“al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura”.In buona sostanza, per i giudici nomofilattici “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di prestazioni professionali, incombe al legale l’onere di provare, oltre al conferimento dell’incarico, anche l’effettività delle prestazioni indicate in parcella, mentre incombe all’opponente l’onere di provare i versamenti effettuati in acconto”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile, Dott. Vincenzo Vitale ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11506/11 R. G. degli affari civili contenziosi promossa da
T. Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. D. del foro di Firenze e S. M., presso il cui studio, sito in …, ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti
opponente
CONTRO
Avv. M. M., rappresentato e difeso dall’Avv. B. C. presso il cui studio, sito in via A. B. n. 50, ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti
resistente costituito
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2075/2011 emesso dal Giudice di Pace di Palermo.
Conclusioni : come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del 19/09/2011, l’opponente, Sig. T., impugnava il decreto ingiuntivo n. 2075/2011 emesso dal Giudice di Pace di Palermo, ad istanza dell’Avv. M. M., ingiungente l’importo di € 4.584,85 ( oltre spese del monitorio ) a titolo di compenso per prestazione d’opera professionale.
L’opponente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso, atteso che quest’ultimo era stato soggetto ad un procedimento penale non personalmente, ma in qualità di legale rappresentante della E.. S.r.l.
Parte opposta rilevava, di contro, che la detta circostanza nulla incideva sull’obbligo al pagamento dei compensi professionali a carico del T., il quale ultimo aveva conferito l’incarico professionale, beneficiando della prestazione resa, indipendentemente da eventuali accorsi economici tra l’opponente e la società E. .
L’Avv. M., a tale riguardo, produceva in giudizio, ex art. 2697 c.c., la documentazione oggetto del monitorio, riguardante il procedimento penale di cui sopra.
All’esito dell’analisi degli atti di causa, non si ritiene che sia stata sufficientemente raggiunta la prova del credito, sotteso al decreto ingiuntivo opposto.
Va anzitutto affermato infatti che la disposizione civilistica di cui all’art. 2697 – che governa l’onere della prova – afferma il principio per cui “ chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti su cui le sue pretese si fondano”.
A tale riguardo, l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ed espresso in numerose sentenze ( per tutte, Cass. Civ. 18/04/72 n. 1249 ; Cass. Civ. 19/02/72 n. 493 ) appare volto ad affermare che “l’opposizione a decreto ingiuntivo configura un giudizio ordinario, nel quale la veste di attore sostanziale ( quella formale riguarda l’opponente ) spetta alla parte formalmente convenuta, la quale – di contro – vuol far valere una sua pretesa creditoria ( consacrata nel decreto ingiuntivo ) con la conseguenza che quest’ultima ha l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della sua pretesa”.
Orbene, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo derivante da crediti professionali insoluti, la Suprema Corte ha espresso il principio giuridico per cui “al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura” (così, fra le altre, recentemente, Cass. Civ. n. 4959 del 28/03/2012).
In buona sostanza, per i giudici nomofilattici “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di prestazioni professionali, incombe al legale l’onere di provare, oltre al conferimento dell’incarico, anche l’effettività delle prestazioni indicate in parcella, mentre incombe all’opponente l’onere di provare i versamenti effettuati in acconto” (vedi Cass. Civ. n. 961/1971).
Orbene, nella fattispecie considerata, dall’esame della documentazione offerta in giudizio dall’Avv. M. non si rinviene alcuna prova documentale in ordine al conferimento dell’incarico (leggasi, procura) allo stesso da parte del Sig. T. Francesco, avendo parte opposta unicamente fornito la prova delle prestazioni professionali dalla stessa poste in essere nell’interesse dell’opponente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va osservato che, all’esito della causa, non risulta sufficientemente emersa la prova del credito, sotteso al decreto ingiuntivo impugnato, conformemente al principio giuridico espresso dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 4959 del 28/03/2012 ; conf. da Cass. Civ. n. 961/1971).
Per tutti questi motivi, appare legittimo revocare il decreto ingiuntivo n. 2075/2011 emesso dal Giudice di Pace di Palermo, ad istanza dell’Avv. Massimo M., ingiungente l’importo di € 4.584,85 ( oltre spese del monitorio ) in quanto non sufficientemente provato ex art. 2697 c.c.
Stante la specificità della controversia, involgente questioni anche di carattere presuntivo, si ritiene che ricorrano i presupposti processuali per compensare interamente fra la parti le spese di lite.
P. Q. M.
Visti gli artt. 645 e ss. del Codice di Procedura Civile ;
Accoglie l’opposizione proposta dal Sig. T. Francesco, come sopra rappresentato e difeso, e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 2075/2011 emesso dal Giudice di Pace di Palermo, ad istanza dell’Avv. M. M., ingiungente l’importo di € 4.584,85 (oltre spese del monitorio) in quanto insufficientemente provato ex art. 2697 c.c.
Spese processuali compensate.
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 04/05/2012.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)