Decreto Legislativo 7/9/2012 n° 156 -Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA    Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;   Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148,di conversione in legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  13agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  lastabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo  perla riorganizzazione della distribuzione sul territorio  degli  ufficigiudiziari;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  deideputati e del Senato della Repubblica;   Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nellariunione del 10 agosto 2012;   Sulla proposta del Ministro della giustizia;                              
E m a n a                   il seguente decreto legislativo:                                 Art. 1                Riduzione degli uffici del giudice di pace   
1. Sono soppressi gli uffici  del  giudice  di  pace  di  cui  allatabella A allegata al presente decreto.  
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai  sensi  delcomma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla  tabellaB allegata al presente decreto.                                  
Art. 2               Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374   
1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le  seguentimodificazioni:     a) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:       «Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici  del  giudice  dipace). – 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei  comuni  dicui alla tabella A  allegata  alla  presente  legge,  con  competenzaterritoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.      
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta delMinistro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuniinteressati,  possono  essere  istituite  sedi  distaccate.  Con   lemedesime modalita’ possono essere costituiti in un unico ufficio  dueo piu’ uffici contigui. Nel decreto e’ designato il comune in cui  hasede l’ufficio del giudice di pace.»;     b) e’ inserita la tabella A, di cui all’allegato 1  del  presentedecreto.                                   Art. 3   Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati   
1. Le tabelle di cui agli  articoli  1  e  2  sono  pubblicate  sulbollettino  ufficiale  e  sul  sito  internet  del  Ministero   dellagiustizia, con l’espressa indicazione del termine perentorio  per  lapresentazione della richiesta di cui al comma 2.  
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1  glienti  locali  interessati,  anche  consorziati  tra   loro,   possonorichiedere il mantenimento degli uffici  del  giudice  di  pace,  concompetenza  sui  rispettivi  territori,  di  cui   e’   proposta   lasoppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosiintegralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione delservizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  dipersonale amministrativo che sara’ messo a  disposizione  dagli  entimedesimi.  
3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma  2,il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle  richiestee degli impegni pervenuti  ai  criteri  di  cui  al  medesimo  comma,apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle  dicui agli articoli 1 e 2.  
4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell’amministrazionegiudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del  personaledi magistratura onoraria entro i  limiti  della  dotazione  nazionalecomplessiva   nonche’   la   formazione   del   relativo    personaleamministrativo.  
5. Qualora l’ente  locale  richiedente  non  rispetti  gli  impegnirelativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma  2per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del  giudicedi pace verra’ conseguentemente soppresso con le  modalita’  previstedall’articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.                                  
Art. 4   Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo    1.  Con  decreto  del  Presidente   della   Repubblica   ai   sensidell’articolo 3 della legge 21 novembre 1991,  n.  374,  si  provvedealla riassegnazione dei magistrati onorari  in  servizio  presso  gliuffici soppressi del giudice di pace.   2.  Con  decreto  del  Ministro  della   giustizia   il   personaleamministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice dipace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per  cento  allasede di tribunale o di procura limitrofa  e,  nella  restante  parte,all’ufficio del giudice di pace presso il quale  sono  trasferite  lerelative competenze.                                  
Art. 5                         Disposizioni transitorie   
1. Le disposizioni di  cui  agli  articoli  1,  2  e  4  acquistanoefficacia  successivamente  all’emanazione   del   decreto   di   cuiall’articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro  non  viabbia  provveduto,  decorso  il  termine   di   cui   alla   medesimadisposizione.  Fino  alla  medesima   data   continuano   a   trovareapplicazione le disposizioni previgenti.  
2. Nei sei mesi successivi al  termine  di  efficacia  indicato  alcomma 1, le udienze precedentemente fissate  dinanzi  al  giudice  dipace di uno degli uffici soppressi  sono  tenute  presso  i  medesimiuffici. Gli eventuali  rinvii  sono  effettuati  dinanzi  all’ufficiocompetente a norma dell’articolo 1, comma 2.  
3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma  2,  e’  fissata  unanuova udienza dinanzi all’ufficio competente a norma dell’articolo 1,comma 2.                                  
Art. 6                          Clausola di invarianza   
1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o  maggiorioneri a carico della finanza  pubblica.  All’attuazione  si  provvedenell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente.                                  
Art. 7                             Entrata in vigore   
1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  aquello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   dellaRepubblica italiana.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.     
Dato a Roma, addi’ 7 settembre 2012                              
NAPOLITANO                                    
Monti, Presidente del Consiglio dei  Ministri                                   
Severino, Ministro della giustizia   
Visto, il Guardasigilli: Severino                                 
Tabella A                           articolo 1, comma 1                
Parte di provvedimento in formato grafico                                  
Tabella B                           articolo 1, comma 2                
Parte di provvedimento in formato grafico                                 
Allegato 1  articolo 2, comma  1,  lett.  b);  tabella  allegata  alla  legge  21       novembre 1991, n. 374 «Tabella A – articolo 2, comma 1                 Parte di provvedimento in formato grafico  

 

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