Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – reato ex art. 187 comma 1 e 2 C.d.s. – competenza del Giudice di Pace – prova sulla sussistenza del reato – 11.05.07. –

Il Giudice di Pace di Carinola, nella sentenza in esame, avente ad oggetto il reato ex  art. 187 1° e 2° commi C.d.s., guida in stato di alterazione fisica e psichica in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ha, preliminarmente, confermato la propria competenza a decidere del presente reato in ossequio ad un’interpretazione letterale delle norme vigenti ed in particolare del D lg. 274-00, con il quale viene attribuita dal legislatore la competenza penale del Giudice di pace, non ritenendo, pertanto, di allinearsi a quella corrente interpretativa (pur autorevolmente sostenuta da Cass. 21456-06) secondo la quale la competenza spetterebbe al Tribunale. In secondo luogo, il Giudicante, entrando nel merito, assolve l’imputato, in quanto non è stata raggiunta la prova certa sulla sussistenza del fatto-reato, infatti:” la giurisprudenza di legitimità che si è formata in argomento appare quanto mai rigorosa sul piano dell’accertamento effettivo dello stato di compromissione del soggetto fermato con le sostanze stupefacenti, risultando assolutamente preclusa la possibilità di rinvenire la prova dello stato di alterazione sulla base di elementi esterni ,risultando necessario all’uopo un accertamento medico specialistico in grado di rappresentare la condizione di “tossicodipendente” oppure di “tossicofilo” del soggetto alla guida del veicolo fermato” .

         
                                         UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  CARINOLA  

                                                           REPUBBLICA ITALIANA  

                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   

Il Giudice di Pace, in persona dell’avv. Pietro Tudino,all’udienza pubblica del 11.5.07, ha pronunciato la seguente   s e n t e n z a     nei confronti di   A. F. n. Frosinone …… libero non comparso   IMPUTATO   A )Del reato p.e.p. dall’art. 187 1° e 2° commi c.d.s. per aver guidato il veicolo targa ……… in stato di alterazione fisica e psichica in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope   In Mondragone il 19-1-05    
CONCLUSIONI delle parti per il PM affermazione responsabilità condanna €258.00 ammenda .
Per la difesa assoluzione perché il fatto non sussiste   

                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con atto di citazione diretta a cura della Polizia Giudiziaria l’odierno imputato veniva tratto a giudizio di questo GDP per rispondere del reato meglio precisato nel capo di imputazione.   
Alla prima udienza del 9.2-07 il GDP disponeva rinvio del procedimento al fine del perfezionamento delle notifiche relative ad imputato e difensore .
Alla udienza del 9.3.07, questo Giudicante disponeva nuovo rinvio per l’assenza dei testi di lista del PM infine – all’udienza del 11-5-07, acquisite le testimonianze degli agenti Iodice e Botta il GDP dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale provvedendo , sulla scorta delle conclusioni delle parti , ad emettere sentenza attraverso lettura del separato dispositivo.     

                                                           MOTIVI DELLA DECISIONE   

L’Odierno imputato è stato tratto a giudizio di questo GDP quanto a fattispecie di reato contravvenzionale punibile con la pena alternativa dell’ammenda oppure della permanenza domiciliare (ovvero del lavoro di pubblica utilità) a seguito dell’entrata in vigore del D.Leg. 274.00. deve confermarsi in questa sede il contenuto dell’ordinanza emessa all’udienza del 11-5-07 quanto alla ritenuta competenza a decidere del presente reato da parte del Giudice di pace in ossequio ad un’interpretazione letterale delle stesse norme richiamate dal difensore in sede di eccezione di incompetenza per materia.
Come è noto, con l’entrata in vigore del D lg. 274-00 veniva attribuita dal legislatore la competenza penale del Giudice di pace…”(in riferimento agli )…art. 186 commi 1 e 2 ,187 commi 4,5 e 189 comma 6 del decreto legislativo n.285-92 recante Nuovo codice della strada.. ”, con l’ovvia considerazione che il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti restava di competenza del Giudice di Pace, organo peraltro istituzionalmente deputato alla (generale) conoscenza della materia delle sanzioni amministrative in tema di circolazione stradale.
A fronte di tale quadro normativo è intervenuto il d. legge 151.03, convertito in legge 214-03 che ha ritrasferito la competenza quanto al reato ex art. 186 c.d.s. (e non anche di quello oggi in valutazione -art. 187 c.d.s.) alla competenza del Tribunale.
Tale stato di cose ha portato alcuni Giudici di merito a sollevare questione di illegittimità costituzionale della norma laddove (irragionevolmente) veniva attribuita la competenza al Tribunale quanto alla guida in stato di ebbrezza ,lasciando inalterata la competenza del Giudice di Pace per il restante reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, sulla base della considerazione che tale ultimo reato , peraltro oggetto di valutazioni tecniche in tema di ricerca della prova (di definizione piu’ complessa dello stesso reato ex art. 186 c.d.s.), andava necessariamente attribuito alla cognizione del Giudice superiore, vista l’identità della ratio che aveva accompagnato la novella di cui al D LEGGE 151.03 .
Tale questione, sollevata da diversi Giudici di Pace del paese, è stata inoltrata alla Corte Costituzionale, senza che allo stato sia intervenuta una decisione di merito sul punto.
In particolare, alla luce del recente provvedimento della Consulta in materia (ord. 47-07 ) di manifesta inammissibilità della questione prospettata, , non vi è stata alcuna esplicita statuizione di merito in ordine al ventilato aspetto della incompetenza del Giudice di Pace quanto al reato in esame.
 Allo stato attuale della legislazione ,emerge pertanto che l’unica norma di riferimento è quella di cui al D LEG 274-00 , attributiva della competenza al GDP quanto all’ipotesi ex art. 187 c.d.s. ,non abrogata e pertanto utile a determinare in tale ambito la cognizione a questo GDP della vicenda in esame. Non ritiene pertanto questo Giudice di allinearsi a quella corrente interpretativa (pur autorevolmente sostenuta da Cass. 21456-06) secondo la quale ,in ossequio al principio di ragionevolezza…la competenza (è) del Tribunale anche per la contravvenzione di cui all’art. 187 c. strad…” .   
Cio’ in considerazione del fatto che l’unico organo deputato a censurare la legittimità costituzionale della norma sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza è la Corte Costituzionale ed allo stato non risulta essere intervenuta alcuna effettiva decisione quanto alle sollevate questioni di (parziale) incostituzionalità della norma di cui all’art. 6 d.leg. 151-03 in argomento.  
Quanto al merito della vicenda in esame, occorre dire che a giudizio di questo GDP non è stata raggiunta la prova certa della sussistenza del fatto- reato in capo all’attuale imputato.
Emerge , dal contenuto del p.v. di contravvenzione (acquisito in atti come atto irripetibile nel senso previsto dall’art. 354 in rel all’art .370 c.p.p) che agenti della P.G. ebbero a fermare il veicolo condotto dall’attuale imputato ,riscontrando – secondo la loro deposizione- segni ritenuti idonei ad affermare una sua compromissione con le sostanze supefacenti (..in particolare l’agente Botta riferiva di “occhi arrossati e segni di sudorazione e di agitazione ”, mentre l’altro teste riferiva di un generale malessere dell’imputato, tutto cio’ peraltro in parziale contrasto con quanto riportato in sede di verbale laddove si individuano “pupille dilatate”..”frasi sconesse”…”colpi di sonno” ) veniva richiesto all’imputato di sottoporsi a visita medica diretta al prelevamento dei liquidi biologici ma l’imputato si sarebbe rifiutato di sottoporsi ad essi.   
Sul punto occorre dire che la giurisprudenza di legitimità che si è formata in argomento appare quanto mai rigorosa sul piano dell’accertamento effettivo dello stato di compromissione del soggetto fermato con le sostanze stupefacenti, risultando assolutamente preclusa la possibilità di rinvenire la prova dello stato di alterazione sulla base di elementi esterni ,risultando necessario all’uopo un accertamento medico specialistico in grado di rappresentare la condizione di “tossicodipendente” oppure di “tossicofilo” del soggetto alla guida del veicolo fermato (ex mults cfr, Cass. N. 1152-05 ;14803-06;20247-06).
In tale ambito si deve rappresentare che la sola circostanza di un generale malessere del soggetto fermato (astrattamente riconducibile a diversificati fattori ed in assenza peraltro di elementi di riscontro, quali ad esempio il rinvenimento di droga, siringhe o altro) non consente all’interprete alcuna valutazione in quanto l’accertamento del grado di compromissione con le sostanze stupefacenti è aspetto di carattere tecnico , inquadrabile nel concetto di prova legale, non superabile attraverso valutazioni empiriche dei verbalizzanti o da parte del Giudice di Merito.   
Si deve per l’effetto procedere all’assoluzione dal reato di cui all’art, 187 commi 1 e 2 (come contestati) per carenza probatoria circa la sussistenza del fatto, non potendo ritenersi esaustive a tal fine le stesse dichiarazioni (presuntamente) ammissive riferite dall’imputato in sede di verbale ,non sottoscritte in sede di compilazione ,e non utilizzabili in questa sede.   
Deve , per converso, alla luce del contenuto dell’istruttoria ,previa integrazione di tale circostanza nel dispositivo, provvedersi all’invio degli atti alla competente Procura della Repubblica per l’eventuale esercizio dell’azione penale quanto alla (diversa) ipotesi, mai contestata (né in fase di indagini,né in sede dibattimentale dal Pm) , del reato p.e p. dall’art. 187 quinto comma c.d.s. conseguente alla condotta di rifiuto di sottoporsi agli esami biologici da parte dell’attuale imputato,come è emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.     

                                                                       PQM  

Il GDP , letto l’art. 530 II comma cpp ASSOLVE l’imputato A. F. perché il fatto non sussiste.
Dispone l’nvio degli atti alla Procura della Republica- sede- quanto all’eventuale esercizio dell’azione penale in riferiemnto al reato di cui all’art. 187 quinto co. c.d.s. 
Carinola, 11.05.07 il GdP    

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