Falsi invalidi per parcheggi veri – fotocopie al posto dell’originale
Dopo anni di superficialità in cui sono state concesse pensioni e favori oggi sembra essere iniziata una radicale inversione di marcia. Il fenomeno è così esteso da essere anche oggetto di comicità. Ricordiamo i film “Benvenuti al Sud” e il suo seguito “Benvenuti al Nord”. Ma oltre alle pensioni e alle agevolazioni per gli invalidi e per i loro assistenti, vi è una serie di benefici minori tra i quali il contrassegno auto per parcheggiare e passare nelle corsie preferenziali. Il fenomeno per quanto dilagante a Napoli non è circoscritto solo a questa città e solo a persone di basso livello culturale. Ricordiamo i casi di atleti professionisti e calciatori trovati in possesso del contrassegno per invalidi con cui circolavano in Zone a Traffico Limitato e parcheggiavano senza pagare. Se non addirittura il caso del Comandante dei Vigili Urbani che aveva esposto un contrassegno per andicappati sulla propria autovettura lasciata in divieto di sosta per poter serenamente cenare a ristorante. Molte sono le auto che espongono il suddetto contrassegno, ma moltissime sono le copie fotostatiche. E’ giusto o quanto meno lecito esporre la fotocopia al posto dell’originale? Vediamo cosa dice la legge a tal proposito. Particolarmente chiara è una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale e in particolare la n.42957 del 21 novembre 2011. Il Giudice di primo grado era stato benevolo e non aveva condannato le due persone che avevano esibito nelle loro rispettive macchine la mera fotocopia del permesso motivando tale decisione con tre precise osservazioni: 1) la falsificazione era stata fatta in modo semplice trattandosi di una mera fotocopia a colori che non lasciava presupporre l’esistenza di una particolare abilità e determinazione criminale; 2) Che la vera titolare del permesso aveva autorizzato tale duplicazione per poterne avere facile reperibilità nelle due auto con cui effettivamente si faceva accompagnare; 3) Le auto pur esibendo la copia del permesso non occupavano uno spazio riservato agli andicappati. Al contrario la Corte di Cassazione contestando la decisione del primo Giudice ha condannato per falso gli utilizzatori dei permessi duplicati enunciando un principio fondamentale sull’argomento. Integra il reato di falso la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale. Ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l’originale. Pertanto anche la semplice fotocopia integra il reato di falsità materiale quando si presenta non come tale ma con l’apparenza di un documento originale atto a trarre in inganno l’osservatore. E’ reato creare un documento uguale o molto simile al documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede, formando una riproduzione fotostatica assolutamente fedele. La Cassazione ha inoltre precisato che non è necessario compiere particolari attività per configurarsi il reato di “uso di atto falso”. Nella definizione di uso viene ricompresa qualsiasi modalità di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla sua natura (esposizione sul parabrezza del veicolo), ne consegue che basta la semplice esibizione del documento falso per commettere il reato. E’ quindi bene precisare e ribadire che con tale comportamento non si rischia il pagamento della sola multa per divieto di sosta ma la condanna alla reclusione da quattro mesi a due anni (Artt. 477, 482 e 489 c.p.). Avv. Alessandro Franchi |