Diritti d’autore – competenza per materia – 06.10.2010. –

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, con la sentenza in oggetto, ha ribadito che la competenza in materia di controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale è delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale dei Tribunali e delle Corti d’Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia istituite con il D.L.vo 27 giugno 2003 n. 168.                    

                                                            REPUBBLICA ITALIANA    

                                                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente S E N T E N ZA
nella causa iscritta al n.3690/10 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Accertamento negativo di debito,
T R A(Tizio), nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…), presso lo studio dell’avv. (…) che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;                                                               
                                                                                                                               
ATTORE
E
SCF – C.F., in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Milano alla Via Leone XIII n.14 – P.Iva 12925820156 – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende in uno all’Avv. (…) del Foro di (…), giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;                                                      
                                                                                                                            
CONVENUTO

CONCLUSIONI  Per l’attore: accertare e dichiarare che nulla deve corrispondere al C.F.; condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento, con attribuzione al procuratore anticipatario.Per il convenuto: dichiarare l’incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano o, in subordine, del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale; vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.

                                                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(Tizio), con atto di citazione ritualmente notificato il 23/2/10, conveniva la Società SCF – C.F., in persona del legale rapp.te pro-tempore, dinanzi a questo Giudice per l’accertamento negativo di debito nei confronti del C.F..
Nell’atto di citazione deduceva:– che, in data 20/1/10 riceveva dalla SCF – C.F. – la richiesta di pagamento dell’importo di € 122,35 per l’anno 2009 a titolo di compenso per diritti discografici derivati dalla diffusione al pubblico di musica registrata;  che, all’interno del suo locale commerciale denominato (“ipsilon”) non possiede alcun impianto di diffusione musicale e, pertanto, non avrebbe mai potuto diffondere al pubblico musica registrata;Instauratosi il procedimento, si costituiva il C.F. che, preliminarmente, eccepiva  l’incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano o, in subordine, del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale.Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle richieste ed eccezioni delle parti questo Giudice si riservava e, all’udienza del 6/10/10, invitava le stesse a concludere ed a discutere la causa per la sua assegnazione a sentenza.

                                                            MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito è fondata e va accolta.L’azione di accertamento negativo proposta dall’attore, volta ad ottenere una sentenza dichiarativa in ordine all’inesistenza del diritto vantato dal convenuto C.F., impone a questo Giudice la disamina della normativa inerente la “protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” di cui alla Legge 22 aprile 1941 n.633.
L’art. 73 di detta legge dispone che:– il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciutogli dall’articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l’utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi.
Il compenso è liquidato secondo le norme del regolamento.
L’art. 73 bis precisa che:– 1. gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro;2. salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.La legge sul diritto d’autore e la Direttiva dell’Unione Europea 2001/29 riconoscono ai produttori discografici e agli artisti interpreti ed esecutori un compenso in caso di pubblica diffusione delle registrazioni musicali (diverso e indipendente dal compenso dovuto Siae) e conferiscono alle imprese discografiche il diritto esclusivo di autorizzare le duplicazioni di tali registrazioni.
La legge intende così tutelare gli investimenti del produttore discografico, che impegna risorse per realizzare il prodotto musicale, e il lavoro dell’artista che presta la propria interpretazione per l’incisione discografica.Per diffondere musica registrata in un luogo pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, tv, cd, computer, lettore mp3, radio in store, ecc.) è quindi necessario riconoscere un compenso ad artisti, nonché ai produttori discografici, titolari delle registrazioni musicali.
Il D.L.vo 27 giugno 2003 n. 168 ha istituito presso i Tribunali e le Corti d’Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale ed ha attribuito ad esse la competenza in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.
Pertanto, si deve dichiarare l’incompetenza per materia del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale.Per quanto concerne la competenza territoriale del Tribunale, questo Giudice ritiene che sia competente il Tribunale di Napoli in quanto per l’accertamento negativo dell’esistenza di un’obbligazione, così come richiesto dall’attore, bisogna aver riguardo al luogo in cui sarebbe sorta o dovrebbe eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, ovvero Quarto (NA) sede dell’Impresa Artigiana di cui è titolare l’attore, a norma dell’art. 20 del c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.In relazione al contenuto della pronuncia adottata, che si atteggia come decisione di mero rito dichiarativa, non è riconoscibile la provvisoria esecuzione della stessa, nonostante il novellato disposto di cui all’art. 282 c.p.c. che, deve intendersi estensibile alle sentenze di condanna ed a quelle costitutive e non a quelle di mero accertamento e, comunque, non a quelle dichiarative e di mero rito (potendosi, tutt’al più, ritenersi applicabile alle sentenze dichiarative con le quali, comunque, il giudizio abbia deciso nel merito).

                                                                        P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (Tizio) nei confronti della SCF – C.F., in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per materia, essendo competente a conoscere la causa il Giudice del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale;
2) fissa il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del deposito della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al Giudice competente;
3) compensa tra le parti le spese del procedimento;
4) sentenza non esecutiva.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 6 ottobre 2010. 
                                                                                

                                                                              IL GIUDICE DI PACE
  
                                                                               
(Avv. Italo BRUNO)
 

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