Decreto Legislativo 7/9/2012 n° 156 -Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148,di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per lastabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo perla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli ufficigiudiziari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 16 dicembre 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 10 agosto 2012; Sulla proposta del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Riduzione degli uffici del giudice di pace 1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui allatabella A allegata al presente decreto. 2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi delcomma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabellaB allegata al presente decreto. Art. 2 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguentimodificazioni: a) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente: «Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici del giudice dipace). – 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni dicui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenzaterritoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta delMinistro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuniinteressati, possono essere istituite sedi distaccate. Con lemedesime modalita’ possono essere costituiti in un unico ufficio dueo piu’ uffici contigui. Nel decreto e’ designato il comune in cui hasede l’ufficio del giudice di pace.»; b) e’ inserita la tabella A, di cui all’allegato 1 del presentedecreto. Art. 3 Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati 1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sulbollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero dellagiustizia, con l’espressa indicazione del termine perentorio per lapresentazione della richiesta di cui al comma 2. 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 glienti locali interessati, anche consorziati tra loro, possonorichiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, concompetenza sui rispettivi territori, di cui e’ proposta lasoppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosiintegralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione delservizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno dipersonale amministrativo che sara’ messo a disposizione dagli entimedesimi. 3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2,il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richiestee degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma,apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle dicui agli articoli 1 e 2. 4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell’amministrazionegiudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personaledi magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionalecomplessiva nonche’ la formazione del relativo personaleamministrativo. 5. Qualora l’ente locale richiedente non rispetti gli impegnirelativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudicedi pace verra’ conseguentemente soppresso con le modalita’ previstedall’articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Art. 4 Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo 1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensidell’articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvedealla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gliuffici soppressi del giudice di pace. 2. Con decreto del Ministro della giustizia il personaleamministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice dipace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento allasede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte,all’ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite lerelative competenze. Art. 5 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistanoefficacia successivamente all’emanazione del decreto di cuiall’articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non viabbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesimadisposizione. Fino alla medesima data continuano a trovareapplicazione le disposizioni previgenti. 2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato alcomma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice dipace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimiuffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all’ufficiocompetente a norma dell’articolo 1, comma 2. 3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, e’ fissata unanuova udienza dinanzi all’ufficio competente a norma dell’articolo 1,comma 2. Art. 6 Clausola di invarianza 1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione si provvedenell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente. Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi’ 7 settembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino Tabella A articolo 1, comma 1 Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B articolo 1, comma 2 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 1 articolo 2, comma 1, lett. b); tabella allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 «Tabella A – articolo 2, comma 1 Parte di provvedimento in formato grafico |