Corte di Giustizia UE -C. 190-11/2012 – Il consumatore può convenire davanti ai giudici nazionali il commerciante straniero anche se il contratto non è stato concluso a distanza -06/09/2009

La Corte di Giustizia, con la sentenza in esame, ha stabilito che Il consumatore può convenire in giudizio un commerciante straniero dinanzi ai giudici nazionali anche se il contratto controverso non sia stato concluso a distanza. Infatti, il fatto che il consumatore si sia recato nello Stato membro del commerciante per sottoscrivere il contratto non esclude la competenza dei giudici dello Stato membro del consumatore. 

                                                 Corte di Giustizia Europea 

                                                             Sezione IV

Sentenza 6 settembre 2012 «Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza» Nella causa C‑190/11, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 23 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2011, nel procedimento, Daniela Mühlleitner contro Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi,
LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore viste le osservazioni presentate: – per D. Mühlleitner, da C. Schönhuber, Rechtsanwalt; – per A. Yusufi e W. Yusufi, da U. Schwab, e G. Schwab, Rechtsanwälte; – per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato; – per il governo polacco, da M. Szpunar e B. Majczyna, in qualità di agenti; – per il governo portoghese, da L. I. Fernandes e S. Nunes de Almeida, in qualità di agenti; – per la Confederazione svizzera, da D. Klingele, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e M. Wilderspin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2012, ha pronunciato la seguente Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»).
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Mühlleitner ed i sigg. Yusufi, avente ad oggetto la risoluzione per vizi occulti di un contratto di vendita di un’autovettura, il rimborso del prezzo di vendita nonché il risarcimento dei danni. Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 L’articolo 13, primo comma, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), così recita: «In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata “consumatore”, la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5. (…) 3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se: a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto».
4 Ai sensi del considerando 13 del regolamento Bruxelles I, in materia di contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro, è opportuno tutelare la parte più debole con norme relative alla competenza giurisdizionale più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.
5 L’articolo 2 del regolamento Bruxelles I sancisce il principio secondo il quale le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, dinanzi ai giudici di tale Stato membro.
6 L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I così dispone: «Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: (…) c) (…) qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».
7 A termini dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento Bruxelles I: «1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. 2. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».
8 Il considerando 7 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), afferma che il campo di applicazione materiale e le disposizioni del regolamento de quo dovrebbero essere coerenti con quelli del regolamento Bruxelles I.
9 Il considerando 24 del regolamento Roma I è del seguente tenore: «Per quanto riguarda più in particolare i contratti conclusi da consumatori, (…) [l]a coerenza tra il presente regolamento e il regolamento [Bruxelles I] richiede, da un canto, che si faccia riferimento al concetto di “attività diretta” come condizione d’applicazione della norma che tutela il consumatore e, dall’altro, che questa nozione sia oggetto di un’interpretazione armoniosa nel regolamento [Bruxelles I] e nel presente regolamento tenendo presente che una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa all’articolo 15 del regolamento [Bruxelles I] precisa che l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), “presuppone non soltanto che l’impresa diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, ma anche che il contratto sia stato concluso nell’ambito di dette attività”. Tale dichiarazione ricorda inoltre che “la mera accessibilità di un dato sito Internet non è sufficiente ai fini dell’applicabilità dell’articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effettivamente concluso a distanza, con qualsiasi mezzo. In quest’ambito, la lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento pertinente”».
10 L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I prevede quanto segue: «1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo; e il contratto rientri nell’ambito di dette attività». Procedimento principale e questione pregiudiziale
11 Risulta dalla decisione di rinvio e dagli elementi del fascicolo che la sig.ra Mühlleitner, residente in Austria, aveva effettuato una ricerca su Internet di un’autovettura di marca tedesca che intendeva acquistare per uso privato. Dopo essersi connessa alla piattaforma di ricerca tedesca denominata «www.mobil[e].de», ella aveva specificato la marca ed il tipo di veicolo desiderati, ottenendo in tal modo un elenco di autovetture corrispondenti alle caratteristiche precisate.
12 Selezionato il veicolo che meglio combaciava con i criteri di ricerca specificati, la sig.ra Mühlleitner veniva reindirizzata verso un’offerta dei convenuti, sigg. Yusufi, i quali svolgono un’attività commerciale di vendita al dettaglio di automobili, per tramite dell’Autohaus Yusufi GbR (in prosieguo: l’«Autohaus Yusufi»), società semplice con sede in Amburgo (Germania).
13 Al fine di ottenere informazioni più dettagliate in relazione al veicolo proposto su detta piattaforma di ricerca, la sig.ra Mühlleitner contattava i ricorrenti attraverso il recapito telefonico indicato sul sito Internet dell’Autohaus Yusufi, il quale comprendeva un prefisso internazionale. Dal momento che il veicolo di cui trattasi non era più disponibile, gliene veniva proposto un altro, le cui caratteristiche venivano ulteriormente specificate tramite messaggio di posta elettronica. Le veniva altresì precisato che la sua cittadinanza austriaca non avrebbe costituito un ostacolo all’acquisto di un veicolo dai convenuti.
14 Successivamente la sig.ra Mühlleitner si recava in Germania e, con contratto di vendita sottoscritto il 21 settembre 2009 ad Amburgo, acquistava dai sigg. Yusufi il veicolo de quo al prezzo di EUR 11 500, prendendolo immediatamente in consegna.
15 Rientrata in Austria, la sig.ra Mühlleitner scopriva che il veicolo acquistato era viziato da alcuni difetti sostanziali e chiedeva, pertanto, ai convenuti di provvedere alla loro riparazione.
16 Dal momento che i convenuti si rifiutavano di riparare il veicolo, la sig.ra Mühlleitner adiva il giudice del luogo di propria residenza, il Landesgericht Wels (Austria), con una domanda di risoluzione del contratto di vendita del veicolo, contratto che essa asserisce aver concluso quale consumatrice con un’impresa che aveva diretto la sua attività commerciale o professionale verso l’Austria, fattispecie, questa, ricompresa nell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I.
17 I convenuti contestavano lo status di «consumatrice» della sig.ra Mühlleitner e la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici austriaci, sostenendo che della controversia avrebbero dovuto conoscere i giudici tedeschi. Essi affermavano altresì di non aver diretto la propria attività verso l’Austria e sostenevano che la ricorrente aveva concluso il contratto in Germania, presso la sede della loro impresa.
18 Il 10 maggio 2010 il giudice di primo grado, il Landesgericht Wels, respingeva il ricorso dichiarandosi incompetente. Pur non contestando lo status di «consumatrice» della sig.ra Mühlleitner, detto giudice riteneva, tuttavia, che la possibilità di consultare il sito Internet dell’Autohaus Yusufi in Austria non fosse sufficiente a fondare la competenza dei giudici austriaci, che il contatto telefonico dell’attrice fosse all’origine della conclusione del contratto e che dalla lettera successivamente inviata non risultasse che i convenuti avevano diretto la loro attività verso l’Austria. Avverso tale decisione la sig.ra Mühlleitner proponeva appello dinanzi all’Oberlandesgericht Linz.
19 Il 17 giugno 2010 l’Oberlandesgericht Linz confermava la decisione di primo grado. Analogamente, detto giudice non contestava lo status di «consumatrice» della sig.ra Mühlleitner, ma, richiamandosi alla dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione in relazione agli articoli 15 e 73 del regolamento Bruxelles I fatti a margine dell’adozione del medesimo regolamento (in prosieguo: la «dichiarazione congiunta»), secondo la quale un sito Internet puramente «passivo» non è sufficiente per ritenere che un’attività sia diretta verso lo Stato del consumatore, rilevava che il sito Internet dell’Autohaus Yusufi presentava le caratteristiche di un sito «passivo». Inoltre, osservando che, secondo la dichiarazione congiunta, il contratto deve essere concluso a distanza, rilevava che ciò non era avvenuto nella specie. Detto giudice dichiarava, peraltro, ammissibile il ricorso in cassazione («Revision»), riconoscendo che il valore giuridico della dichiarazione congiunta era controverso.
20 La sig.ra Mühlleitner proponeva ricorso in cassazione («Revision») avverso tale decisione dinanzi all’Oberster Gerichtshof.
21 Come risulta dagli atti, detto giudice ritiene che, tenuto conto della possibilità di consultare il sito Internet dell’Autohaus Yusufi in Austria nonché dell’esistenza di contatti a distanza tra le parti contraenti per telefono e per posta elettronica, i convenuti abbiano diretto la loro attività verso l’Austria ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I.
22 Tuttavia, con sentenza del 9 novembre 2010, l’Oberster Gerichsthof decideva di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della sentenza della Corte nelle cause Pammer e Hotel Alpenhof (sentenza del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof, C‑585/08 e C‑144/09, Racc. pag. I‑12527), la quale avrebbe dovuto fornire precisazioni in merito alla nozione di «attività diretta verso lo Stato in cui è domiciliato il consumatore».
23 La pronuncia di detta sentenza avvalorava la convinzione dell’Oberster Gerichtshof secondo la quale i sigg. Yusufi avevano diretto le loro attività commerciali o professionali verso l’Austria. Detto giudice non dubitava, del pari, dello status di «consumatrice» della sig.ra Mühlleitner.
24 Il giudice medesimo si chiede, tuttavia, se non risulti dai punti 86 e 87 della citata sentenza Pammer e Hotel Alpenhof che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I si applichi soltanto ai contratti conclusi a distanza.
25 Ciò premesso, l’Oberster Gerichtshof decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (…) Bruxelles I (…) presupponga che il contratto tra consumatore e imprenditore sia stato concluso a distanza». Sulla questione pregiudiziale
26 Si deve, anzitutto, ricordare che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I costituisce una deroga tanto alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio (sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, cit., punto 53).
27 Ne consegue che tale deroga deve necessariamente essere oggetto di rigida interpretazione, in quanto una deroga o un’eccezione ad una regola generale devono essere interpretate restrittivamente.
28 Occorre inoltre rammentare che le nozioni cui fa ricorso il regolamento Bruxelles I – e, segnatamente, quelle di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento – devono essere interpretate in maniera autonoma, facendo principalmente riferimento al sistema e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2005, Engler, C‑27/02, Racc. pag. I‑481, punto 33, nonché Pammer e Hotel Alpenhof, cit., punto 55).
29 A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di affermare che, nel sistema istituito dal regolamento Bruxelles I, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), dello stesso occupa, come risulta dal suo considerando 13, il medesimo posto e assolve la medesima funzione di tutela del consumatore quale parte più debole dell’articolo 13, primo comma, punto 3, della Convenzione di Bruxelles (v. sentenza del 14 maggio 2009, Ilsinger, C‑180/06, Racc. pag. I‑3961, punto 41).
30 Infine, si deve precisare che non occorre verificare se le attività commerciali dei sigg. Yusufi fossero dirette verso l’Austria, in quanto il giudice del rinvio ha già ritenuto che tale condizione fosse soddisfatta.
31 È alla luce di tali considerazioni che occorre rispondere alla questione sollevata.
32 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che richieda che il contratto tra il consumatore ed il professionista sia stato concluso a distanza. In tale contesto, tale giudice si pone la questione di accertare se dai punti 86 e 87 della citata sentenza Pammer e Hotel Alpenhof risulta che l’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I sia limitato ai soli contratti stipulati con i consumatori conclusi a distanza.
33 Al riguardo se è pur vero che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I è inteso a tutelare i consumatori, ciò non implica che tale tutela sia assoluta (v. sentenza Palmer e Hotel Alpenhof, cit., punto 70). Inoltre, la necessità di concludere a distanza contratti stipulati con i consumatori è menzionata nella dichiarazione congiunta e al considerando 24 del regolamento Roma I, che riprende tale dichiarazione congiunta.
34 Tuttavia, tutti i governi che hanno depositato le loro osservazioni nonché la Commissione deducono argomenti legati all’interpretazione letterale, alla genesi ed all’interpretazione teleologica di tale disposizione, i quali suggeriscono di dare una risposta negativa alla questione pregiudiziale.
35 In primo luogo si deve rilevare che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I non condiziona espressamente la sua applicazione alla circostanza che i contratti ricompresi nella sua sfera di applicazione siano stati conclusi a distanza.
36 Risulta, infatti, dal tenore letterale di tale disposizione che essa si applica qualora due condizioni specifiche siano soddisfatte. Occorre, in primo luogo, che il commerciante eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore ovvero che, con qualsiasi mezzo, egli diriga dette attività verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende il medesimo Stato membro e, in secondo luogo, che il contratto controverso rientri nell’ambito di detta attività.
37 Si deve poi rilevare che, nell’esposizione dei motivi della proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata dalla Commissione a Bruxelles, il 14 luglio 1999 [COM(1999) 348 def.], tale istituzione considera che «l’eliminazione della condizione contenuta nell’ex articolo 13 [della Convenzione di Bruxelles], secondo cui il consumatore doveva aver compiuto nel proprio Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto, implica che l’articolo 15, primo comma, punto 3 [divenuto articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I], si applica anche ai contratti conclusi in uno Stato membro diverso da quello del consumatore».
38 La Corte ha parimenti rilevato che il testo dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I non coincide integralmente con quello dell’articolo 13, primo comma, della Convenzione di Bruxelles. In particolare, essa ha dichiarato che i presupposti di applicazione che i contratti stipulati con i consumatori devono soddisfare risultano attualmente formulati in termini più generali rispetto al passato, affinché sia assicurata una migliore tutela dei consumatori in considerazione dei nuovi mezzi di comunicazione e dello sviluppo del commercio elettronico (v. sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, cit., punto 59).
39 Il legislatore dell’Unione ha quindi sostituito i requisiti riguardanti, da un lato, il commerciante, vale a dire di avere effettuato una proposta specifica o una pubblicità nello Stato di domicilio del consumatore, e, dall’altro, il consumatore, vale a dire di aver compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto, con requisiti riguardanti unicamente il commerciante (sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, cit., punto 60).
40 Al riguardo, non è irrilevante il fatto che, nella relazione del 18 settembre 2000 della commissione giuridica e del mercato interno del Parlamento europeo sulla proposta del futuro regolamento Bruxelles I (documento definitivo A5‑0253/2000, emendamento 23 e motivazione), sia fatta menzione del dibattito relativo all’opportunità di aggiungere il requisito secondo cui i contratti stipulati con i consumatori devono essere stati conclusi a distanza nonché gli argomenti che hanno, invece, condotto infine a non adottare tale emendamento.
41 La nuova formulazione, meno restrittiva, del precedente articolo 13 della Convenzione di Bruxelles, così come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, si riflette del pari in accordi paralleli alla Convenzione di Bruxelles ed al regolamento Bruxelles I, segnatamente nell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della convenzione allegata alla decisione 2007/712/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 339, pag. 1).
42 In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione teleologica dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I, si deve osservare che l’inserimento di un requisito legato alla conclusione a distanza dei contratti stipulati con i consumatori sarebbe in conflitto con l’obiettivo perseguito da tale disposizione, nella sua nuova formulazione meno restrittiva, vale a dire quello della tutela dei consumatori, parti deboli del contratto.
43 In terzo luogo, per quanto riguarda la citata sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, la Corte ha dichiarato ai punti 86 e 87 della medesima, in risposta agli argomenti dedotti dalla società Hotel Alpenhof, secondo i quali l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I non potrebbe trovare applicazione considerato che il contratto con il consumatore era stato concluso in loco e non a distanza, che tali argomenti erano inconferenti nel caso di specie, giacché, nei fatti, la prenotazione della stanza d’albergo e la relativa conferma avevano avuto luogo a distanza.
44 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 36‑38 delle conclusioni relative alla causa in esame, si deve dichiarare che i punti 86 e 87 di detta sentenza rappresentano soltanto una risposta data alla Corte agli argomenti dedotti dalla società Hotel Alpenhof, senza che la loro portata possa essere estesa oltre le specifiche circostanze di tale controversia. Ne deriva che il requisito essenziale cui è subordinata l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I è quello legato all’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato di residenza del consumatore. Al riguardo, sia l’avvio di contatti a distanza, come avvenuto nel procedimento principale, sia la prenotazione di un bene o di un servizio a distanza o, a fortiori, la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore sono indizi di riconducibilità del contratto ad un’attività di tal genere.
45 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I dev’essere interpretato nel senso che non richiede che il contratto tra il consumatore ed il professionista sia stato concluso a distanza. Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non richiede che il contratto tra il consumatore ed il professionista sia stato concluso a distanza.

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