Ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973 – opposizione all’esecuzione – iscrizione illegittima – 16.05.07

Interessante sentenza del Giudice di Pace di Napoli, in materia di opposizione all’esecuzione avverso iscrizione di ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973. Il Giudicante, dopo avere precisato che l’opponente ha correttamente agito proponendo un atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e dopo aver ribadito la competenza del G.O e funzionalmente quella del Giudice di Pace, entrando nel merito, ha accolto la domanda attorea precisando, tra l’altro: Nel caso di specie, la Concessionaria non ha dimostrato di aver notificato le cartelle esattoriali di cui al “dettaglio debito” e di aver iniziato la procedura dell’espropriazione forzata, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento. Inoltre, la società Concessionaria non si è attenuta alla prescrizione secondo cui: se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, entro cinque giorni…. l’aver instaurato una procedura senza rispettare le norme che la disciplinano, comporta che l’adozione della misura da parte del concessionario della riscossione è effettuata illegittimamente.   

                                             UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

                                    REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace di Napoli 1^ Sez. Civ., in persona del giudice Dott. Pietro Esposito Faraone, ha pronunciato la seguente
 SENTENZA 
Nella causa iscritta al N. …/2007 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, riservata per la decisione all’udienza del 30.04.2007, all’esito della scadenza dei termini concessi sino all’11.05.2007 per il deposito di memorie conclusionali vertente 
TRA 
B. L., elett.te dom.to in Napoli alla …….., ……., presso lo studio dell’Avv. …….. dal quale è rapp.to e difeso giusta procura a margine dell’atto di citazione. ATTORE
E 
Gest Line S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t., per la carica dom.to in Napoli alla Via Bracco, 20, elett.te dom.to in Napoli, alla Via Toledo 256, presso lo studio del Prof. Avv. ……… dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura generale alle liti per …….. Rep. N. 5………./06. CONVENUTA 
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE sulle seguenti CONCLUSIONI:
l’attore conclude per l’accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite.
La Gest Line S.p.A. conclude riportandosi ai propri atti difensivi.
 

                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con atto di citazione ritualmente notificato, B. L., ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Napoli la Gest Line S.p.A al fine di sentir emettere, in suo favore, sentenza dichiarativa della nullità delle cartelle esattoriali poste a base della iscrizione ipotecaria effettuata su alcuni immobili di sua proprietà con correlato ordine alla convenuta concessionaria di provvedere, a propria cura e spese alla cancellazione di tale formalità ed al risarcimento dei danni patrimoniali, biologico, morale ed esistenziale in ragione di € 1.032,00 ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con il  favore delle spese con attribuzione.
In punto di fatto, l’istante esponeva che, nel mese di agosto 2005, aveva appreso che la Gest Line S.p.A aveva iscritto ipoteca su alcuni immobili di sua proprietà in virtù dell’assunto mancato pagamento di n. 12 cartelle esattoriali per l’importo di € 6.059,56 relative ad infrazioni del Codice della Strada mai notificate e prescritte.Esposta, compiutamente, sotto il profilo giuridico la propria richiesta ha, dunque, instaurato la presente azione.
Ritualmente e tempestivamente costituitasi, la Gest Line S.p.A resisteva alla domanda actrorea chiedendone il rigetto.Il Giudice, su concorde richiesta delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione visto ed applicato l’art. 321 c.p.c. alla medesima udienza di comparizione delle parti, sulle conclusioni di cui in epigrafe si riservava la decisione concedendo termine sino all’11.05.2007 per il deposito di comparse conclusionali. 

                                                       MOTIVI DELLA DECISIONE
 

In via preliminare deve riconoscersi la legittimazione attiva dell’attore che ha l’interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva concorrente del concessionario del servizio di riscossione, – quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione – (cfr. Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2001, n. 5277 Giust. Civ. Mass. 2001, 756, e Pretura Salerno, 31 gennaio 1995 Foro it. 1996, I, 1750).
Sempre in via preliminare si osserva che l’attore contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata quali la prescrizione e l’omessa prova della tempestiva notificazione della cartella.Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all’art. 615 c.p.c.
Infatti, la Corte Suprema della Cassazione a S.U. ed il Consiglio di Stato hanno così sentenziato:
    Il fermo amministrativo (ndr. Ed anche l’iscrizione ipotecaria) è atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Se ne ricava che la tutela giudizioaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme consentite dal vigente art. 57 del citato D.P.R.
602/73 (Cass. Civ. Sez. Un. 31.01.06 n. 2053):
      Le controversie concernenti la legittimità del fermo amministrativo (e dell’iscrizione ipotecaria) sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione della sua natura di strumento inteso alla conservazione del bene ai fini del soddisfacimento del credito tributario e della sua conseguente inerenza, quale mezzo cautelativo e anticipatorio degli effetti espropriativi, all’espropriazione forzata lato senso intesa (Cons. Stato Sez. IV 03.02.06 n. 418 e 421).
Inoltre, la competenza del G. O. e funzionalmente del Giudice di Pace, si configura, senz’altro, nelle ipotesi di opposizioni ad intimazioni provenienti dal concessionario, per la riscossione di somme di denaro richieste a titolo di sanzioni amministrative ex legge 689/81 (come nel caso di specie) (Cass. Civ. Sez. I. 20.09.99 n. 10151).
Infine, va precisato che il presente giudizio viene deciso da questo Giudice in quanto se pur instaurato successivamente all’entrata in vigore della legge 04.08.06 n. 248 che ha attribuito la competenza sulla “iscrizione di ipoteca sugli immobili” e sul “fermo dei beni mobili registrati” alla Commissione Tributaria Provinciale nella fattispecie non ricorrono  i presupposti per l’applicabilità di tale normativa la quale, convertendo il Decreto Bersani 223/2006, ha tra le altre cose introdotto l’art. 35 co. 26 quinquies che inserisce all’interno dell’art. 19, co. 1, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 escludendo la competenza dell’AGO in relazione ai provvedimenti di fermo amministrativo ed iscrizione ipotecaria connessi alle esecuzioni tributarie giacchè, nell’ipotesi di specie si verte in tema di sanzioni amministrative non ricompresse nell’elencazione dell’art. 3 D. Lvo. 546 citato bensì regolate, in ordine alle modalità di riscossione, dall’art. 27 L. 689/81 che non ha subito alcuna modifica in virtù della novella legislativa.
L’opposizione deve, quindi, ritenersi ammissibile, alla luce della giurisprudenza della Cassazione che ha sentenziato: in tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l’opposizione avverso la cartella esattoriale (n.d.r. e quindi anche avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria su immobili o di fermo amministrativo di beni mobili registrati) per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, l’estinzione, la prescrizione, la morte dell’autore del fatto) non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81, bensì l’ordinario rimedio costituito dall’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all’esecuzione. Consegue, che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza. (Cass. N. 12685 del 16.11.99).
Nel merito, l’opposizione è fondata e va accolta e, pertanto, l’iscrizione ipotecaria effettuata dalla Spa Gest Line, in data 05.08.2005, sugli immobili di proprietà dell’attore deve essere cancellata.L’iscrizione ipotecaria operata dalla Spa Gest Line è stata effettuata in difformità della legge.
Infatti, la legge richiamata dalla stessa Concessionaria, art. 77 del D.P.R. 29.09.73 n. 602, come modificato dall’art. 16 del D.Lgs 26.02.99 n. 46 e dall’art. 1 del D.Lgs 27.04.01 n. 193, prescrive che:Art. 77 (Iscrizione di ipoteca)1.      Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio “dell’importo complessivo del credito per cui si procede”. 2.    Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’art. 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.Art. 50 (Termine per l’inizio dell’esecuzione). 1.   Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.2.     Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, entro cinque giorni.3.     
L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
Nel caso di specie, la Concessionaria non ha dimostrato di aver notificato le cartelle esattoriali di cui al “dettaglio debito” e di aver iniziato la procedura dell’espropriazione forzata, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento.
Inoltre, dal “dettaglio debito” allegato alla lettera di avviso dell’avvenuta iscrizione ipotecaria si evince che alcune cartelle sono state notificate (ndr senza darne la prova) negli anni 2001, 2003, per cui, la Concessionaria non si è attenuta alla prescrizione secondo cui: se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, entro cinque giorni. E poiché l’attività della P.A. deve essere improntata ai principi  costituzionali di buona amministrazione, imparzialità, legalità, trasparenza e ragionevolezza, l’aver instaurato una procedura senza rispettare le norme che la disciplinano, comporta che l’adozione della misura da parte del concessionario della riscossione è effettuata illegittimamente.
Nell’instaurato procedimento, come innanzi precisato, in applicazione del disposto di cui all’art. 10 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, è parte del processo oltre alla ricorrente, il servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato il quale, è onerato di dar prova del titolo in base al quale procede, soprattutto se ciò è specifico oggetto di eccezione, come nel caso di specie, poiché detto titolo è determinante ai fini della regolarità del procedimento amministrativo concretizzatosi con l’intimazione impugnata.
A queste conclusioni si perviene sia che si configuri il presente giudizio come una opposizione a sanzione amministrativa che, come una opposizione all’esecuzione. Infatti,  il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di  cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81 è costituito da un giudizio rivolto all’accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, ed il suo oggetto è limitato, quanto alla posizione dell’opponente, dalla causa pretendi fatta valere con l’opposizione, quanto alla posizione della P.A., vige il divieto di dedurre a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell’atto impugnato.
Ma, anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., ovvero agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 c.p.c., hanno la funzione di garantire il diritto alla difesa del debitore, attraverso l’accertamento giudiziale della validità del titolo esecutivo, della sua idoneità soggettiva ed oggettiva, ovvero della regolarità della procedura esecutiva.
Invero, l’opposizione, pur se occasionata dal processo esecutivo o anche solo dalla sua intimazione, ha la funzione di instaurare un normale giudizio a cognizione piena, destinato a concludersi con una sentenza idonea ad influire sul titolo, per negare o per riaffermare la sua efficacia, ovvero, in caso di opposizione agli atti esecutivi, per accertare la regolarità o meno della procedura esecutiva.
In ogni caso, è onere del creditore procedente, in sede di specifica opposizione, provare l’esistenza del titolo esecutivo, la sua idoneità nei confronti del debitore esecutato e dei beni espropriati od espropriandi, nonché la regolarità del procedimento di esecuzione, ancorché tali fatti non risultino dagli atti prodotti dall’attore. Non vi è, invece, agli atti, alcuna prova dell’esistenza di un valido titolo esecutivo che giustifichi l’espropriazione del bene immobile dell’opponente.
Dal “dettaglio di debito” allegato alla lettera dell’avviso dell’avvenuta iscrizione ipotecaria, non si evince neanche chi è l’Ente creditore della tipologia di tributo: “infrazioni Codice della Strada”, senza indicazione del numero di processo verbale e della data di rilevazione dell’infrazione.
Già dal suddetto allegato dettaglio, si evince che il diritto alla riscossione da parte dell’Ente creditore si potrebbe essere estinto o prescritto.
Nessuna prova è stata data dalla  Spa Gest Line, circa la rituale notifica dei processi verbali, entro il termine previsto dalla legge e, se all’eventuale notifica dei processi verbali non pagati sia seguita la notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di mora dovendosi negare valore probatorio alla documentazione esibita in copia dalla Gest Line siccome la conformità all’originale è stato oggetto di espresso disconoscimento (Cfr. verbale di udienza del 30.04.2007 pag. 2).
Per completezza di esposizione, infine, deve rivelarsi l’infondatezza giuridica della dedotta violazione dell’art. 78 D.P.R. 602/73, atteso che, contrariamente a quanto dedotto dall’attore, tale articolo, nella sua formulazione originaria è stato integralmente sostituito dal D. L.vo 46/99 e nella sua formulazione attuale disciplina la pubblicità degli avvisi di vendita.
Passando, dunque, alla richiesta di risarcimento danni proposta dall’attore, essa non può essere accolta.La modestia (relativa) della somma, la pronta soluzione del caso, inducono a ritenere che nel caso non siano ravvisabili voci di danno risarcibili, pur ipotizzabili in astratto: diversamente opinando qualsiasi controversia giuridica instaurata porterebbe per ciò stesso alla richiesta in capo alla parte (anche solo parzialmente) vittoriosa di un danno morale, patrimoniale ed esistenziale per il fatto stesso di aver dovuto affrontare ingiustamente una lite giudiziale con turbamento della serenità e con la necessità di anticipare le spese per la difesa.
La condanna alle spese tiene dietro alla soccombenza, queste pertanto vengono poste a carico della Gest Line S.p.A. liquidate come da dispositivo. 

                                                         PER QUESTI MOTIVI
 

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, così provvede:
a)  – accoglie la domanda di parte attrice e per l’effetto dichiara l’illegittimità della iscrizione ipotecaria del 05.08.2005 effettuata su richiesta della convenuta ai danni di B. L.o, nonché dei titoli esecutivi posti a fondamento della stessa;
b)   – ordina alla Gest Line S.p.A. di richiedere la cancellazione della detta iscrizione;
c)    – condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore e liquida le stesse in complessivi € 1.860,00, di cui € 50,00 per spese, € 560,00 per diritti e € 1250,00 per onorario.
Il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge e con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
 Così deciso in Napoli il 16 Maggio 2007                 

                       Il Giudice                 

        Dott. Pietro Esposito Faraone 

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