FISSATI SEDI E POSTI DISPONIBILI PER I GIUDICI DI PACE

Con un semplice emendamento dell’ultima ora alla manovra ferragostana  (Dl 13 agosto 2011 n. 138) a mezzo della legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148 (si veda «Guida al Diritto» n. 39/2011, pag. 29) venne prospettato un autentico colpo di spugna alle ormai arcaiche circoscrizioni giudiziarie, anche a mezzo della revisione delle sedi degli uffici del giudice di pace, che presentavano enormi disparità quanto al carico di lavoro.

L’iter di “riduzione”

Si consentiva però che gli enti locali interessati, magari accorpandosi, potessero mantenere gli uffici, sostenendo però a proprio carico tutti i relativi costi, salvo le indennità dei giudici di pace che sarebbero rimaste a carico dell’amministrazione giudiziaria. E all’uopo veniva specificamente attribuita dall’articolo 1, comma 2, della premessa della suddetta legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148 apposita delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge (fra l’altro, lettera l) la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi e dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari.

Il Dlgs 156/2012

Si è giunti così al Dlgs 7 settembre 2012 n. 156 il cui articolo 1 (in dossier n. 8/2012 di «Guida al Diritto» pag. 95) sopprime al comma 1 gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata e fissa al comma 2 le nuove competenze territoriali degli uffici soppressi con attribuzione della competenza ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B pure allegata. Si rileva da essa che la sede dei giudici di pace viene quasi sempre a coincidere con la sede del tribunale o con la sede distaccata del medesimo, quando esistente. Non si rinvengono distinzioni significative fra sede e sede, in relazione al numero degli abitanti, all’attuale mole di lavoro, alle distanze territoriali.

Il successivo articolo 4 del Dlgs n. 156 del 2012 ha disposto poi che con decreto del Presidente della Repubblica si provvedesse alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace. Singolarmente nulla veniva disposto, a differenza da quanto stabilito dal comma 2 per il personale amministrativo degli uffici soppressi, circa la destinazione dei giudici “esodati”.

La tabella sui giudici di pace

La questione vien ripresa ora in mano con la messa a disposizione di apposita tabella indicante le sedi disponibili per i giudici di pace (si veda alle pagine successive la tebella con il quadro dei posti “liberi”) che, dopo la riorganizzazione della geografia giudiziaria, si trovino in situazione di incompatibilità e intendono presentare domanda di trasferimento ad altro ufficio. Infatti non va soltanto tenuto conto delle contiguità territoriali e delle esigenze dei magistrati “trasferiti”, ma anche delle eventuali incompatibilità che potrebbero venirsi a creare per effetto dei trasferimenti, con particolare riguardo agli avvocati che non possono prestare la funzione nel circondario del tribunale presso il cui ordine professionale sono iscritti.

Si cerca così pure di sopperire agli enormi vuoti di organico determinati dal mancato avvio di concorsi per un decennio, rimpolpando gli uffici superstiti con magistrati racimolati dalle sedi soppresse, e si sottace che tutti o quasi i giudici sono in scadenza a fine anno.

Il Ddl stabilità

Niente paura, è già all’esame del Parlamento il Ddl di stabilità che all’articolo 9 dovrebbe prevedere l’ennesima proroga di tutti i giudici di pace in scadenza al 31 dicembre 2014. Unico ostacolo dunque rimane solo l’anagrafe.

 

Fonte: ilsole24ore.com

 

 

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