Corte Costituzionale Ordinanza n. 169 – Circolazione stradale – Soggetti condannati per determinati reati – uso di sostanze stupefacenti – 01.07.2013 –

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Soggetti condannati per determinati reati (nella specie, reati in materia di stupefacenti) – Previsto divieto di conseguire o rinnovare la patente di guida e revoca della patente di guida posseduta – Asserita irragionevolezza dell’automatismo – Asserita lesione della finalita’ rieducativa della pena – Natura non obbligata dell’intervento additivo auspicato – Indeterminatezza del petitum – Carattere meramente ipotetico e virtuale della rilevanza della questione – Manifesta inammissibilita’. – Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, commi 1 e 2, come sostituito dall’articolo 3, comma 52, lettera a) della legge 15 luglio 2009, n. 94. – Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo. (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.27 del 3-7-2013) 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente:Franco GALLO;

Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe

  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo

  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio

  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

    nel giudizio di legittimita’  costituzionale  dell’articolo  120,commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Codice della strada), come sostituito dall’articolo 3, comma 52, lettera a), della legge 15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di sicurezza pubblica), promosso dal Tribunale amministrativo  regionale per l’Umbria nel procedimento  vertente  tra  Saracchi  Jacopo  e  l’U.T.G. di Terni ed altro con ordinanza del 1° agosto  2012,  iscritta al n. 298 del registro ordinanze 2012  e  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n.  3,  prima  serie  speciale,  dell’anno 2013.

    Udito nella camera di consiglio del 22  maggio  2013  il  Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

    Ritenuto che  –  in  un  giudizio  proposto,  nei  confronti  del Ministero   dell’Interno   e   della   competente   Prefettura,   per l’annullamento di un provvedimento di revoca della patente di guida a

seguito  di  condanna  del  ricorrente  per  reati  in   materia   di stupefacenti  –  l’adito  Tribunale  amministrativo   regionale   per l’Umbria, premessane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in

riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 120, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Codice

della strada), come sostituito dall’articolo 3, comma 52, lettera a), della legge 15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di sicurezza pubblica), nella parte in cui  il  combinato  disposto  dei predetti due commi dell’articolo  120  «fa  derivare  automaticamente dalla condanna il divieto di conseguire la  patente  di  guida  e  la consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta».

    Considerato che il censurato articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Codice  della  strada),  sotto  la  rubrica «Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi  di cui all’articolo 116»,  nella  parte  che  qui  rileva,  testualmente dispone, al comma 1, che «Non possono conseguire la patente di  guida […], le persone condannate per reati di cui agli articoli 73  e  74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9 ottobre 1990, n.  309,  fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti riabilitativi […]» e, al comma 2, che «se le condizioni  soggettive indicate al primo periodo del comma  1  […]  intervengono  in  data successiva al  rilascio,  il  prefetto  provvede  alla  revoca  della patente di guida […]»;

    che, in riferimento  ai  parametri  costituzionali  che  sospetta violati, il rimettente, rispettivamente, argomenta, quanto all’art. 3 Cost., che, se e’ pur vero  che  il  diniego  trova  ragione  in  una valutazione legislativa di disvalore sociale  correlata  alla  natura della  condanna,  «e’  l’automatismo  applicativo  ad  apparire   non ragionevole»; e, quanto all’art. 27, terzo comma, Cost., che, con  la privazione della patente di guida, «si vanifica l’effetto rieducativo della pena giacche’ l’inibizione di un effettivo inserimento  sociale

e soprattutto lavorativo ricondurrebbe plausibilmente  il  reo  sulla via del crimine»;

    che, ad avviso dello stesso rimettente,  il  vulnus  ai  precetti richiamati  potrebbe  essere   superato   solo   da   una   pronuncia «sostanzialmente additiva», di questa Corte,  che,  indipendentemente dai provvedimenti riabilitativi di  competenza  del  giudice  penale, consentisse all’autorita’ amministrativa di valutare,  senza  vincolo di automatismo, «la possibilita’ di superare per avvenuta  emenda  il giudizio  morale  negativo»  che  la   norma   denunciata   riferisce all’autore dei reati in questione;

    che  la   questione,   cosi’   prospettata,   e’   manifestamente inammissibile;

    che, infatti – a prescindere dal un  non  pertinente  riferimento all’art. 25 Cost. , che attiene esclusivamente alle sanzioni penali e non anche alle sanzioni, come nella specie, amministrative  (sentenze

n. 125 del 2008, n. 434 del 2007 e n. 319 del 2002, ex plurimis) – e’ comunque, assorbente, in limine, in senso preclusivo all’esame  della questione, la natura non obbligata dell’intervento additivo auspicato

(sentenze n. 134 del 2012, n. 117 e n. 6 del 2011, n. 256  del  2010, da ultimo) ed il carattere, per di piu’, assolutamente  indeterminato del petitum (sentenza n. 301 del 2012 per tutte);

    che invero – rispetto alle  «condizioni  per  la  riabilitazione» fissate dall’articolo 179  del  codice  penale  («prove  effettive  e costanti di buona condotta» per almeno un triennio dal giorno in  cui e’ stata eseguita o si e’ estinta la pena principale, ed  adempimento delle obbligazioni  civili  derivanti  dal  reato)  –  il  rimettente neppure adombra quali,  oggettivamente  o  (e  in  che  misura)  solo temporalmente diverse, siano, a suo avviso, le condizioni  di  quella «emenda»  la  cui   valutazione   vorrebbe   affidare   all’autorita’

amministrativa   (ed   al   successivo    controllo    del    giudice amministrativo) ai fini del rilascio, o dell’esclusione della revoca, del titolo abilitativo a soggetti condannati per reati in materia  di stupefacenti;

    che cio’, per altro verso, comporta anche il carattere  meramente ipotetico e virtuale della rilevanza della  questione  sollevata  nel giudizio a  quo,  considerato  che  il  rimettente  non  indica,  con riferimento al caso concreto, quale sia la condizione del  ricorrente che  potrebbe  dar  luogo,  in   tesi,   alla   prefigurata   emenda, suscettibile    di    condurre    all’annullamento     dell’impugnato provvedimento di revoca della patente.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla Corte costituzionale.

   per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    dichiara  la  manifesta  inammissibilita’  della   questione   di legittimita’ costituzionale dell’articolo  120,  commi  1  e  2,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Codice  della  strada), come sostituito dall’articolo 3, comma 52, lettera a) della legge  15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di  sicurezza  pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27,  comma  terzo,  della Costituzione, dal Tribunale regionale  amministrativo  per  l’Umbria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

     Cosi’ deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.

 

                                F.to:

                      Franco GALLO, Presidente

                  Mario Rosario MORELLI, Redattore

                   Gabriella MELATTI, Cancelliere

 

    Depositata in Cancelleria l’1 luglio 2013.

 

                   Il Direttore della Cancelleria

                       F.to: Gabriella MELATTI

 

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