Corte di Cassazione Sezioni Unite n° 4077/2010 – illegittima l’ipoteca se iscritta per un credito inferiore ad € 8.000,00- 16.02.2010.-

Importantissima sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha stabilito che l’iscrizione ipotecaria effettuata dalla società di riscossione  è illegittima quando attuata in virtù di un credito inferiore all’importo di ottomila euro. In particolare la Suprema Corte ha precisato che:     rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro”. Pertanto, con l’intervento della Corte di cassazione a Sezioni Unite si chiude definitivamente il contrasto giurisprudenziale a favore dell’orientamento sorto con la nota sentenza del 2007, emessa dal Tribunale di Napoli, V Sez. Civile, Dott. Sensale.    

       

                                                           SENTENZA N° 4077/10  

                                                            REPUBBLICA ITALIANA

                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                   LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

                                                             SEZIONI UNITE CIVILI   

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.    Vincenzo Carbone Primo Presidente  
Dott.    Roberto Preden Presidente di sezione   
Dott.    Michele D’ Alonzo Consigliere
Dott.    Mario Finocchiaro Consigliere   
Dott.    Lucio Mazziotti di Celso Consigliere 
Dott.    Giuseppe Salmè Consigliere   
Dott.    Antonio Segreto Consigliere  
Dott.    Aniello Nappi Consigliere   
Dott.    Francesco Tirelli Cons.rel.  

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso proposto da: S.p.A Equitalia Polis, elettivamente domiciliata in Roma, via C. l, presso lo studio dell’avv. A. G., che la rappresenta e difende per procura in atti; – ricorrente
contro D. M. G., elettivamente domiciliato in Roma, via G. …, presso lo studio A. P., rappresentata e difesa per procura in atti dall’avv. A. M. – controricorrente
¬per la cassazione della sentenza n. 3770/2007, depositata dal Giudice di Pace di Castellammare di Stabia in data 25/6/2007.
OGGETTO: Opposizione all’esecuzione.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/2/2010 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli; Sentito l’avv. G..
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dotto Raffaele Ceniccolai
La Corte, rilevato che con atto di citazione notificato il 13/4/2007 alla spa Gest Line (oggi S.p.A Equitalia Polis), D. M. G. ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull’immobile di sua proprietà, sito in Castellammare di Stabia, via G. P.., asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 euro;
che nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione) , è passato all’esame del merito, all’esito del quale ha annullato l’iscrizione perché il credito garantito non arrivava agli 8. 000, 00 euro previsti come limite minimo dall’ art. 77 del DPR n. 602/1973 e succ. mod..;
che la spa Equitalia Pois ha impugnato l’anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 2, comma 1, letto e) bis del D. Lvo n. 546/1992 (nel testo in vigore dal 12/8/2006 per effetto della modifica introdotta dal DL n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d’iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’art. 77 del DPR n. 602/1973;
che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del DPR n. 602/1973, in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000, 00 euro solo per l’avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d’iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia;
che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che il D. M. ha notificato controricorso  con il quale ha sostenuto l’infondatezza e, ancor prima, l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, che rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l’entrata in vigore del D. Lvo n. 40/2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione;
che quest’ultima eccezione non può essere condivisa perché nel sistema all’ epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all’esecuzione potevano essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione;
che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all’art. 86 del DPR n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Casso 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d’iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d’imposte o tasse (C. Casso 2009/6594);
che nel ricorso introduttivo la spa Equitalia ha sostenuto che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perché riguardava la legittimità o meno di un’ ipoteca ex art. 77 del DPR n. 602/1973;
che nella memoria ex art. 378 cpc ha precisato che si era trattato di un’iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura tributaria, come del resto risultava dal documento n. 3 del fascicolo di primo grado del D. M.;
che tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in quanto nell’indicare il titolo del debito non pagato, utilizza l’espressione “totale tributi/entrate”, che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l’erroneità della pronuncia impugnata;
che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura tributaria del credito, va pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione ritenuta dal giudice a quo;
che il primo motivo del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d’altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna della spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge;

                                                                        P.Q.M.

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge. Roma, il 16 febbraio 2010 

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