Esecuzione esattoriale – eccezione di decadenza ex art. 1 comma 153 della Legge Finanziaria 2008 – 19.03.2010. –

va osservato che l’art. 1, comma 153, della L. n. 244/07 dispone che “ a decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo “. La novella, invero, pone un divieto agli agenti della riscossione di svolgere attività finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo dai Comuni, riferite a contravvenzioni non pagate, allorché siano passati più di due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della cartella di pagamento : tale disposizione ha l’evidente finalità di ridurre il cd. fenomeno delle “cartelle pazze”, imponendo l’utilizzo di una procedura più celere per la riscossione”.                                                                        

                                                           REPUBBLICA ITALIANA


                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA


 
nella causa iscritta al n. 14990/09  R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa daB. B., rappresentato e difeso dall’Avv. M. L. R., presso il cui studio, sito in via .., ha eletto domicilioattorecontro Serit Sicilia S.p.a., in persona del suo direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. M. C., presso il cui studio, sito in via .., ha eletto domicilio Prefettura di Palermo, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dal Vice-Prefetto Dr. R. Chiarello convenuti costituiti 
Oggetto : Opposizione all’esecuzione avverso preavviso di fermo di beni mobili registrati.Conclusioni : come in atti.
 

                                                                FATTO E DIRITTO


Con atto di citazione in opposizione del 20/10/2009, l’attore conveniva in giudizio la Serit Sicilia S.p.a. e la Prefettura di Palermo al fine di sentire dichiarata l’annullamento ( con conseguente accertamento negativo del credito ) del preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29….407/000, e riguardante un importo di € 689,84, non pagato, in riferimento ad una cartella esattoriale ( n. ….. ), relativa a sanzioni amministrative pecuniarie, che traevano origine da infrazioni al codice della strada.
L’opponente eccepiva la carenza dei presupposti per l’esecuzione forzata a causa della mancanza di valido titolo legittimante : in tal senso rilevava la mancata notificazione sia del verbale d’accertamento che della successiva cartella di pagamento.Chiedeva pertanto dichiararsi la decadenza ex art. 1 comma 153 della Legge Finanziaria 2008.
Costituitasi in giudizio, la societa’ esattrice confutava i suesposti assunti difensivi, rilevando la regolare notifica della cartella esattoriale e la legittimita’ dell’intera procedura amministrativa seguita, e sostenendo l’inopertativita’ della sollevata decadenza stante il rispetto dei termini previsti dalla legge.
Si costituiva infine la Prefettura di Palermo che inviava, per via fax, alla Cancelleria la comparsa di risposta, unitamente alla copia del verbale d’accertamento della Regione Carabinieri – Nucleo Operativo Radiomobile.All’udienza di trattazione, e successivamente in comparsa conclusionale, l’opponente eccepiva l’illegittimita’ di siffatta costituzione in giudizio per violazione dell’art. 320 c.p.c., contestando vieppiu’ la conformita’ all’originale del verbale d’infrazione prodotto in copia.
In via preliminare, appare opportuno affrontare le pregiudiziali eccezioni sollevate da parte attrice in ordine all’inammissibilita’ della costituzione della convenuta Prefettura di Palermo e della non conformita’ degli atti da questa prodotti in copia.Quanto alla prima questione, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che negli anni passati aveva privilegiato un accentuato aspetto formalistico, sostenendo che “ nel procedimento d’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, la parte che ritenga d’avvalersi delle forme di costituzione proprie del giudizio dinanzi al tribunale (art. 311 cod. proc. civ.) deve osservarne le modalità, procedendo, quindi, alla formazione del proprio fascicolo (nel quale va inserita, oltre alla comparsa ed alle copie per le altre parti, la copia notificata dell’atto di citazione) ed al deposito del fascicolo in cancelleria.
Ne consegue che il semplice invio della documentazione (in osservanza dell’ordine d’esibizione prescritto dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981) insieme con uno scritto impropriamente qualificato
comparsa
di risposta” non integra una rituale costituzione in giudizio da parte dell’Amministrazione opposta
“ ( per tutte, Cass. Civ. 10696/2001 ), si è successivamente evoluto, finendo col privilegiare la sostanza alla forma : ne costituisce un esempio la recentissima pronuncia della Suprema Corte, secondo cui l‘invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvensionale)…realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un “nuncius”, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. “ ( cosi’, Cass. Civ. 5160/2009 ; conf. da Cass. Civ. 21447/2007 ).
Alla luce delle siffatte considerazioni, appare legittimo applicare il suesposto principio di diritto anche al caso di specie, nel quale la convenuta Prefettura di Palermo inviava per fax alla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace la comparsa di costituzione in giudizio, unitamente agli allegati documenti.Documenti ( consistenti, sostanzialzialmente, nel verbale d’accertamento d’infrazione, sotteso alla procedura amministrativa posta in essere, e per cui è causa ) che – passando alla seconda eccezione – venivano prodotti in semplice copia fotostatica, privi dunque dell’attestazione di conformita’ all’originale.
Anche nei riguardi di questa questione, si ritiene di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, per ragioni di logicita’, congruita’ e ragionevolezza, finisce col far prevalere la sostanza sulla forma : in tal senso, rientrando il verbale d’accertamento d’infrazione al codice della strada nel concetto di “ atto pubblico “ di cui all’art. 2700 del Codice Civile ( cosi’, per tutte, Cass. Civ. n. 3240 del 09/02/2009 ; conf. da Cass. Civ. 2988/96 ; 13010/97 ; 6302796 ), si condivide l’assunto della Corte di Cassazione, per la quale “sebbene, a norma dell’art 2714 cod civ, le copie degli attipubblici facciano piena prova soltanto se spediti nelle forme prescritte, cio non toglie che il giudice possa attribuire rilevanza probatoria anche a copie non autentiche, ove ne riconosca la rispondenza all’originale“ ( fra le altre, Cass. Civ. 2231/1971 ).
Orbene, ad un attento esame della copia fotostatica del verbale serie 2004 bis n. 1278216, elevato dalla Regione Carabinieri “ Sicilia “ – Nucleo Radiomobile in data 21/03/2005, appare possibile esprimere un giudizio positivo circa la sua rispondenza all’originale, atteso che l’atto risulta ictu oculi assolutamente integro e completo nei suoi elementi essenziali, consistenti nell’individuazione del veicolo contravvenzionato, del trasgressore – che risulta corrispondere all’opponente – dell’obbligato in solido, della disposizione violata – art. 180 C.d.s. “ veicolo sprovvisto di contratto assicurativo e relativo contrassegno esposto sul parabrezza “ – e della sua sanzione, ma soprattutto della sua contestazione c.d. immediata, ossia a mani del trasgressore B. B..
Sulla scorta di quanto rilevato, va rigettato il primo motivo di merito, prospettato dall’opponente, circa la carenza dei presupposti per l’esecuzione forzata a causa della mancanza di valido titolo legittimante : la Prefettura di Palermo è stata in grado di compiutamente dimostrare, ex art. 2697 c.c., la corretta notifica del verbale d’infrazione all’opponente, personalmente.
Del pari, la Serit Sicilia S.p.a. – mediante adeguata produzione documentale – provava, dal canto suo, la regolare notificazione, in data 29/09/2008, della cartella di pagamento n. 296 2008 0036422305, formatasi a seguito dell’iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa pecuniaria non corrisposta : per questa ragione, va rigettato il secondo motivo di merito formulato dall’opponente.
Quanto infine al terzo motivo di merito, riguardante l’eccepita decadenza ex art. 1 comma 153 della Legge Finanziaria 2008, va osservato che l’art. 1, comma 153, della L. n. 244/07 dispone che “ a decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo “.
La novella, invero, pone un divieto agli agenti della riscossione ( nel caso di specie, la Serit Sicilia S.p.a. ) di svolgere attività finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo dai Comuni, riferite a contravvenzioni non pagate, allorché siano passati più di due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della cartella di pagamento : tale disposizione ha l’evidente finalità di ridurre il cd. fenomeno delle “cartelle pazze”, imponendo l’utilizzo di una procedura più celere per la riscossione.
Orbene, nella fattispecie oggetto del presente esame, la succitata decadenza non risulta essersi formata, atteso che dall’analisi degli estratti di ruolo ( autenticati ) si evince che i ruoli venivano resi esecutivi, rispettivamente, in data 19/02/2008 e 12/03/2008, e quindi consegnati all’agente per la riscossione, che – come rilevato – notificava la cartella di pagamento nell’anno 2009, dunque nel pieno rispetto dei termini previsti dalla legge.
Sulla scorta di quanto rilevato, va rigettato anche il terzo motivo di ricorso, prospettato dall’opponente.Alla luce delle suesposte considerazioni e,  piu’ in generale, all’esito dell’istruzione dibattimentale è emersa la legittimita’, oltre che la regolarita’, della procedura amministrativa posta in essere dall’ente accertatore, dalla Prefettura di Palermo, ed infine dalla societa’ esattrice, a seguito della quale vanno rigettate le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Stante la natura della controversia, avente risvolti anche di carattere presuntivo ( ex art. 2727 c.c. ), si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare interamente fra le parti le spese di lite. 

                                                                      P. Q. M.

Visti gli articoli di legge citati ;Rigetta le domande attoree, proposte da B. Be., come sopra rappresentato e difeso, in data 20/10/2009, avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29…../000 della Serit Sicilia S.p.a., in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese processuali compensate. 
Cosi’ deciso in Palermo addi’  19/03/2010.

           Il Giudice di Pace

       (Dott. Vincenzo Vitale)

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