Giudice di Pace di Montepulciano – ordinanza 19 dicembre 2006 – Con l’Ordinanza in esame il Giudice adito ravvisa l’incostituzionalità dell’art. 141 del D.lgs 209/2005 ( Codice delle Assicurazioni) In particolare, lo stesso, si sofferma, preliminarmente,

Nel risarcimento dei danni da circolazione stradale non possono non essere compresi tutti i danni, comunque prodotti dal veicolo assicurato, salvo che non siano la conseguenza di un fatto doloso. In tal senso la suprema Corte di Cassazione ha eseguito un’interpretazione evolutiva, stabilendo un principio più moderno di tutela, come nella seguente sentenza: ” Nel concetto di circolazione stradale, ai sensi dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 1, L. n. 990 del 1969, deve ritenersi compresa la sosta del veicolo sulla strada pubblica e senza conducente alla guida; sicché, deve considerarsi evento relativo alla circolazione l’incendio propagatosi da veicolo in sosta a meno che esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa dei terzi, la quale è da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l’incendio stesso. (Cass. civ., Sez. III, 06/02/2004, n.2302). La suddetta giurisprudenza, considerata la funzione sociale che deve regolare in generale l’istituto assicurativo obbligatorio, ha correttamente tutelato il danneggiante dalla responsabilità eziologicamente derivante dalla cosa assicurata. Si osserva che una compagnia assicuratrice non può magari per anni incassare i premi e poi nella malaugurata ipotesi di un evento dannoso risarcibile, rifugiarsi in clausole o cavilli tendenti a sottrarsi ai propri obblighi contrattuali.  

                                                                          REPUBBLICA ITALIANA

                                                                      In nome del Popolo Italiano
  

                              Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente  

                                                                                   SENTENZA  

nella causa di 1° grado, iscritta al n° R.G. 595/07, avente ad oggetto: Risarcimento danni da circolazione dei veicoli per l’importo complessivo di € 15.000,oltre accessori, promossa da: M. F. e B. Myriam, ambedue residenti in Taranto, rappresentati e difesi dall’Avv. Bruno S. e dall’Avv. Mario S., giusta mandato a margine dell’atto di citazione e presso gli stessi elettivamente domiciliati in Taranto al Corso Italia PARTE ATTRICE  

contro

B. ANTONIO, residente in Taranto, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro G., giusta mandato a margine della comparsa di risposta e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Taranto CONVENUTO 
 

nonché

contro C. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante Dott. Ferdinando M., elettivamente domiciliata in Taranto alla via Mezzetti presso lo studio dell’Avv. Salvatore L. che la rappresenta e difende giusta mandato a piè della copia notificata dell’atto di citazione CONVENUTA  

Conclusioni per l’attrice:
” Voglia il Giudice adito, contraris rejectis, così giudicare: 1) Condannare i convenuti in solido tra loro nelle rispettive qualità al risarcimento dei danni in favore della sig.ra B. Miriam della complessiva somma di € 6.740,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice, oltre interessi e svalutazione dal giorno della notifica dell’atto di citazione sino al soddisfo, così ridotta la domanda tenuto conto del concordato stipulato con il perito della C. S.p.A.; 2) Condannare i convenuti in solido tra loro nelle rispettive qualità al risarcimento dei danni in favore di M. Francesco della complessiva somma di € 4.400,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore, oltre interessi e svalutazione dal giorno della notifica dell’atto di citazione sino al soddisfo, così ridotta la domanda tenuto conto del concordato stipulato con il perito della C. S.p.A.; 3) Condannare i convenuti, in solido tra do loro al pagamento delle spese e competenze di causa con distrazione all’avv. Bruno S. anticipante.  

Conclusioni per il convenuto B. Antonio:
1) rigettare la domanda attrice; 2) in via subordinata.condannare la C. Ass.ni a manlevare B. Antonio da tutte le somme che vanno riconosciute agli attori; 3) condannare la C. al pagamento delle spese e competenze di causa con distrazione all’avv. G. Alessandro.  

Conclusioni per la convenuta C. S.p.A.:
” Voglia il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, l) preliminarmente dichiarare l’incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, perché competente è il Tribunale di Taranto; 2) sempre preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di interesse della C.Assicurazioni; 3) nel merito rigettare ogni domanda formulata nei confronti della soc. convenuta perché infondata in fatto e diritto; 4) per l’effetto condannare B. Antonio al pagamento delle spese del presente giudizio.”.   

                                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  

Premettevano gli attori, che con atto di citazione depositato presso il Giudice di Pace di Lizzano il sig. M. Francesco e la sig.ra B. Miriam avevano convenuto in giudizio il sig. B. Antonio, quale proprietario dell’autovettura per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti nell’incendio avvenuto in data 08.09.2005 in Talsano-Taranto.
Avevano dedotto gli attori che in tale circostanza, le loro auto tg. BT . LY e tg. BP . CS, mentre erano parcheggiate a pettine in Viale Unità d’Italia, sotto l’abitazione sita al civico n. 450, la prima alla sinistra e la seconda alla destra dell’auto tg. BW . GW del convenuto B. Antonio, l’auto di quest’ultimo era andata a fuoco per autocombustione e le fiamme si erano trasmesse alle auto degli attori, parcheggiate vicino a quella andata a fuoco. I due proprietari danneggiati con l’atto suddetto avevano chiesto un risarcimento di euro 7.500,00 ciascuno oltre interessi. Si era costituito in giudizio B. Antonio che aveva chiesto il rigetto della domanda attrice; in via subordinata di essere autorizzato a chiamare in causa la C. Assicurazioni S.p.a., che copriva per la RCA l’auto andata in fiamme per essere manlevato di tutte le somme eventualmente riconosciute ai due attori.
Con comparsa del 10.04.2006, si era costituita la C. S.p.a. che nell’impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, aveva eccepito preliminarmente l’incompetenza per valore del Giudice di Pace, trattandosi di risarcimento del danno non derivante da circolazione stradale.
In via subordinata aveva eccepito, altresì, l’incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Lizzano, in quanto il sinistro si era verificato in Taranto, dove era anche residente il convenuto B. Antonio ed aveva indicato quale giudice competente il Giudice di Pace di Taranto.
Con sentenza n. 474/06 dell’11.05.2006, il Giudice di Pace di Lizzano si era dichiarato incompetente per territorio ed aveva indicato quale autorità giudiziaria competente il Giudice di Pace di Taranto.
A seguito di quanto sopra, con atto di citazione in riassunzione depositato in data 18.01.2007 il sig. M. Francesco e la sig.ra B.Miriam convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, per l’udienza del 25.01.2007, il sig. B. Antonio, quale proprietario dell’autovettura per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti nell’incendio avvenuto in data 08.09.2005 in Talsano-Taranto, nonché la C. Ass.ni S.p.a. per sentire accogliere le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione in riassunzione.
Si costituiva all’udienza del 25.01.2007 con comparsa di risposta la C.Ass.ni S.p.a. che impugnava e contestava tutto quanto ex adverso eccepito e concluso, eccependo in via preliminare l’incompetenza per valore del Giudice di Pace, nonché la carenza di legittimazione passiva della C. Ass.ni S.p.a., atteso che i danni per come verificatisi non erano coperti dalla R.C.A. In corso di causa veniva espletato l’interrogatorio formale deferito all’attore Francesco M. Venivano, pertanto, ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti.
All’udienza del 07.03.2007 era disposta l’esibizione dell’accordo conservativo redatto dal perito della C. e sottoscritto dal carrozziere L..
Rinviata la prosecuzione all’udienza del 19.04.07, nella stessa era esibita copia del concordato conservativo.
All’udienza del 31.05.2007 erano precisate come in epigrafe le conclusioni e fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa era trattenuta in decisione.   

                                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
  

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell’azione, in quanto la domanda è stata proposta antecedentemente all’entrata in vigore della legge 21.02.2006 ( in data 16.12.2005 presso GDP di Lizzano) per cui ai sensi dell’art. 5 cpc la giurisdizione e la competenza è determinata con riguardo alla legge vigente ed ai fatti sussistenti al momento della proposizione della domanda.
Avendo la parte attrice ottemperato ritualmente al disposto di cui alla L. 990/69 con raccomandata A.R, ricevuta dalla Compagnia assicuratrice per la R.C. in data 12.09.2005, deve ora confermarsi la proponibilità dell’azione.
Per definire la presente controversia è necessario in via preliminare esaminare sia la eccepita incompetenza per valore del giudice adito da parte della convenuta C., sia il suo eccepito difetto di legittimazione passiva. Dette due eccezioni vanno esaminate insieme e contestualmente, poiché interconnesse.
In altre parole, è necessario stabilire se i danni procurati il giorno 08.09.2005 dall’auto del sig. B., andata a fuoco per autocombustione, essendosi trasmesse le fiamme alle auto degli attori le quali erano parcheggiate in Viale Unità d’Italia sotto l’abitazione sita al civico 450 ( delle quali una si trovava alla sinistra e l’altra si trovava alla destra dell’auto del B.), sono da ricomprendere o meno tra i danni della RCA.
Orbene, nell’ambito dell’istituto dell’assicurazione in generale, deve valere il principio che se l’assicurato ha contratto una polizza per tutelare se stesso o un proprio bene ( salute, malattia, casa, ecc.) o terzi ( tipo la RCA ) da un evento negativo, l’assicuratore non può dichiararsi estraneo a qualsiasi risarcimento, altrimenti viene meno l’essenza stessa del contratto assicurativo, nel quale come ben noto, preminente è l’assunzione del rischio da parte dall’assicuratore, dietro il pagamento di un premio prestabilito.
Non condivisibili e non convincenti sono alcune sentenze del Tribunale di Taranto, tra cui quella in data 11.06.2003, la quale ha stabilito: ” In caso di danni provocati dall’incendio di un autoveicolo, divampato in ore notturne per cause ignote, non è applicabile la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., non essendo ravvisabile alcun collegamento fra tali danni e la pericolosità specifica propria della circolazione dei veicoli .( Trib. Taranto, 11/06/1993) e quella successiva in data 02.07.2003, nella quale il giudice, sconfessando la perizia del CTU dallo stesso nominato, per i danni procurati ad un immobile da un evento atmosferico dannoso, ha concluso: ” In definitiva, in mancanza di prova certa circa la sussistenza dei fenomeni atmosferici predetti, ed in presenza della prova secondo cui anche una semplice pioggia (di analoga quantità rispetto a quella verificatasi, ma di intensità e violenza tali da rientrare nell’ambito della nozione di bufera o uragano) avrebbe provocato i danni in questione a causa dello stato in cui si trovava l’immobile attoreo, la domanda volta ad ottenere l’indennizzo assicurativo non può che essere rigettata.”( Tribunale di Taranto, III Sezione Civile, sentenza del 02.07.2003 nr. 1062).
A tal riguardo, si considera che in via generale l’istituto dell’assicurazione è predisposto facoltativamente per la tutela del bene che è assicurato per un evento che possa menomarne il valore o annullarlo del tutto ( per es. polizza assicurativa da cui deve essere coperto un bene a fronte di un mutuo bancario), sia nell’interesse del contraente, sia nell’interesse di terzi. Nell’ipotesi della RCA la copertura assicurativa é obbligatoria proprio nell’interesse dei terzi, in base a norme cogenti e inderogabili con previsti massimali minimi.
Pertanto, in quest’ultima fattispecie assicurativa, nel risarcimento dei danni da circolazione stradale non possono non essere compresi tutti i danni, comunque prodotti dal veicolo assicurato, salvo che non siano la conseguenza di un fatto doloso, perché in tale caso ne deve rispondere in proprio il soggetto danneggiante.
In tal senso la suprema Corte di Cassazione, consona agli obbiettivi delle leggi e dei principi di giustizia sostanziale, a tutela dei terzi, ha eseguito un’interpretazione evolutiva, stabilendo un principio più moderno di tutela, come nella seguente sentenza: ” Nel concetto di circolazione stradale, ai sensi dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 1, L. n. 990 del 1969, deve ritenersi compresa la sosta del veicolo sulla strada pubblica e senza conducente alla guida; sicché, deve considerarsi evento relativo alla circolazione l’incendio propagatosi da veicolo in sosta (con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa dei terzi, la quale è da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l’incendio stesso. (Cass. civ., Sez. III, 06/02/2004, n.2302).
A tale sentenza la stessa Corte ha aggiunto: ” Agli effetti dell’art. 2054 c.c. e della legge sull’assicurazione obbligatoria, L. n. 990 del 1969, anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che per i danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo (non determinato da fatto doloso del terzo) risponde anche l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio.” (Cass. civ., Sez. III, 05/08/2004, n.14998).
La suddetta giurisprudenza, considerata la funzione sociale che deve regolare in generale l’istituto assicurativo obbligatorio, ha correttamente tutelato il danneggiante dalla responsabilità eziologicamente derivante dalla cosa assicurata ( RCA per veicoli o danni da eventi per un immobile o comunque beni).
In altre parole, si osserva che una compagnia assicuratrice non può magari per anni incassare i premi e poi nella malaugurata ipotesi di un evento dannoso risarcibile, rifugiarsi in clausole o cavilli tendenti a sottrarsi ai propri obblighi contrattuali: ne verrebbe meno proprio la finalità essenziale del contratto assicurativo, che deve prevedere l’assunzione di tutti i rischi prodotti o producibili dal bene assicurato nell’ambito della tutela contrattuale.
Per quanto sopra, la compagnia assicuratrice C. ha l’obbligo derivante dalla RCA di risarcire i danni prodotti dall’autovettura del sig. B. Di conseguenza, circa l’an debeatur, quindi, si conferma la debenza del risarcimento ai sensi dell’art. 2054 C.C. con l’esclusiva responsabilità di parte convenuta B. Antonio nella causazione dei danneggiamenti di cui sono causa. Sul quantum debeatur, per economia processuale, attese le richieste di parte attrice, non opposte dai convenuti, si prendono in considerazione le perizie “conservative” effettuate dalla stessa compagnia assicuratrice, esibite dalla stessa.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo per giusti motivi, nonché in presenza dell’indisponibilità a qualsiasi transazione e/o conciliazione dimostrata dalla convenuta compagnia assicuratrice, che ha insistito sino alla fine sulle richieste iniziali, costringendo il proprio assicurato a difendersi in proprio anche nei riguardi della stessa. 

                                                                                          P.Q.M.

Il Giudice dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal sig. M. Francesco e dalla sig.ra B. Miriam, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così
PROVVEDE
1) dichiara la propria competenza per valore ;
2) conferma la legittimazione passiva della C. Assicurazioni;
3) dichiara la responsabilità esclusiva a carico di B. Antonio;
4) di conseguenza lo condanna in solido alla compagnia assicuratrice per la RCA, la C. Ass.ni, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore dell’attrice, sig.ra B. Miriam, della complessiva somma di £ 6.740,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice, oltre interessi e svalutazione dal giorno della notifica dell’atto di citazione sino al soddisfo, così ridotta la domanda tenuto conto del concordato stipulato con il perito della C. S.p.A.;
5) Condanna i convenuti in solido tra loro nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni in favore di M. Francesco della complessiva somma di £ 4.400,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore, oltre interessi e svalutazione dal giorno della notifica dell’atto di citazione sino al soddisfo, così ridotta la domanda tenuto conto del concordato stipulato con il perito della C. S.p.A.; 6) Condanna i convenuti, in solido tra di loro al pagamento delle spese e competenze di causa con distrazione all’avv. Bruno S. anticipante, e che liquida in complessivi euro 2.835,00, di cui € 1.067,00 di diritti, euro 218,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, oltre interessi e svalutazione dal giorno della notifica dell’atto di citazione sino al soddisfo;
7) Condanna la C. S.p.A. in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di causa con distrazione all’avv. G. Alessandro anticipante, e che liquida in complessivi euro 835,00, di cui € 400,00 di diritti, euro 35,00 per spese ed euro 400,00 per onorari, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, oltre interessi e svalutazione dal giorno della notifica dell’atto di citazione sino al soddisfo;
8) sentenza esecutiva, come per legge.  

Così deciso a Taranto il giorno 11 luglio 2007

Il Giudice di Pace
( Dr. Martino Giacovelli)             

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