Infrazioni Cds – Pagamento ridotto e spese

Nel caso di infrazione alle norme del codice della strada, il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa, determinata dall’ufficio accertatore nell’ambito della cornice edittale prevista dalla legge.

La misura delle sanzioni pecuniarie è aggiornata periodicamente. L’uItimo aggiornamento, risale al decreto del ministero della Giustizia, 16/12/2014. Se la sanzione amministrativa prevista ha natura pecuniaria,  il trasgressore ha diritto a un pagamento ridotto ove tenga un comportamento di spontaneo adempimento purché sia, però, anche, tempestivo.

In pratica, la somma viene ridotta al minimo fissato dalla singola norma di riferimento, ove il pagamento intervenga entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione; tale somma sarà ulteriormente ridotta del trenta per cento, qualora il pagamento venga effettuato entro cinque giorni dalla contestazione /notificazione della violazione.

In ognuno dei casi il pagamento in misura ridotta non ha effetto estintivo delle eventuali sanzioni accessorie che, dunque, restano applicabili e vitali: il beneficio previsto dall’articolo 202 del Cds riguarda, dunque, solo gli oneri monetari.

Si promuove, quindi, un pagamento spontaneo e celere concedendo uno sconto.

In ogni caso, il pagamento ridotto viene escluso per Legge in talune ipotesi o per alcune tipologie di illecito (es. arti 202, Comma 3-bis, del Cds).

Il pagamento qualora non sia effettuato nei termini di legge, la P.A. può procedere  contro il trasgressore non solo se questi omette completamente il pagamento ma anche se adempie solo parzialmente.

Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione. In tale caso, la somma versata viene tenuta in accento per il verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo sarà pari alla differenza tra quella dovuta e l’acconto pagato (ex art. 389, del Dpr 16 dicembre 1992 n, 495). Il trasgressore deve pagare la somma di cui alla sanzione amministrativa unitamente alle cosiddette spese accessorie e, cioè, le spese del procedimento (anticipate dall’ente), quali ad esempio le ‘pese postali.

Qualora il trasgressore, nel caso di pagamento in misura ridotta, non includa le spese di notifica l’obbligazione pecuniaria si estingue sempre mentre, secondo altro orientamento rappresentato prevalentemente dalla Cassazione civile, sezione II civile, sentenza 30/042014 n. 9507, la Suprema Corte ha confermato il prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito affermando che il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a violazione del codice della strada, effettuato in misura corrispondente all’ammontare a titolo di sanzione indicato dalla PA, esclude l’addebito del maggior importo di cui all’articolo 203 del Cds, comma 2, ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio, potendo l’amministrazione richiederle separatamente.

                                                                                                                                                                                                Avv. Luciano Del Giudice

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