Iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR n. 602/73 – giurisdizione del Giudice Tributario – 14.11.07.

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Images: gestline.jpgNella sentenza in oggetto, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano dichiara di non condividere l’orientamento dottrinale o giurisprudenziale  secondo cui  il giudice tributario avrebbe giurisdizione per le iscrizioni ipotecarie e per il fermo amministrativo (e quindi una giurisdizione limitata) soltanto se il “rapporto sottostante” e quindi il credito  in relazione al quale  viene iscritta ipoteca o disposto il fermo amministrativo siano di “natura tributaria”, ritenendo, invece, che al giudice tributario e soltanto al giudice tributario spetti la giurisdizione, ossia il potere di decidere, sulle iscrizioni di ipoteca e sui provvedimenti di fermo amministrativo disposti dall’Agente della riscossione ai sensi degli artt. 77 e 86 del DPR n. 602/73 e successive modifiche, ovviamente sempre nei limiti dei vizi propri degli atti anzidetti. Inoltre, precisa che non sussiste alcun termine di decadenza per la proposizione del ricorso.    

                                                    COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  DI  MILANO
 
                                                                     Sez. VIII, Sent. 14 nov. 2007. 


                                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
   

……………………..in data 19 gennaio 2007 proponeva ricorso contro un’iscrizione ipotecaria eseguita su domanda del Concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Milano, ora Agente della riscossione,  Esatri spa (ora Equitalia Esatri): Immobile di …………………….sito in ……………….. (MI),  Nota del 19/06/2006, Reg. Part. 3195 Reg. Gen. 15350, Ipoteca legale  a norma dell’art. 77 DPR 29/09/1973 n. 602. 
Il ricorrente, dopo aver premesso di aver chiesto in data 20 novembre 2006 alla Conservatoria dei registri immobiliari di Milano certificazione attestante la mancanza di iscrizioni ipotecarie  sugli immobili di sua proprietà e di aver appreso nell’anzidetta occasione (ved. visura o ispezione allegata al ricorso) che su un immobile di sua proprietà sito in …………….. (MI) era stata iscritta ipoteca legale a favore di ESATRI SpA, aggiungeva di aver successivamente ed “informalmente”  appreso dall’Esatri spa che l’iscrizione ipotecaria sarebbe stata eseguita per presunti debiti nei confronti dell’INPS. 
Il ricorrente chiedeva, previa sospensione, l’annullamento del “provvedimento impugnato” e la cancellazione dai pubblici registri e, a sostegno della sua domanda, adduceva diversi motivi (inesistenza o assoluta nullità degli atti prodromici al provvedimento impugnato; nullità della pretesa per mancata conoscenza dell’organo, delle modalità e dei termini relativi alla tutela giurisdizionale; inesistenza della pretesa per avvenuto pagamento delle somme iscritte a ruolo;  illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione). 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. 
Il ricorso veniva inviato,  a mezzo posta con Racc. A.R, all’ESATRI spa di Milano e all’INPS di Milano. 
Questa Commissione con Ordinanza emessa il 16 maggio 2007 rigettava l’istanza di sospensione. 
In data 14 novembre 2007, poche ore prima dell’udienza pubblica fissata per la discussione  del ricorso, l’Agente della riscossione, Equitalia Esatri spa, depositava una sua comparsa di costituzione, ma né il ricorrente che pure aveva espressamente chiesto la trattazione del ricorso in udienza pubblica, né l’Agente della riscossione, partecipavano all’udienza. 

                                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE 

Gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie  sono previsti dall’art. 19, comma 1,  del D.L.vo n. 546/92,  e, tra questi,  in seguito al D.L. n. 223/06, convertito nella L. n. 248/06, sono compresi anche “l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (e-bis) e il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni” (e-ter). 
Quindi deve pacificamente affermarsi che tra gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie rientrino anche l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo disposti per iniziativa dell’Agente della riscossione, ovviamente con il limite previsto dall’ultimo comma dell’art.19, D.L.vo n. 546/92,  in base alla quale “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili -e l’iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo sono atti autonomamente impugnabili-  può essere impugnato solo per vizi propri.”. 
In dottrina e in giurisprudenza, però, alcuni sostengono che il giudice tributario avrebbe giurisdizione per le iscrizioni ipotecarie e per il fermo amministrativo (e quindi una giurisdizione limitata) soltanto se il “rapporto sottostante” e quindi il credito  in relazione al quale  viene iscritta ipoteca o disposto il fermo amministrativo siano di “natura tributaria”. 
Questo Collegio non condivide questo orientamento dottrinale o giurisprudenziale  e  ritiene invece che al giudice tributario e soltanto al giudice tributario spetti la giurisdizione, ossia il potere di decidere, sulle iscrizioni di ipoteca e sui provvedimenti di fermo amministrativo disposti dall’Agente della riscossione ai sensi degli artt. 77 e 86 del DPR n. 602/73 e successive modifiche, ovviamente sempre nei limiti dei vizi propri degli atti anzidetti. 
Non si può, infatti, ignorare o sottovalutare che,  ai sensi dell’art. 2 del D.L.vo n. 546/92 “Appartengono alla giurisdizione tributaria (non solo) tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali.(ma anche quelle aventi per oggetto) le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari.”. 
E sia l’iscrizione di ipoteca sia il fermo amministrativo possono ritenersi “sanzioni amministrative” irrogate da Uffici finanziari (tra i quali, intesi in senso lato, possono essere compresi anche i Concessionari per la riscossione, oggi Agenti della riscossione). 
Sono sanzioni amministrative per l’inadempimento di un atto dovuto (il pagamento di somme iscritte a ruolo). E se l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo  sono “sanzioni amministrative” la norma che conferisce al giudice tributario la “giurisdizione” anche per le controversie aventi ad oggetto iscrizioni ipotecarie e fermo amministrativo  è  quella contenuta nel novellato art. 2 del D.L.vo n. 546/92. 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno chiaramente e forse definitivamente  affermato che “Chiamate ad interpretare ( l’art. 12, comma 2, della legge 28/11/2001, n. 448 che ha attribuito alle Commissioni tributarie anche la cognizione sulle liti aventi ad oggetto “le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari”), queste Sezioni Unite  hanno stabilito che la predetta disposizione individua la giurisdizione delle Commissioni tributarie non con riferimento alla materia controversa, ma in relazione all’organo competente ad irrogare la sanzione, nel senso che l’applicazione di questa da parte di un ufficio finanziario vale a radicare la giurisdizione delle Commissioni tributarie anche nel caso in cui si tratti d’infrazione diversa da quelle più direttamente tributarie.” (Sent.n. 13902/07). 
Inoltre la Corte di cassazione con la citata Sentenza ha messo in evidenza che “il Legislatore ha sempre più allargato i confini del magistero tributario, estendendolo dagli originari tributi ad ogni genere di imposte e tasse ed alle controversie in tema di canoni sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, nonchè ai ricorsi in materia di ipoteca sui beni immobili e di fermo di beni mobili registrati ai sensi degli artt. 77 e 86 del DPR 29/9/1973, n. 602 e succ. mod. (art. 35, comma 26 quinquies, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito in legge 4/8/2006, n. 148)”. 
Tuttavia questo Collegio, affermata la giurisdizione del giudice tributario, non può non rilevare “l’anomalia” delle norme concernenti l’iscrizione di ipoteca -ma non anche  il fermo amministrativo-  (artt. 77 e 86 del DPR 29/9/1973, n. 602 e succ. mod) le quali non prevedono il dovere a carico dell’Agente della riscossione di dare tempestiva comunicazione all’interessato dell’avvenuta iscrizione, la quale, obiettivamente, non può non arrecare danno al proprietario del bene sul quale  è stata iscritta l’ipoteca. 
Trattasi di una “lacuna” in contrasto anche con le norme  che regolano il processo tributario in base alle quali “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato” (art. 21 D.L.vo n. 546/92). 
Nel caso oggetto d’esame l’iscrizione di ipoteca -in base a quanto affermato dal ricorrente- non è stata preceduta dalla notifica di alcuna cartella che avrebbe potuto legittimare l’iscrizione di ipoteca.  Sarebbe stato onere dell’Agente della riscossione- Equitalia Esatri spa- fornire la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento, ma l’Amministrazione opposta che, ai sensi dell’art. 23, comma 1, si sarebbe dovuta costituire “entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso èstato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale” (dall’A.R. della Raccomandata il ricorso risulta ricevuto dall’Esatri spa in data 29/01/2007) si è costituita il giorno stesso dell’udienza, alla  quale peraltro non ha partecipato. 
Pertanto questo Collegio non ha neanche preso in esame la comparsa dell’Agente della riscossione ed ha deciso  sulla base degli atti tempestivamente depositati. 
L’impugnata iscrizione deve essere dichiarata illegittima per non essere stata preceduta (o perché non risulta che sia stata preceduta da regolare notifica della cartella di pagamento) e all’Agente dellariscossione (Equitalia Esatri spa) spetta il dovere di chiedere tempestivamente, salva l’impugnazione della presente sentenza,  al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione dell’ipoteca per cui è causa. 
L’accoglimento del primo motivo di ricorso (mancata notifica della cartella di pagamento) preclude ed assorbe l’esame degli altri.
 Sussistono giusti motivi (novità e complessità della questione e mancata partecipazione all’udienza della parte vittoriosa) per disporre la totale compensazione delle spese processuali. 

                                                                                      P.Q.M. 

La Commissione accoglie il ricorso, dichiara illegittima l’iscrizione ipotecaria e ordina a Equitalia Esatri spa, Agente della riscossione, di chiederne la cancellazione. Spese compensate. 
Milano, 14 novembre 2007

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