo alcune irregolari relate di notifica in fotocopia, integralmente impugnate e risultanti nulle ed inammissibili come prova, non ha fornito alcuna dimostrazione valida delle notifiche delle quattro cartelle esattoriali per un valore di 2096,26 vantate e risultanti dalla comunicazione d’ipoteca prodotta in atti dalla parte, in base alle quali avrebbe potuto poi iscrivere ipoteca sull’immobile dell’istante solo trascorsi 60 giorni dalla regolare notifica e in caso di mancato pagamento, tutte cartelle la n. ……………………… relative ad infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte da questo Giudice assolutamente competente in materia. Invece, tramite sistema informatico e senza controllare la regolarità dei crediti e delle notifiche, la GESTLINE Spa, comunque, ha irregolarmente ed arbitrariamente iscritto ipoteca sull’immobile dell’istante Cod. Q1AA Catasto Urbano sez. AVV. Foglio ……… part. . sub.9 abitazione in Via ………… Napoli, quindi senza titolo e per cartelle mai notificate regolarmente. In ordine alla posizione dell’interventore ……… Ciro poi, la GESTLINE Spa non ha depositato nulla, alcun documento, alcuna prova relativa al presunto titolo di credito o alle notifiche delle tré cartelle esattoriali per un importo di 1835,05 euro presupposto dell’ipoteca iscritta, come da documento in atti, in danno del ………, tutte cartelle la n…………….. risultanti dagli atti depositati dalla parte relative ad infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte da questo Giudice assolutamente competente in materia. Infatti la convenuta relativamente agli interventori ……… e ………, addirittura, dichiara, contrariamente a quanto risulta dalla documentazione e comunicazione d’ipoteca ricevuta anche dal ……… e depositata in uno alla comparsa d’intervento, che non sussiste alcuna iscrizione ipotecaria in suo danno, chiedendo, quindi, l’estromissione dal Giudizio dell’interventore. Invece, tramite sistema informatico e enza controllare la regolarità dei crediti e delle notifiche, la GESTLINE Spa, comunque, ha irregolarmente ed arbitrariamente iscritto ipoteca su ben cinque immobili per 1/6 di proprietà dell’istante : Cod, Q1AA Catasto Urbano sez. Foglio ……part. …… sub. 1, 6, 7, 8, e 9 abitazioni in Via ………, come risulta dalla stessa comunicazione GESTLINE in atti, quindi senza titolo e per cartelle alla stessa GESTIine sconosciute e mai notificate regolarmente. Anche in ordine alla posizione dell’ interventore ……… MARIA la GESTLINE Spa non ha depositato nulla, alcun documento, alcuna prova relativa al presunto titolo di credito o alle notifiche delle cinque cartelle esattoriali per un importo di 2181,88 euro presupposto dell’ipoteca iscritta, come da documento in atti, in danno della ………, tutte cartelle la n. ……………………………………………………………….. risultanti dagli atti depositati dalla parte relative ad infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte da questo Giudice assolutamente competente in materia. Infatti la convenuta, addirittura, dichiara nei verbali di causa, contrariamente a quanto risulta dalla documentazione e comunicazione d’ipoteca ricevuta dall’istante e depositata in uno alla comparsa d’intervento, che non sussiste alcuna iscrizione ipotecaria in suo danno, chiedendo, quindi, l’estromissione dal Giudizio dell’interventore stesso. Invece, tramite sistema informatico e senza controllare la regolarità dei crediti e delle notifìche, la GESTLINE Spa, comunque, ha irregolarmente ed arbitrariamente iscritto ipoteca su 1/1 di proprietà dell’istante dell’immobile : Cod. Q1AA Catasto Urbano sez. SCA Foglio ….part……sub. 1 abitazione in Via …….. in Napoli, quindi senza titolo e per cartelle alla stessa GESTIine sconosciute e mai notificate regolarmente. Comunque, è opportuno rilevare che, nel caso di tutti gli interventori, alcuna delle cartelle menzionate nelle comunicazioni d’iscrizione ipotecaria opposte è stata esibita in originale in uno alle relative notifìche e per i due ultimi interventori neanche in copia, ne la comunicazione d’ipoteca è stata preceduta dall’avviso di mora come prescritto dal DPR 602/73 art. 50. A proposito si ricorda che “la copia fotostatica di una scrittura privata è del tutto assimilabile alla copia fotografica di cui all’ari. 2719 c.c…” (Cass. Sent. 5725/95); ed inoltre “… le copie fotografiche o fotostatiche di un documento hanno, a norma dell’ari. 2719 c.c., lo stesso valore probatorio degli originali quando la loro conformità è attestata dal pubblico ufficiale, ovvero non espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte, con la conseguenza che, in caso di disconoscimento della copia non autenticata, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati ne dell’esistenza stessa della scrittura riprodotte” (Cass. Sent. 2586/90). Ed infatti, l’attività processuale dei difensori dell’istante e degli interventori è stata sempre caratterizzata da una severa e decisa opposizione volta a disconoscerne l’autenticità delle cartule e documenti esibiti in fotocopia da controparte la cui presunta conformità all’originale manca e dove apposta è priva di qualsivoglia attendibilità e valore legale e probatorio perché resa da un dipendente della Gestline, una società per azioni e non un ente pubblico, e comunque da un soggetto sprovvisto della qualifica di pubblico ufficiale così come richiesto dall’ari 2719 c.c. Ciò premesso, “il disconoscimento delle copie fotostatiche è diretta unicamente ad impedire la conferma della rispondenza all’originale, così da non consentire l’utilizzazione della copia come mezzo di prova” (Cass. Sent. 8593/93). Orbene, anche nel caso degli interventori, anche se per motivi diversi dall’attore che ha subito iscrizione ipotecaria nonostante annullamento con sentenza del titolo presupposto, l’iscrizione ipotecaria perpetrata dalla GestLine S.p.A. è del tutto illegittima e va cancellata come per legge. Gli interventori, quindi, a ragione sostengono che illegittimamente sia stata iscritta l’ipoteca in P.Q.M. Il Giudice di Pace di Napoli, dichiarata la propria competenza per materia, valore e territorio e riconosciuta l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie opposte per mancanza del titolo presupposto, inoltre in considerazione dell’inammissibilità di questa procedura d’iscrizione ipotecaria, per i crediti non tributari e per debiti inferiori ad euro 8000,00, disattesa e respinta ogni altra richiesta ed eccezione, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa e sulle domande dell’istante e degli interventori volontari-autonomi, così provvede: a) accoglie la domanda dell’attore ……… LUIGI e per l’effetto dichiara illegittima la procedura di iscrizione ipotecaria disposta con prot. 118912/028 dalla Gest Line S.p.A. sul diritto di usufrutto dell’istante su due immobili siti in …….. alla Via ………, piano terra e piano primo, 1) Cod. Q4CE Catasto Urbano Sez. Foglio … Part. ….. Sub 4, Natura C.2 locali e 2) Cod. Q4CE Catasto URBANO Foglio … Part. …. Sub 8 Natura A2 abitazione, come specificamente indicato nel provvedimento impugnato, poiché contraria al dettato di cui alla normativa vigente ed anche del DPR 602/73; b) condanna, la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., a provvedere immediatamente alla cancellazione della predetta illegittima iscrizione ipotecaria a propria cure e spese ed al risarcimento dei danni personali all’istante, morali, all’immagine, al buon nome esistenziali ed alla qualità della vita in favore del sig. ……… Luigi, che liquida in via equitativa e secondo giustizia in complessivi €. 2500,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza; e) condanna la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. ……… Luigi delle competenze del presente giudizio che si liquidano in € 120,00 per spese vive, € 950,00 per diritti ed € 1950,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, .nonché ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di euro 2000,00 per la temerarietà dell’iscrizione ipotecaria irritualmente eseguita e ancora iscritta senza titolo e per infondatezza delle eccezioni alle richieste dell’attore, con attribuzione ai difensori anticipatari. Vanno accolte anche, le domande degli interventori e per l’effetto, preliminarmente, il Giudice d) accoglie la domanda di ……… Maria e per l’effetto dichiara illegittima la procedura di iscrizione ipotecaria disposta con Prot. …. dalla Gest Line S.p.A. sull’immobile di proprietà dell’istante Cod. Q1AA Catasto Urbano sez, Vic. Foglio ….part. ….sub.33 abitazione in Via ………… Napoli, nonché nulle ed inammissibili le cinque cartelle esattoriali non notificatele come specificamente indicate nel provvedimento impugnato; e) condanna, la G |