DL 83/2015 – PCT e il nuovo intervento del legislatore

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27/6/2015 il D.L. 27/6/2015, n. 83 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

 Il citato D.L. contiene numerose novità introducendo nuove norme al codice civile (art. 12), al codice di procedura civile (artt. 13 e seguenti), nonché al PCT (art. 19).

L’art. 19 del D.L. 83/2015 apporta delle modificazioni alle norme sul PCT e specificamente al D.L. 179/2012. Va precisato che, ai sensi dell’art. 24 del D.L. in esame, le norme sul processo civile telematico (art. 19) entra in vigore il 27 giugno 2015 (data di pubblicazione nella G.U.).

Le novità si possono sinteticamente indicare di seguito:

 

1. deposito telematico facoltativo dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti. Viene introdotto il comma 1-bis all’art. 16-bis che recita:

 

“1-bis. Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.

 

Evidentemente il legislatore, con la formulazione in esame, ha scelto la modalità del deposito telematico facoltativo dell’atto introduttivo e del primo atto difensivo.

 

Pertanto, dal 27 giugno 2015 è possibile – ma non obbligatorio – depositare telematicamente l’atto di citazione, il ricorso e la comparsa o memoria di costituzione. Il medesimo testo, così come strutturato, nulla dice in ordine alla modalità pratica di esecuzione del deposito. Nulla quaestio per il primo atto difensivo (comparsa o memoria di costituzione), posto che per il deposito si avrà già a disposizione il numero di ruolo e, quindi, si tratterà di trasmettere telematicamente l’atto, la procura ed eventuali allegati.

 

Allo stesso modo, qualora si trattasse di un rito che si introduce con ricorso, non sembra possano sussistere particolari problemi poiché il deposito si eseguirà seguendo lo schema già sperimentato delle procedure monitorie.

 

Una questione particolare sorge con riferimento ai procedimenti che si introducono con citazione, poiché evidentemente tale atto dovrà essere stato preventivamente notificato.

 

Successivamente alla notifica si potranno avere tre situazioni diverse:

 

a) atto di citazione in formato analogico notificato a mezzo UNEP o a mezzo posta ai sensi della L. 53/1994;

b) atto di citazione come documento informatico notificato a mezzo PEC;

c) atto di citazione come copia informatica per immagine notificato a mezzo PEC.

 

Soltanto nel caso sub b) si avrà un documento informatico utile per il deposito telematico così come prescritto dalle regole tecniche (es. procedure monitorie), mentre negli altri casi, si sarà in possesso di una copia informatica per immagine il cui formato non è quello previsto dagli articoli 11 del D.M. 44/2011 (regole tecniche) e 12 del Provvedimento del 16/4/2014 (specifiche tecniche) per la trasmissione telematica degli atti.

 

Ciò posto, nel caso di citazione, per formalizzare il deposito telematico (e la iscrizione a ruolo) si dovrà depositare sempre, come atto principale, l’atto di citazione come documento informatico e la copia informatica per immagine del medesimo atto notificato sarà allegata (unitamente ovviamente alle ricevute della PEC qualora la notifica sia effettuata con tale mezzo).

 

Non sembra idonea la soluzione del procedimento attualmente previsto per le esecuzioni in quanto la norma che disciplina il deposito telematico (art. 16-bis, comma 2, D.L. 179/2012) si riferisce espressamente ai procedimenti di esecuzione forzata e, quindi, esclude che si possa applicare anche ad altri contesti.

 

Se si sceglie di trasmettere telematicamente l’atto introduttivo o il primo atto difensivo (e i documenti), la norma precisa (anche se sembra superfluo) che “il deposito si perfeziona esclusivamente con tale modalità”, escludendo così che si possa optare per un ulteriore deposito analogico.

 

2. Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati. Viene introdotto l’art. 16-decies al D.L. 179/2012, rubricato “Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati”, secondo cui

 

“Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall’ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale dell’atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’atto consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale per la notificazione.”

 

Tale disposizione si applica ai casi in cui si debba provvedere al deposito telematico della copia informatica – anche per immagine – di un atto per il quale si è provveduto alla notifica con modalità non telematiche (a mezzo UNEP o notifica in proprio a mezzo del servizio postale). Il soggetto che esegue il deposito deve provvedere ad attestare la conformità dell’atto notificato che si deposita telematicamente.

 

3. Modalità dell’attestazione di conformità. Il D.L. 83/2015, infine, introduce al D.L. 179/2012 l’art. 16-undecies, rubricato appunto “modalità dell’attestazione di conformità”. Tale disposizione recita:

 

 

1. Quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall’articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

 

La formulazione del testo normativo – sempre poco chiaro a parere di chi scrive – parrebbe voler intendere che nell’ipotesi prevista al comma 1, in cui sia necessario attestare la conformità di una copia analogica rispetto ad un documento informatico, l’attestazione possa essere apposta in calce o a margine del documento oppure su foglio separato che sia “materialmente” congiunto al documento in questione. Purtroppo, al legislatore è sfuggito che l’art. 3-bis L. 53/1994 è riferito alla notifica “con modalità telematica” e cioè a mezzo PEC per la quale l’attestazione di conformità va inserita nella relata di notifica (documento informatico). Ovviamente si tratta di un refuso che, tuttavia, confligge con la predetta norma sulle notifiche in proprio e si dovrà intervenire prima della conversione in legge.

 

 

Riguardo ai commi 2 e 3, invece, da un lato il comma 2 sembra non lasciare spazi prevedendo unicamente la possibilità di apporre l’attestazione nel documento informatico, mentre il successivo comma 3 consente la possibilità di una attestazione su documento informatico separato. In tale ultima ipotesi l’attestazione dovrà contenere quanti più dati possibili che siano idonei a individuare il documento di cui si attesta la conformità. In occasione dell’evento “I Fori fanno rete” tenutosi a Roma lo scorso 3 luglio ed organizzato dalla FIIF (Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense – ente del CNF) sono state evidenziate le storture e le criticità di questo provvedimento e con riferimento all’articolo sulle attestazioni di conformità è stato rilevata sia l’incongruenza precedentemente citata riguardo al richiamo dell’art. 3-bis L. 53/1994 sia l’incongruenza della espressione “è allegato”, posto che il messaggio di PEC con il quale si provvede al deposito telematico contiene unicamente un allegato denominato atto.enc; pertanto, secondo la norma in esame l’attestazione di conformità dovrebbe essere allegata separatamente ed esternamente alla busta denominata atto.enc. È evidente che si tratta di una incongruenza che tecnicamente non è realizzabile in quanto l’attestazione dovrà essere sempre acclusa alla copia informatica di cui si attesta la conformità.

 

Riguardo alla impronta (c.d. hash) va fatta chiarezza.

Il legislatore con il D.L. 83/2015 nulla dispone in ordine all’impronta e ciò lascia legittimamente supporre che il riferimento all’impronta esuli dal PCT, così come già rilevato dallo scrivente in altri contributi.

Gli aspetti tecnici del PCT sono disciplinati da norme diverse da quelle sulle notifiche telematiche.

 

Pertanto, bisogna distinguere se si tratti di deposito telematico ovvero se si tratti di notifica a mezzo PEC. Tale distinzione rileva soprattutto per le attestazioni di conformità, poiché l’art. 3-bis, comma 2, della L. 53/1994 nell’ipotesi di documento non informatico richiede che la conformità all’originale analogico dell’atto vada effettuata “a norma dell’articolo 22, comma 2, del CAD” (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e contenuta nella relata di notifica. Il richiamo all’art. 22 del CAD impone l’applicazione delle regole tecniche emanate con D.P.C.M. 13/11/2014 e specificamente dell’articolo 4. Tale norma al comma 1 statuisce:

 

“La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia”.

 

 

Il sistema dell’impronta di hash sembra essere una valida soluzione ma richiede conoscenze tecniche che non tutti hanno. Peraltro, il documento informatico ottenuto (cioè la copia per immagine) può essere firmato digitalmente ai sensi dell’art. 4, comma 2, DPCM cit. Sorge qualche perplessità in ordine alla facoltà ammessa dall’art. 4, comma 3, del DPCM in questione laddove si consente di inserire l’attestazione di conformità “nel documento informatico contenente la copia per immagine”, poiché una simile operazione altera la sequenza di bit del file che, conseguentemente, sarà diverso da quello creato senza attestazione e la prova può essere data proprio mediante impronta di hash che non sarà la medesima.

Riguardo al PCT, invece, le norme che regolano il deposito telematico (D.L. 179/2012, DM 44/2011 e Provv. 16/4/2014) indicano quali sono i formati dei file ammessi sia riguardo all’atto principale (sempre PDF/A) sia con riferimento agli allegati. Nessuna norma tra queste richiama espressamente l’art. 22 CAD e, conseguentemente, le regole tecniche riguardo alla necessità dell’impronta per la copia informatica.

 

A parte il D.L. 83/2015, ci sono altri aspetti connessi con il PCT che sono meno discussi ma non per questo di minore rilevanza. In occasione dell’evento “I Fori fanno rete” è emerso lo stato dell’arte anche in relazione alle altre giurisdizioni (processo amministrativo telematico, giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, giustizia tributaria). Lo scenario è ancora provvisorio poiché per la giustizia amministrativa sono state predisposte le regole tecniche che saranno pubblicate quando sarà formulata una struttura normativa unitaria e chiara. Riguardo ai giudizi in Cassazione, continua la sperimentazione e l’intento è quello di consentire il processo telematico in maniera uniforme sin dagli atti introduttivi. Con riferimento alla giustizia tributaria il dott. Sirianni (Direzione della Giustizia Tributaria) ha precisato che esistono il parere dell’AgID con cui si prescrive di non accettare tutti i formati di file, nonché il parere del Garante per la protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4070757); alla luce di ciò sono in corso di valutazione le iniziative da intraprendere.

 

Particolarmente interessante, inoltre, è il tema della protezione dei dati personali in ambito PCT per il quale il Garante europeo (EDPS) – Dott. Giovanni Buttarelli – ha evidenziato quanto sia importante prestare attenzione alla riforma della privacy a livello comunitario che sarà approvata entro fine 2015 con il

nuovo Regolamento, appunto direttamente applicabile in ogni Stato membro. Infatti, come già rappresentato con altro precedente contributo il PCT non è esente dal rispetto delle norme sulla privacy. Assolutamente condivisibili e pregnanti le considerazioni del Garante Europeo (dott. Buttarelli) in ordine alla diretta applicabilità anche al PCT – una volta approvato il Regolamento – delle nuove norme e in particolare di quelle sulla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Privacy Impact Assessment – PIA) e sulla notifica di violazione dei dati personali.

In conclusione, è auspicabile una modifica del testo contenuto nel D.L. 83/2015 anche secondo le proposte che saranno formulate dalla FIIF/CNF, ma si spera sempre in una riforma più ampia e strutturata per il PCT.

COMMENTO A CURA DI NICOLA FABIANO

Fonte: diritto.sole24.com

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