Corte Costituzionale – giudizio di legittimità costituzionale – art. 126 bis C.d.S. -09.03.07 –

Sanzioni Amministrative

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Codice della strada – Patente a punti – Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente – Raddoppio del punteggio da decurtare – Denunciata disparita’ di trattamento fra cittadini che commettono la stessa infrazione nonche’ lamentata violazione del diritto di difesa – Eccezione di inammissibilita’ della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza – Reiezione. Circolazione stradale – Codice della strada – Patente a punti – Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente – Raddoppio del punteggio da decurtare – Denunciata violazione del diritto di difesa – Omessa motivazione in ordine al parametro costituzionale evocato – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, art. 24. Circolazione stradale – Codice della strada – Patente a punti – Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente – Raddoppio del punteggio da decurtare – Denunciata violazione del principio di eguaglianza – Esclusione – Manifesta infondatezza della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, art. 3. (GU n. 11 del 14-3-2007 )     






LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
 

  ha pronunciato la seguente

 
                              Ordinanza
 
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 126-bis del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada)  -  introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio
2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative e correttive del nuovo codice
della  strada,  a  norma  dell'art. 1,  comma 1, della legge 22 marzo
2001,  n. 85),  come  modificato  dal  decreto-legge  27 giugno 2003,
n. 151   (Modifiche   ed   integrazioni   al  codice  della  strada),
convertito,  con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 -,
promosso,  con  ordinanza del 10 gennaio 2006, dal Giudice di pace di
Padova  nel  procedimento civile vertente tra Rao Giordano e l'Unione
dei  comuni  di Padova sud, iscritta al n. 216 del registro ordinanze
2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª
serie speciale, dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che  il  Giudice  di  pace  di  Padova ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  24  della  Costituzione,  questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada) - introdotto
dall'art. 7   del   decreto   legislativo   15 gennaio   2002,   n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come
modificato  dal  decreto-legge  27  giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni  al codice della strada), convertito, con modificazioni,
nella  legge  1° agosto  2003,  n. 214  -,  "nella  parte di cui alla
tabella  allegata, relativa ai punteggi previsti dalla norma, laddove
dispone che "[...] i punti riportati nella presente tabella, per ogni
singola  violazione,  sono  raddoppiati  qualora  le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio"";
        che  l'incidente  di  costituzionalita'  -  come  precisa  il
rimettente  -  e'  sorto  nel giudizio avverso il verbale con cui, il
30 ottobre  2005,  la  "Polizia Locale dell'Unione comuni Padova Sud"
contestava  al  ricorrente  la violazione dell'art. 142, comma 9, del
codice della strada;
        che  il  giudice a quo osserva che il denunciato art. 126-bis
c.d.s.  stabilisce  che  "i  punti  da  "decurtare", per ogni singola
violazione,  siano  raddoppiati  qualora le violazioni siano commesse
entro  i primi 3 anni dal rilascio" e che, nella fattispecie, venendo
in rilievo la violazione dell'art. 142, comma 9, c.d.s., "che prevede
la decurtazione di 10 punti, punti che vengono raddoppiati solo per i
"neopatentati"",  il  ricorrente,  "che  ha  conseguito la patente di
categoria  B  il  10 agosto  2004",  verrebbe  "privato  di  tutto il
punteggio e quindi della patente";
        che,  ad  avviso  del  rimettente,  la disposizione censurata
determinerebbe  "una  palese disparita' di trattamento tra cittadini,
che  commettono  la  medesima  infrazione",  cosi' da contrastare con
l'art. 3 Cost.;
        che,  inoltre,  l'art. 3  Cost.  sarebbe violato anche per il
fatto  che,  mentre il comma 1-bis dello stesso art. 126-bis "dispone
che   qualora   vengano  accertate  piu'  violazioni  possono  essere
decurtati  un  massimo di 15 punti", in base alla norma denunciata il
"neopatentato  viene  invece  privato  della patente, nel caso che ci
occupa, per una sola violazione";
        che,  in punto di rilevanza della questione, il giudice a quo
sostiene che "l'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe la totale
perdita  del  punteggio, solo in forza di quanto previsto dalla norma
in esame";
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata;
        che,  quanto  all'inammissibilita', secondo la parte pubblica
intervenuta   il   rimettente  non  motiverebbe  adeguatamente  sulla
rilevanza del proposto incidente di costituzionalita';
        che,   nel   merito,  la  difesa  erariale  sostiene  che  la
disposizione   denunciata   e'   frutto   di   "scelte   di  politica
amministrativa"   riservate  alla  ragionevole  discrezionalita'  del
legislatore,  non  potendo  reputarsi  irragionevole, in un regime di
patente  a punti, la "comminatoria di una sanzione doppia per i primi
anni  di  guida", la quale mira ad indurre "coloro che sono dotati di
minore esperienza ad un comportamento particolarmente prudente".
    Considerato  che  e' denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della  Costituzione, l'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e
correttive  del  nuovo  codice  della  strada,  a  norma dell'art. 1,
comma 1,  della  legge  22 marzo  2001,  n. 85),  come modificato dal
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con  modificazioni, nella legge
1° agosto  2003, n. 214 -, "nella parte di cui alla tabella allegata,
relativa ai punteggi previsti dalla norma, laddove dispone che "[...]
i   punti   riportati   nella  presente  tabella,  per  ogni  singola
violazione,  sono  raddoppiati  qualora  le violazioni siano commesse
entro i primi tre anni dal rilascio"";
        che,  ad  avviso  del  rimettente,  la disposizione censurata
determinerebbe  "una  palese disparita' di trattamento tra cittadini,
che  commettono  la  medesima  infrazione",  cosi' da contrastare con
l'art. 3 Cost.;
        che,  inoltre,  l'art. 3  Cost.  sarebbe violato anche per il
fatto  che,  mentre il comma 1-bis dello stesso art. 126-bis "dispone
che   qualora   vengano  accertate  piu'  violazioni  possono  essere
decurtati  un  massimo di 15 punti", in base alla norma denunciata il
"neopatentato  viene  invece  privato  della patente, nel caso che ci
occupa, per una sola violazione";
        che   l'eccezione   di   inammissibilita'   per   difetto  di
motivazione  sulla  rilevanza,  sollevata  dalla difesa erariale, non
puo' trovare accoglimento;
        che,   difatti,   il   giudice   a   quo  descrive,  sia  pur
sinteticamente,  ma in modo sufficientemente adeguato, la fattispecie
sulla  quale  e' chiamato a giudicare, motivando altresi', in maniera
plausibile,   sull'applicabilita'   della   disposizione  denunciata,
asserendo  che  in  forza di quanto da essa previsto l'interessato, a
seguito  del  rigetto  del  ricorso,  "verrebbe  privato  di tutto il
punteggio e quindi della patente";
        che    la   questione   deve,   invece,   essere   dichiarata
manifestamente  inammissibile  in riferimento alla dedotta violazione
dell'art. 24 Cost., in quanto trattasi di parametro soltanto evocato,
senza  che  il  preteso  contrasto con esso della norma censurata sia
sorretto  da  qualsivoglia motivazione (ex plurimis, ordinanze n. 388
del 2006, n. 414 del 2005 e n. 197 del 2005);
        che,  quanto  alla  prospettata violazione dell'art. 3 Cost.,
articolata  in un duplice profilo di censura, deve rammentarsi che il
consolidato    orientamento    di   questa   Corte,   in   punto   di
discrezionalita'  legislativa  circa  l'individuazione delle condotte
punibili,  nonche'  sulla  scelta e la quantificazione delle relative
sanzioni,  e'  nel  senso  che  siffatta discrezionalita' puo' essere
censurata,  in sede di giudizio di costituzionalita', soltanto ove il
suo  esercizio  ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, cosi' da
confliggere  in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (da
ultimo, si vedano: sentenza n. 144 del 2005; ordinanze n. 169 e n. 45
del 2006);
        che,   nella  fattispecie  oggetto  di  scrutinio,  non  puo'
reputarsi  che  la  norma  denunciata  dal  rimettente  sia frutto di
esercizio arbitrario della discrezionalita' legislativa;
        che,  difatti,  la  censura  che  prospetta  la disparita' di
trattamento pone a raffronto situazioni eterogenee e cioe' quella del
conducente  che  abbia  conseguito la patente di guida da piu' di tre
anni  e  quella del conducente "neopatentato" (e cioe' chi la patente
l'abbia  conseguita  da  meno di tre anni), la' dove, in quest'ultimo
caso,   viene  in  rilievo,  secondo  una  valutazione  compiuta  dal
legislatore  in  base a dati di esperienza, l'elemento differenziante
della   minor   pratica   nella   guida,   che  appunto  richiede  al
"neopatentato"   una   ancor  maggiore  prudenza  nella  circolazione
stradale;
        che, del resto, a conferma di siffatta valutazione tipica del
legislatore, la stessa norma sanzionatoria rilevante nel caso oggetto
di  cognizione da parte del rimettente - e cioe' l'art. 142, comma 9,
c.d.s. che punisce l'eccesso di velocita' oltre i 40 km/h rispetto ai
limiti massimi - prevede che la sanzione accessoria della sospensione
della   patente   di   guida  sia  aggravata  proprio  in  danno  del
"neopatentato"  (da 3 a 6 mesi, in luogo della stessa sanzione da 1 a
3  mesi  applicabile agli altri conducenti); circostanza, questa, che
il giudice a quo non prende neppure in considerazione, sebbene assuma
rilievo indicativo circa l'orientamento legislativo nei confronti dei
"neopatentati";
        che  le  medesime considerazioni consentono di superare anche
il  profilo  di  censura  che  evoca,  ai  fini  di  un  giudizio  di
ragionevolezza,   il   raffronto   della   norma  denunciata  con  la
disposizione  del  comma 1-bis dello stesso art. 126-bis, secondo cui
ove "vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme
di   cui  al  comma 1"  -  e  cioe'  delle  norme  che  prevedono  la
decurtazione  dei  punti  -  "possono  essere decurtati un massimo di
quindici  punti",  precisando,  altresi',  che  le  "disposizioni del
presente  comma  non  si  applicano  nei  casi  in cui e' prevista la
sospensione o la revoca della patente";
        che,  anche  a  prescindere  dal  fatto che nell'ordinanza di
rimessione  non  si  motiva  adeguatamente  in  ordine  alla ritenuta
inapplicabilita'  al  "neopatentato"  del  concorso formale di cui al
comma 1-bis,  va  in  ogni caso osservato che il termine di raffronto
prescelto dal rimettente non risulta conferente;
        che, difatti, la decurtazione massima complessiva di 15 punti
stabilita  dalla prima parte della disposizione di cui al comma 1-bis
non   potrebbe   in   ogni  caso  trovare  applicazione  nell'ipotesi
sanzionata  dall'art. 142,  comma 9,  c.d.s.  -  e  cioe'  quella che
riguarda  il  giudizio  a  quo  -  giacche'  per  essa e' prevista la
sanzione della sospensione della patente di guida, la quale, in forza
di  quanto  previsto  nella  seconda  parte dello stesso comma 1-bis,
esclude l'applicazione della predetta regola della decurtazione di 15
punti  ed  impone  il  cumulo  materiale  del punteggio stabilito per
ciascuna violazione;
        che,  pertanto,  la  censura che evoca la lesione dell'art. 3
Cost.  deve  essere dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i
profili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
 

 

                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
  Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada) - introdotto
dall'art. 7   del   decreto   legislativo   15 gennaio   2002,   n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come
modificato  dal  decreto  legge  27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni  al codice della strada), convertito, con modificazioni,
nella  legge  1° agosto  2003,  n. 214  -,  sollevata, in riferimento
all'art. 24  della  Costituzione,  dal  Giudice di pace di Padova con
l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  del  predetto  art. 126-bis del decreto
legislativo  n. 285  del  1992,  sollevata, in riferimento all'art. 3
della  Costituzione,  dal  medesimo  Giudice di pace di Padova con la
stessa ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
 
Depositata in cancelleria il 9 marzo 2007.
 Il direttore della cancelleria: Di Paola
 

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