Illegittima penalizzazione del Napoli Calcio – 25.03.2006

Risarcimento danni – Il comportamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella causazione della penalizzazione del Napoli  è senz’altro censurabile e lesivo dei diritti e degli interessi dell’attore ed è opportuno inquadrarlo e qualificarlo quale danno di tipo esistenziale. Sul punto, giova rilevare che il danno esistenziale è quella figura di danno creata dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina per la sentita esigenza di colmare, nel sistema risarcitorio del danno alla persona, tutelata espressamente dall’art. 2 della Carta Costituzionale, il vuoto lasciato tra le due figure del danno morale  e del danno biologico. 

                                                           REPUBBLICA ITALIANA
                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli, 1^ sezione civile, nella persona del giudice dott. Renato Marzano, ha pronunziato la seguente sentenza, riservata all’udienza del 13/03/2006, nella causa iscritta al n°33571/05 R.G..
TRAxxxxxxx,  elettivamente domiciliato in Napoli alla alla via xxxxxx  presso lo studio degli  avv.ti xxxxxxxxxx che lo rappresentano e difendono come da mandato a margine dell’atto introduttivoAttore
e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente dott. Franco Carraio, elettivamente  domiciliata in Napoli alla via yyyyyyyyyyy presso lo studio dell’avv. yyyyyyyyyyyyyy, del Foro di Napoli,  che la rappresentano e difendono unitamente all’avv. yyyyyyyyyyyy, del Foro di Roma,  come da procura speciale in calce alla copia notificata dell’attodi citazione.                                                                                                   Convenuta
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.InterventoreNonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonché ………, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Vanvitelli n° 15  presso lo studio degli  avv.ti ………….che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Nonchézzzzzzzzzz, elettivamente domiciliato in Napoli alla zzzzzzzzz  presso lo studio degli  avv.ti zzzzzzzzzzzz che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all’atto di intervento volontario.Interventore
Oggetto: Azione di risarcimento danni.Conclusioni:  Per l’attore come da atto di citazione e comparsa conclusionale.Per la convenuta Federazione Italiana Giuoco Calcio. come da comparsa di costituzione e verbali di causa.Per gi interventori come da comparsa di intervento e note conclusionali.
                                                          Svolgimento del processo
Con atto di citazione  notificato in data 23/11/2005, l’istante conveniva in giudizio la FIGC, esponendo: quale cittadino Napoletano, è appassionato del gioco del calcio ed è tifosissimo della squadra del Napoli.  Naturalmente  è appassionato del gioco del calcio professionistico e assistere ad una partita è uno spettacolo a pagamento sia allo stadio che in tv. A tal proposito è noto come si sia diffusa anche in Italia, da una decina di anni, la televisione a pagamento, la cd. pay tv , che consente di vedere in diretta, nel comodo salotto di casa, in compagnia di familiari ed amici, lo spettacolo della singola partita di calcio che si desidera vedere: tale servizio è erogato prevalentemente dalla tv satellitare Sky alla quale si sono aggiunte recentemente anche le altre tv a pagamento Mediaset e SI (Sport Italia). E’ chiaro, quindi, lo si ribadisce, che intanto questo spettacolo è appassionante in quanto alla bellezza ed al fascino del gioco professionistico, si aggiunge la circostanza che vi partecipi la propria squadra del cuore e che venga vissuto nel proprio habitat che è sicuramente lo Stadio della propria città, che, per l’attore è  il S. Paolo o, in alternativa,  la televisione di casa . In Italia, l’organismo che disciplina il gioco del calcio è la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), unica federazione sportiva riconosciuta dal CONI., dalla UEFA e dalla FIFA per ogni aspetto riguardante il gioco del calcio sia a livello nazionale che internazionale. Lo Statuto della FIGC all’art. 1, n. 1 testualmente recita : “La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi”. Tra le funzioni attribuite alla FIGC rientrano a norma dell’art. 3 dello Statuto, la cura delle relazioni calcistiche internazionali, la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali, le funzioni di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società sportive sulla base delle legislazione vigente, la disciplina dell’affiliazione alla FIGC di società ed associazioni nonché la disciplina di tesseramento delle persone, la determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo, e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche sulla verifica da parte di apposito organo tecnico (COVISOC e COAVISOC) dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario. In relazione a tale ultimo aspetto, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le società calcistiche professionistiche sono sottoposte, al controllo di verifica dell’equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC e quest’ultima può esercitare nei loro confronti i poteri di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (art. 16 Statuto). In particolare la parte che associa le società che partecipano ai Campionati di Serie A e B è la Lega Nazionale Professionisti, mentre quella che associa le società che partecipano ai Campionati di Serie  C1 e C2 è la Lega Professionisti Serie C. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente la propria organizzazione, ovviamente nel rispetto degli indirizzi del CONI e della FIGC.  Nel 1996 le società di calcio, da originarie associazioni non riconosciute, si sono evolute in società di capitali assoggettate a tutti gli obblighi di legge, ivi compreso il versamento delle ritenute alla fonte dei contratti con i calciatori, degli oneri previdenziali ed erariali in genere.  Esse ricevono contributi, dalla Lega di appartenenza, maggiori o minori a seconda della disponibilità di cassa della stessa.  Inutile dire che tutte le società di calcio affiliate alla FIGC hanno come obiettivo quello di militare nella massima serie, cioè la Serie A, militanza che consente di vincere il massimo trofeo Nazionale che è lo Scudetto, e che nel caso di piazzamento fra le prime 5/6 fa maturare il diritto a giocare le Coppe europee, cioè la Champions League e la Coppa Uefa, con grande visibilità televisiva,  ma è evidente che anche il “solo” giocare con le maggiori squadre nazionali (Milan, Juventus, Inter, Fiorentina ecc.) garantisce una qualità eccelsa dello spettacolo del calcio al quale è proporzionalmente e direttamente collegata l’emotività del vedere la propria squadra del cuore che prende parte a tali competizioni.  L’attore, vivendo a Napoli da sempre, per godere di questo spettacolo e per ricevere, quindi, l’erogazione di questo servizio, offerto fino al campionato 2003/2004 dalla S.S.C. Napoli che, per esemplificare e per evitare equivoci, è la società nella quale ha militato per tanti anni il fuoriclasse Diego Armando Maradona, che ha dominato la scena calcistica nazionale ed europea dal 1985 fino al 1993/94 circa,  oltre che tramite televisione, si reca allo stadio  S. Paolo di Fuorigrotta di Napoli. Facile, quindi, immaginare la eccelsa qualità dello spettacolo visto dall’attore per tanti anni in tv ed allo stadio S. Paolo. La FIGC, poi, in ordine ai criteri di ripescaggio,  con il comunicato n. 224/A del 13 giugno 2005 li ha modificati , non prevedendo più il divieto dei due ripescaggi nei cinque anni, in vigore fino a quel momento per tutte le società professionistiche, limitandolo ai ripescaggi per la disputa dei Campionati di C1 e di C2, cioè dalla C2 per disputare la C1 e dalla Serie D per disputare la C2.  La COVISOC, con provvedimento del 9 luglio, individuò nel Messina e Torino in serie A e nel Perugia e Salernitana in serie B  le società non in regola;  essa COVISOC, però, interpretò in maniera elastica il disposto di cui al capo IV del comunicato 189/A dichiarando che esse potevano proporre appello alla COAVISOC entro il 12 luglio allegando l’ulteriore documentazione giustificativa rispetto alle deficienze  da essa riscontrate. Essa, di fatto, aveva,  prorogato i termini per la regolarizzazione da quello perentorio del 30 giugno a quello del 12 luglio entro il quale era possibile proporre appello alla COAVISOC. Ed è accaduto ciò benché, come detto, il termine del 30 giugno fosse perentorio. Termine la cui inosservanza l’anno prima costò alla SSC NAPOLI la non iscrizione al Campionato di serie B ed il successivo fallimento civile. La COAVISOC confermò integralmente la decisione della COVISOC. Conseguenza delle varie esclusioni comminate dalla COVISOC e confermate dalla COAVISOC, alle quali si aggiungeva la pena della retrocessione in C1 comminata al Genoa dalla Disciplinare per illecito sportivo, sarebbe stata  il ripescaggio a catena di 4 società tra le quali il Napoli Soccer dalla serie C1 per riempire il vuoto creatosi, perché il Messina, per effetto della giovane costituzione non poteva accedere al Lodo Petrucci e doveva ricominciare dai dilettanti. Le società che sarebbero state così ripescate dalla serie C1 erano Catanzaro, Pescara, Vicenza ed in quarta posizione il Napoli Soccer. Va aggiunto che COVISOC e COAVISOC avevano dichiarato in regola le varie società tra le quali il Pescara ed il Vicenza, fatta salva la veridicità delle affermazioni di autocertificazione di assenza di debiti previdenziali, tra i quali ovviamente rientra, per accezione pacifica, quello dei contributi INAIL, ormai obbligatori per gli sportivi professionisti dal 2000, ex d.lgs. 38/2000. Il TAR rigettò tutti i ricorsi, eccetto quello della società del  Messina calcio che fu riammessa alla serie A determinando il mancato ripescaggio del Napoli Soccer. L’attore abbonato al Napoli Soccer e assiduo telespettatore dei programmi sportivi nell’attuale campionato ha assistito a tutte le partite (Napoli-Massese, Napoli-Sassari Torres, Napoli-Juve Stabia, Napoli-Manfredonia) nelle quali lo spettacolo è stato estremamente scadente, quasi patetico.  Infatti, non soltanto la gran parte delle squadre che militano nella serie C quasi mai è in grado di offrire agli spettatori uno spettacolo entusiasmante, ma certamente, come gli stadi piccoli e pericolosi per un pubblico come quello napoletano, anche gli arbitri non sono di livello adeguato per cui troppo spesso si verificano errori di arbitraggio che ovviamente contribuiscono a peggiorare la qualità delle partite, e dunque dello spettacolo, oltre che penalizzare le squadre. L’attore non solo quale tifoso ma anche quale cittadino napoletano per aver dovuto udire (o leggere) le a dir poco inopportune dichiarazioni del Presidente della Lega di Serie C, rag. Macalli,  il quale, anziché impegnarsi a prendere provvedimenti per assicurare arbitraggi più corretti per le partite della Lega che presiede, ha infierito sulla Napoli Soccer e sul suo Presidente dr. Aurelio De Laurentiis, dicendo che il Napoli avrebbe dovuto comunque vincere contro la squadra del Sassari Torres, “mediocre” e ove necessario avrebbe dovuto anche “segnare tre goals regolari per averne almeno  1 convalidato”. E che il Presidente De Laurentiis dovrebbe prendere a calci i suoi giocatori, rei di non impegnarsi abbastanza per segnare i citati tre goals. L’attore, infatti, quando vede la propria squadra in tv o quando si è recato e si recherà ancora per tutto il campionato in corso  allo stadio S. Paolo, non ha goduto e non godrà dello spettacolo di cui avrebbe goduto se il Napoli fosse stato ripescato in Serie B come era giusto che fosse, subendo tutti i disagi e pericoli conseguenziali alla serie C, come nel caso degli stadi,  e, quindi, ritiene che il motivo della scadente qualità del servizio erogatogli sia conseguenza della militanza del Napoli Soccer alla serie C1, che a sua volta determina l’ulteriore conseguenza di demotivarne i contenuti atteso che egli è consapevole che per poter godere del fantastico ed emozionante spettacolo del Napoli in serie A, dovrà aspettare almeno altri due anni.  Viceversa, se il Napoli Soccer fosse stato ripescato in serie B senza, cioè, che venissero commessi dalla FIGC gli illeciti o inspiegabili condotte su descritti, lì, allo Stadio S. Paolo di Napoli, l’attore avrebbe potuto fruire del servizio di migliore qualità con l’emozione di concorrere per la promozione in serie A.  Concludeva:  ai sensi dell’art. 320 1° e 2° comma c.p.c. inviti la convenuta FIGC a formulare la sua offerta, premesso che la domanda viene contenuta nei limiti di €. 1.032,00 secondo equità;  se infruttuoso il tentativo di conciliazione, accertata e declarata la responsabilità della FIGC per i motivi di cui in premessa, la condanni al risarcimento di tutti i danni  subiti dall’attore, ivi compresi quelli per il costo sostenuto per l’acquisto di un servizio scadente;  condanni, altresì, la FIGC al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. All’udienza del 20/01/2006 si costituiva la convenuta Federazione Italiana Giuoco Calcio., la quale a mezzo del proprio difensore, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il mancato assolvimento della pregiudiziale amministrativa, l’incompetenza territoriale del giudice, il difetto di legittimazione ad agire e resistere, nel merito contestava la domanda, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via principale ed in rito dichiarare il proprio difetto di giurisdizione; sempre in rito, in via subordinata e salvo gravame, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Foro di Roma; in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nel merito, rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in fatto e diritto; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. All’udienza del 17/02/2006 e 13/03/2006 si costituivano gli interventori che, per la medesima ragione dell’attore, spiegavano domande autonome nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio.  Acquisita la documentazione, ammessa ed espletata la comparizione personale delle parti e la  prova testi, la causa all’udienza del 13/03/2006 era riservata per la decisione.

                                                                 Motivi della decisione
In via del tutto preliminare appare opportuno procedere all’esame delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza territoriale sollevate dalla convenuta FIGC, nonché il proprio difetto di legittimazione ad agire e resistere in giudizio. Relativamente alla  eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta F.I.G.C.,  si rileva che essa è infondata. Invero, nel caso di specie la normativa invocata dalla convenuta – art. 3 L.280/03 – coinvolge unicamente tesserati e società affiliate, mentre l’attore è un semplice tifoso, non tesserato, ed  è terzo rispetto a detta normativa, e nel presente giudizio egli richiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla sua qualità di spettatore delle partite di calcio disputate dalla Napoli Soccer e causati dall’illecito comportamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Giova sul punto osservare che in base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti dall’art. 3 del decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003 n. 280, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, mentre spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie) le controversie che hanno per oggetto l’impugnativa di atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l’ordinamento statale, sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (sempre previo il rispetto delle clausole compromissorie) le controversie concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti aderenti alle singole Federazioni (Cass. civ., Sez. Unite, 23/03/2004, n.5775).Quanto all’incompetenza territoriale dell’adito Ufficio del Giudice di Pace in favore del Giudice di Pace di Roma, va anch’essa disattesa. Non vi è dubbio che l’attore abbia dichiarato di aver assistito alle partire della Napoli Soccer allo stadio S. Paolo e di aver seguito quelle esterne attraverso l’emittente SKY, pertanto il luogo dell’illecito commesso è senz’altro Napoli, laddove è sorta la pedissequa obbligazione risarcitoria. Passando alla legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, essa non appare in discussione in quanto l’attore si duole del comportamento tenuto dalla Federazione Giuoco Calcio in ordine all’emanazione di provvedimenti di ripescaggio di squadre retrocesse attraverso i quali sarebbero state favorite squadre che già aveva usufruito di detta agevolazione (vedi Pescara calcio), oppure abbia consentito la deroga dei termini perentori per la regolarizzazione delle posizioni di squadre in evidente difficoltà con il versamento dei contributi previdenziali in favore dei propri tesserati ( vedi Messina Calcio), oppure non abbia non abbia controllato l’esatto e puntuale versamento dei contributi INAIL a carico di varie squadre di calcio. Pertanto, l’attore è senza dubbio legittimato a stare in giudizio, così come la Federazione Italiana Giuoco Calcio è legittimata passivamente, quale ente responsabile, per statuto,  dell’organizzazione dei campionati di calcio, delle promozioni, delle retrocessioni e dei ripescaggi delle squadre,  di controllo delle posizioni amministrative, contributive e tributarie delle stesse. Orbene, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta FIGC, è necessario procedere all’esame del merito della causa, e verificare se le doglianze dell’attore trovano fondamento in un comportamento colposo della convenuta rilevante ai fini del “nemimen laedere” ex art. 2043 c.c..Agli atti è stata prodotta la delibera del Consiglio Federale della FGIC del 13/06/2005 con la quale veniva approvato un criterio, solo apparentemente omogeneo di ripescaggio, che si basava sulla priorità accordata alle squadre retrocesse nell’ultimo campionato nei confronti delle prime fra le non promosse, solo per i campionato di serie C, e non per quelli di A e di B, sanciva il divieto di ripescaggio per le società che si erano già avvalse di tale beneficio negli ultimi cinque anni. Il  detto deliberato appare del tutto irragionevole, illogico ed arbitrario, introducendo una evidente disparità di trattamenti tra squadre militanti nella serie C , con quelle militanti nelle serie A e B. In effetti la reiterazione del ripescaggio per il campionato di serie A/B comporta la duplicazione di un beneficio del tutto svincolato dal merito sportivo, ed in contrasto con i principi cui si ispira l’ordinamento sportivo, risultando, peraltro, oltremodo irragionevole che la posizione della società già ripescata debba prevalere nei confronti di chi non si è mai avvalso del beneficio. Nella sostanza, detto provvedimento della FIGC ha consentito il ripescaggio nel campionato di serie B 2005/06 del Pescara, che già aveva subito del beneficio proprio in occasione del fallimento della S.S.C. Napoli, nel precedente campionato, e quindi infra i cinque anni. Inoltre, in base alle regole stabilite dalla FGIC, ai fini dell’iscrizione ai campionati di calcio professionistici, costituiva requisito necessario che le società fossero in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi alla data del 31/03/2005, la sussistenza di tale requisito era dimostrabile attraverso un’autocertificazione da rendere entro la data del 30/06/2005. In forza di dette autocertificazioni con deliberazione del 15/07/2005 venivano ammesse al campionato professionisti serie B il Vicenza ed il Pescara. Avverso la deliberazione proponeva ricorso, prima in sede di conciliazione e poi in sede amministrativa, la Napoli Soccer, ed all’esito, quantunque non favorevole alla società, si evidenziava che le società Vicenza e Pescara alla data del 30/06/2005 , ovvero al 31/03/2005, non erano in regola con il pagamento dei contributi INAIL, dimostrando con assoluta certezza che le autocertificazioni rappresentavano una situazione di regolarità contributiva inesistente alla data della loro sottoscrizione e che le società avevano reso delle dichiarazioni non veritiere. Pertanto, emerge con estrema evidenza l’illegittimità  del provvedimento della FIGC del 16/08/2005 con il quale è stata confermata l’iscrizione al campionato di serie B, attribuendo alle stesse il beneficio del ripescaggio. Peraltro, tale iscrizione è stata resa possibile dalla mancata applicazione da parte della FIGC del disposto degli artt. 1-7 e 13 del codice di giustizia sportiva, secondo i quali coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, ed è ritenuto illecito disciplinare fornire dichiarazioni mendaci o reticenti con conseguente obbligo di punire tali comportamenti indicando tra le varie sanzioni quella dell’esclusione dal campionato di competenza con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore. Appare sconcertante la decisone di non tener conto di tali circostanze in sede di individuazione delle squadre da ammettere al campionato di serie B, decisione che ha privilegiato società che hanno utilizzato false dichiarazioni in danno di chi si era comportato secondo le previste  regole. Nella fattispecie le squadre di Vicenza e Pescara non solo non sono state sanzionate, ma addirittura, retrocesse sul campo in serie C1, sono state premiate con il ripescaggio nella serie B. Conseguenza di detti comportamenti omissivi ed illeciti è che la Napoli Soccer è stato iscritto al campionato di serie C1, e l’attore costretto ad assistere ad uno spettacolo calcistico indecoroso per la società e per la città. Sul punto, ed anche all’esito delle dichiarazioni rese dal teste escusso sig. Carlo Alvino,  è bene osservare che non sussiste alcun dubbio sulla specifica circostanza che il gioco praticato nella serie C1 è sicuramente di basso livello tecnico-tattico, laddove i calciatori tendono unicamente a “picchiare “ gli avversari e molto spesso gli arbitri non ammoniscono nel timore di subire aggressioni, in particolare negli stadi, se così si possono definire, dei piccoli centri. Inoltre, dal momento che le partite della Napoli Soccer vengono trasmesse in esclusiva dall’emittente satellitare SKY, è facile vedere partite in cui i calciatori avversari peccano di protagonismo, accentuando l’agonismo a discapito del vero spettacolo del calcio, spezzando le trame di gioco con falli inutili, pericolosi e dannosi. Altra visione si può godere già nella serie B, laddove gli allenatori sono più portati a far rispettare dai propri giocatori alcune fondamentali  tattiche  di gioco, assegnando ad ognuno di essi compiti specifici per il buon fine del risultato. Notoriamente esperti di calcio definiscono i campionati di serie C un “inferno”. Il comportamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella fattispecie  è senz’altro censurabile e lesivo dei diritti e degli interessi dell’attore. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno è opportuno inquadrarlo e qualificarlo quale danno di tipo esistenziale. Sul punto, giova rilevare che il danno esistenziale è quella figura di danno creata dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina per la sentita esigenza, di colmare, nel sistema risarcitorio del danno alla persona, tutelata espressamente dall’art. 2 della Carta Costituzionale, il vuoto lasciato tra le due figure del danno morale  e del danno biologico. A differenza del danno morale, che è risarcibile solo in presenza di una fattispecie di reato, e viene commisurato al dolore che il danneggiato ha intimamente patito; ed a differenza del danno biologico che consiste nella lesione psicofisica del soggetto, accertabile con criterio medico-legale, il danno esistenziale può essere definito come la lesione della personalità del soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualità della vita consistente in “agire altrimenti” o in un “non poter più fare come prima” . La figura del danno esistenziale perciò assicura la tutela risarcitoria a fronte di quei comportamenti illeciti che non integrano un fatto di reato e non hanno cagionato al danneggiato una lesione alla integrità psico-fisica, accertabile con criterio medico-legale, ma non di meno hanno menomato o fortemente compresso la estrinsecazione della sua personalità nei rapporti con il prossimo, con l’ambiente o rispetto alle attività della vita, in modo da ledere i diritti costituzionalmente tutelati dall’art. 2 della Costituzione. La creazione giurisprudenziale del danno esistenziale pone il problema di delimitarne i confini, al fine di evitare che le enormi potenzialità estensive di questa figura vengano utilizzate non più, o non solo, per assicurare la tutela risarcitoria a situazioni di diritto soggettivo leso, non altrimenti tutelabili, ma per estendere la risarcibilità del danno a vantaggio di chi, più o meno scaltramente, decida di dare sfogo alla propria intolleranza. Questa valutazione, rimessa al Giudice del singolo caso, è tanto più necessaria dove si ponga mente al fatto che, nella nostra società caratterizzata da una qualità della vita in continuo miglioramento, da rapporti sociali ed opportunità non solo lavorative, ma soprattutto ricreative sempre più intense ed alla portata di tutti, la nuova figura di danno esistenziale può rappresentare al tempo stesso la grande opportunità di tutela delle più svariate situazione di diritto soggettivo leso, ma non di meno una pericolosa apertura verso forme di abuso del diritto, di istigazione alla intolleranza ed alla litigiosità, fomentate dalla speranza di poter trarre vantaggio da ogni scorrettezza o errore altrui. Pur nel condiviso sforzo di garantire il valore uomo, in ogni sua apprezzabile estrinsecazione, l’interprete del diritto, per fuggire alla tentazione di trasformare in situazioni di diritto soggettivo leso, anche quelle piccole o temporanee privazioni che sono ineliminabili  nella convivenza sociale, deve rimanere aderente al dettato Costituzionale ed accertare in modo rigoroso, nel singolo caso, quando il comportamento illecito del terzo ha davvero menomato o compresso in modo apprezzabile i diritti inviolabili della persona, o quando di contro la scorrettezza altrui ha arrecato al danneggiato una privazione che non è giunta a pregiudicare i valori tutelati dall’art. 2 della Carta Costituzionale. Passando all’esame del caso di specie, si osserva: a)  L’attore è appassionato del giuoco del calcio, conoscitore delle regole e tifoso della Napoli Soccer, oggi, e della SSC Napoli, prima. Egli assiste, ed assisteva, alle partite del Napoli giocate allo stadio S. Paolo per essere titolare di regolare abbonamento nominativo. Inoltre, per le partite disputate fuori casa egli le vede, e le vedeva,  sull’emittente privata ed a pagamento SKY.  b)  Quale conoscitore ed appassionato di calcio, l’attore può ben riconoscere la tattica applicata in campo da una squadra ed apprezzarne il gioco. c) All’esito dell’istruttoria svolta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, non vi è ombra di dubbio sulla specifica circostanza che nella serie C si pratica un calcio fondato unicamente sull’agonismo, privo di tattica e svolto da calciatori di livello tecnico basso. Peraltro, spesso le gare di calcio della serie C sono infarcite di errori della terna arbitrale, frutto di errori di inesperienza e di scarsa preparazione degli arbitri. Difatti, come noto, la serie C è la fucina dei futuri arbitri per le serie superiori, laddove ne arrivano solo in pochi. L’attore, pertanto, la domenica è costretto ad assistere a gare di calcio della Napoli Soccer di pessimo spessore tecnico tattico, e sebbene la propria squadra vinca e sia in testa alla classifica, egli comunque soffre per la militanza della predetta nella serie definita da molti un “inferno”, laddove avrebbe potuto godere di uno spettacolo più adeguato, sia al blasone della squadra che della città, se solo la Napoli Soccer, come suo diritto,  fosse stato ammessa al campionato di serie B, ed avesse lottato, come auspicabile in forza della nuova composizione della società, per la promozione in serie A. Pertanto, l’attore ha subito dei danni di tipo esistenziale, ed  in accoglimento della domanda, così come formulata,  consegue il risarcimento del danno esistenziale, nella misura equitativa di € 1.000,00=. Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta Federazione Italiana Giuoco Calcio, e si  liquidano in dispositivo.Quanto alle posizioni degli interventori è opportuno, preliminarmente, dichiarare la procedibilità delle loro rispettive domande ai sensi dell’art. 105 c.p.c..In ordine alla posizione di ognuno di essi si rileva che o sono abbonati alla Napoli Soccer, o alla pay – TV  SKY , ed anche per costoro sussistono , per i motivi già esposti innanzi per l’attore principale, gli estremi per la condanna della convenuta ad un risarcimento danni di tipo esistenziale nella misura di € 800,00= per ognuno di essi e conseguente condanna alle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.
                                                                  P.Q.M.
Il  Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :Accoglie la domanda cosi come proposta e per l’effetto condanna, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,  al risarcimento del danno in favore del sig. Taranto Giuseppe che liquida in via equitativa, in complessivi €.1.000,00=, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;Condanna la Federazione Italiana Giuoco Calcio., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. yyyyy delle competenze del presente giudizio che si liquidano in € 80,00= per spese vive,  € 400,00== per diritti ed € 600,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione ai difensori. Accoglie le domande degli interventori  yyyyyyy, yyyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyyyyy, yyyyyyyyy, yyyyyyyyyy yyyyyyy, yyyyyyyyyyyy, yyyyyyyy e yyyyyyyyyy, e per l’effetto Condanna, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,  al risarcimento del danno in favore dei signori  yyyyyyy, yyyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyyyyy, yyyyyyyyy, yyyyyyyyyy yyyyyyy, yyyyyyyyyyyy, yyyyyyyy e yyyyyyyyyy che liquida in via equitativa, in complessivi €. 800,00=, per ognuno di essi, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;Condanna la Federazione Italiana Giuoco calcio., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei signori yyyyyyy, yyyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyyyyy, yyyyyyyyy, yyyyyyyyyy yyyyyyy, yyyyyyyyyyyy, yyyyyyyy e yyyyyyyyyy delle competenze del presente giudizio che si liquidano, per ognuno di essi,  in € 40,00= per spese vive,  € 200,00== per diritti ed € 300,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore.
Napoli 25\03\2006                                                                                   
                                                                  Il Giudice di Pace
          
                                                               dott. Renato Marzano
 

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