Disegno di Legge per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile

DISEGNO DI LEGGE
RECANTE
Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazionedel processo civile

SCHEDA


Lo schema di articolato normativo contiene rilevanti interventi che tendono a razionalizzare e, soprattutto, accelerare il processo civile, riducendone drasticamente la durata nel rispetto del principio della “ragionevole durata del processo; principio sancito dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e poi assurto a rango costituzionale con la modifica dell’articolo 111 della Costituzione.
Le linee portanti del presente intervento normativo investono la struttura stessa dell’attuale processo civile, rafforzando la centralità del giudizio di primo grado depurato di quei meccanismi che ne prolungano ingiustificatamente la durata.
 In tale ottica acceleratoria del processo civile, lo schema di disegno di legge si muove sulle seguenti linee direttrici:
a) affidamento dell’effettiva direzione del processo al giudice, il quale assicura il rispetto della ragionevole di durata dello stesso (due anni in primo grado, due anni in secondo grado ed un anno in cassazione);
b) valorizzazione della conciliazione giudiziale e del ruolo conciliativo del giudice, accompagnati dalla previsione di sanzioni processuali a carico della parte che abbia, senza giusti motivi, rifiutato la proposta conciliativa avanzata dalla controparte;
c) valorizzazione del principio di lealtà processuale, attraverso la predisposizione di un meccanismo di sanzioni processuali a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia determinato un allungamento dei tempi di durata del processo,ovvero abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
d) tendenziale concentrazione delle udienze e riduzione dei termini per il compimento di singole attività processuale;
e) previsione secondo la quale l’assenza delle parti in udienza determina immediatamente la cancellazione della causa dal ruolo;
f) programmazione fin dall’inizio degli adempimenti processuali, attraverso il c.d. calendario del processo;
g) attenuazione della rigidità del sistema delle decadenze e delle preclusioni, a garanzia dell’effettività del contraddittorio;
h) alleggerimento del peso delle questioni di competenza, anche attraverso la soppressione del regolamento (facoltativo e necessario) di competenza (e conservazione del solo regolamento di ufficio, al fine di risolvere i conflitti negativi e positivi di competenza) e la sua sostituzione con un nuovo e più agile mezzo d’impugnazione: il reclamo.
L’abolizione del regolamento di competenza (ad eccezione di quello d’ufficio) comporterà una sicura riduzione del carico di lavoro complessivo della Corte di Cassazione — quantificabile in misura pari al 10% circa del totale, considerando che nel 2005 sono pervenuti alla Corte 2.243 ricorsi per regolamento di competenza su una sopravvenienza totale di 29.975 ricorsi –con riflessi positivi anche sul versante più generale della durata dell’intero processo, tenuto conto dei tempi medi con i quali la Corte di Cassazione definisce i ricorsi per regolamento di competenza e dell’abnorme allungamento dei tempi processuali nei casi in cui la stessa Corte accoglie la questione di competenza con rinvio al primo giudice;
i) introduzione della disciplina dei procedimenti sommari non cautelari;
l) semplificazione del regime delle nullità processuali.
L’efficacia di tali misure acceleratorie del processo civile sarà poi rafforzata da ulteriori interventi di carattere organizzativo, già in fase di elaborazione presso il Ministero, che possono essere così riassunti:
a) razionalizzazione e potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie civili (ADR), con qualificati organi di conciliazione, al fine di ridurre il numero dei nuovi processi, soprattutto in materia previdenziale e contrattuale qualora siano coinvolti i consumatori;
b) istituzione dell’ufficio per il processo, ossia di una struttura di supporto, materiale e umano, che consenta di razionalizzare e agevolare l’attività dei magistrati;
c) previsione di meccanismi di filtro che, nel rispetto del principio costituzionale del giudice naturale, consentano di selezionare le cause che, per il loro basso grado di difficoltà, possono essere trattate mediante il ricorso a forme procedimentali semplificate, eventualmente avvalendosi proprio dell’apporto della struttura dell’ufficio per il processo;
d) razionalizzazione dei meccanismi di liquidazione delle spese processuali, attualmente strettamente conciati alla durata del processo;
e) tendenziale unificazione dei riti, per arginare il fenomeno di erosione del modello del processo civile ordinario a cognizione piena ed il moltiplicarsi dei riti speciali.

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