Falsi invalidi per parcheggi veri – fotocopie al posto dell’originale

![]() Il Giudice di primo grado era stato benevolo e non aveva condannato le due persone che avevano esibito nelle loro rispettive macchine la mera fotocopia del permesso motivando tale decisione con tre precise osservazioni: 1) la falsificazione era stata fatta in modo semplice trattandosi di una mera fotocopia a colori che non lasciava presupporre l’esistenza di una particolare abilità e determinazione criminale; 2) Che la vera titolare del permesso aveva autorizzato tale duplicazione per poterne avere facile reperibilità nelle due auto con cui effettivamente si faceva accompagnare; 3) Le auto pur esibendo la copia del permesso non occupavano uno spazio riservato agli andicappati. Al contrario la Corte di Cassazione contestando la decisione del primo Giudice ha condannato per falso gli utilizzatori dei permessi duplicati enunciando un principio fondamentale sull’argomento. Integra il reato di falso la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale. Ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l’originale. Pertanto anche la semplice fotocopia integra il reato di falsità materiale quando si presenta non come tale ma con l’apparenza di un documento originale atto a trarre in inganno l’osservatore. E’ reato creare un documento uguale o molto simile al documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede, formando una riproduzione fotostatica assolutamente fedele. La Cassazione ha inoltre precisato che non è necessario compiere particolari attività per configurarsi il reato di “uso di atto falso”. Nella definizione di uso viene ricompresa qualsiasi modalità di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla sua natura (esposizione sul parabrezza del veicolo), ne consegue che basta la semplice esibizione del documento falso per commettere il reato. E’ quindi bene precisare e ribadire che con tale comportamento non si rischia il pagamento della sola multa per divieto di sosta ma la condanna alla reclusione da quattro mesi a due anni (Artt. 477, 482 e 489 c.p.). Avv. Alessandro Franchi |