Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Codice della strada – Patente a punti – Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente – Raddoppio del punteggio da decurtare – Denunciata disparita’ di trattamento fra cittadini che commettono la stessa infrazione nonche’ lamentata violazione del diritto di difesa – Eccezione di inammissibilita’ della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza – Reiezione. Circolazione stradale – Codice della strada – Patente a punti – Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente – Raddoppio del punteggio da decurtare – Denunciata violazione del diritto di difesa – Omessa motivazione in ordine al parametro costituzionale evocato – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, art. 24. Circolazione stradale – Codice della strada – Patente a punti – Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente – Raddoppio del punteggio da decurtare – Denunciata violazione del principio di eguaglianza – Esclusione – Manifesta infondatezza della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, art. 3. (GU n. 11 del 14-3-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice
della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo
2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 -,
promosso, con ordinanza del 10 gennaio 2006, dal Giudice di pace di
Padova nel procedimento civile vertente tra Rao Giordano e l'Unione
dei comuni di Padova sud, iscritta al n. 216 del registro ordinanze
2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª
serie speciale, dell'anno 2006.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che il Giudice di pace di Padova ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto
dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come
modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni,
nella legge 1° agosto 2003, n. 214 -, "nella parte di cui alla
tabella allegata, relativa ai punteggi previsti dalla norma, laddove
dispone che "[...] i punti riportati nella presente tabella, per ogni
singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio"";
che l'incidente di costituzionalita' - come precisa il
rimettente - e' sorto nel giudizio avverso il verbale con cui, il
30 ottobre 2005, la "Polizia Locale dell'Unione comuni Padova Sud"
contestava al ricorrente la violazione dell'art. 142, comma 9, del
codice della strada;
che il giudice a quo osserva che il denunciato art. 126-bis
c.d.s. stabilisce che "i punti da "decurtare", per ogni singola
violazione, siano raddoppiati qualora le violazioni siano commesse
entro i primi 3 anni dal rilascio" e che, nella fattispecie, venendo
in rilievo la violazione dell'art. 142, comma 9, c.d.s., "che prevede
la decurtazione di 10 punti, punti che vengono raddoppiati solo per i
"neopatentati"", il ricorrente, "che ha conseguito la patente di
categoria B il 10 agosto 2004", verrebbe "privato di tutto il
punteggio e quindi della patente";
che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata
determinerebbe "una palese disparita' di trattamento tra cittadini,
che commettono la medesima infrazione", cosi' da contrastare con
l'art. 3 Cost.;
che, inoltre, l'art. 3 Cost. sarebbe violato anche per il
fatto che, mentre il comma 1-bis dello stesso art. 126-bis "dispone
che qualora vengano accertate piu' violazioni possono essere
decurtati un massimo di 15 punti", in base alla norma denunciata il
"neopatentato viene invece privato della patente, nel caso che ci
occupa, per una sola violazione";
che, in punto di rilevanza della questione, il giudice a quo
sostiene che "l'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe la totale
perdita del punteggio, solo in forza di quanto previsto dalla norma
in esame";
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata;
che, quanto all'inammissibilita', secondo la parte pubblica
intervenuta il rimettente non motiverebbe adeguatamente sulla
rilevanza del proposto incidente di costituzionalita';
che, nel merito, la difesa erariale sostiene che la
disposizione denunciata e' frutto di "scelte di politica
amministrativa" riservate alla ragionevole discrezionalita' del
legislatore, non potendo reputarsi irragionevole, in un regime di
patente a punti, la "comminatoria di una sanzione doppia per i primi
anni di guida", la quale mira ad indurre "coloro che sono dotati di
minore esperienza ad un comportamento particolarmente prudente".
Considerato che e' denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, l'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e
correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1,
comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge
1° agosto 2003, n. 214 -, "nella parte di cui alla tabella allegata,
relativa ai punteggi previsti dalla norma, laddove dispone che "[...]
i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola
violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse
entro i primi tre anni dal rilascio"";
che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata
determinerebbe "una palese disparita' di trattamento tra cittadini,
che commettono la medesima infrazione", cosi' da contrastare con
l'art. 3 Cost.;
che, inoltre, l'art. 3 Cost. sarebbe violato anche per il
fatto che, mentre il comma 1-bis dello stesso art. 126-bis "dispone
che qualora vengano accertate piu' violazioni possono essere
decurtati un massimo di 15 punti", in base alla norma denunciata il
"neopatentato viene invece privato della patente, nel caso che ci
occupa, per una sola violazione";
che l'eccezione di inammissibilita' per difetto di
motivazione sulla rilevanza, sollevata dalla difesa erariale, non
puo' trovare accoglimento;
che, difatti, il giudice a quo descrive, sia pur
sinteticamente, ma in modo sufficientemente adeguato, la fattispecie
sulla quale e' chiamato a giudicare, motivando altresi', in maniera
plausibile, sull'applicabilita' della disposizione denunciata,
asserendo che in forza di quanto da essa previsto l'interessato, a
seguito del rigetto del ricorso, "verrebbe privato di tutto il
punteggio e quindi della patente";
che la questione deve, invece, essere dichiarata
manifestamente inammissibile in riferimento alla dedotta violazione
dell'art. 24 Cost., in quanto trattasi di parametro soltanto evocato,
senza che il preteso contrasto con esso della norma censurata sia
sorretto da qualsivoglia motivazione (ex plurimis, ordinanze n. 388
del 2006, n. 414 del 2005 e n. 197 del 2005);
che, quanto alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost.,
articolata in un duplice profilo di censura, deve rammentarsi che il
consolidato orientamento di questa Corte, in punto di
discrezionalita' legislativa circa l'individuazione delle condotte
punibili, nonche' sulla scelta e la quantificazione delle relative
sanzioni, e' nel senso che siffatta discrezionalita' puo' essere
censurata, in sede di giudizio di costituzionalita', soltanto ove il
suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, cosi' da
confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (da
ultimo, si vedano: sentenza n. 144 del 2005; ordinanze n. 169 e n. 45
del 2006);
che, nella fattispecie oggetto di scrutinio, non puo'
reputarsi che la norma denunciata dal rimettente sia frutto di
esercizio arbitrario della discrezionalita' legislativa;
che, difatti, la censura che prospetta la disparita' di
trattamento pone a raffronto situazioni eterogenee e cioe' quella del
conducente che abbia conseguito la patente di guida da piu' di tre
anni e quella del conducente "neopatentato" (e cioe' chi la patente
l'abbia conseguita da meno di tre anni), la' dove, in quest'ultimo
caso, viene in rilievo, secondo una valutazione compiuta dal
legislatore in base a dati di esperienza, l'elemento differenziante
della minor pratica nella guida, che appunto richiede al
"neopatentato" una ancor maggiore prudenza nella circolazione
stradale;
che, del resto, a conferma di siffatta valutazione tipica del
legislatore, la stessa norma sanzionatoria rilevante nel caso oggetto
di cognizione da parte del rimettente - e cioe' l'art. 142, comma 9,
c.d.s. che punisce l'eccesso di velocita' oltre i 40 km/h rispetto ai
limiti massimi - prevede che la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida sia aggravata proprio in danno del
"neopatentato" (da 3 a 6 mesi, in luogo della stessa sanzione da 1 a
3 mesi applicabile agli altri conducenti); circostanza, questa, che
il giudice a quo non prende neppure in considerazione, sebbene assuma
rilievo indicativo circa l'orientamento legislativo nei confronti dei
"neopatentati";
che le medesime considerazioni consentono di superare anche
il profilo di censura che evoca, ai fini di un giudizio di
ragionevolezza, il raffronto della norma denunciata con la
disposizione del comma 1-bis dello stesso art. 126-bis, secondo cui
ove "vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme
di cui al comma 1" - e cioe' delle norme che prevedono la
decurtazione dei punti - "possono essere decurtati un massimo di
quindici punti", precisando, altresi', che le "disposizioni del
presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la
sospensione o la revoca della patente";
che, anche a prescindere dal fatto che nell'ordinanza di
rimessione non si motiva adeguatamente in ordine alla ritenuta
inapplicabilita' al "neopatentato" del concorso formale di cui al
comma 1-bis, va in ogni caso osservato che il termine di raffronto
prescelto dal rimettente non risulta conferente;
che, difatti, la decurtazione massima complessiva di 15 punti
stabilita dalla prima parte della disposizione di cui al comma 1-bis
non potrebbe in ogni caso trovare applicazione nell'ipotesi
sanzionata dall'art. 142, comma 9, c.d.s. - e cioe' quella che
riguarda il giudizio a quo - giacche' per essa e' prevista la
sanzione della sospensione della patente di guida, la quale, in forza
di quanto previsto nella seconda parte dello stesso comma 1-bis,
esclude l'applicazione della predetta regola della decurtazione di 15
punti ed impone il cumulo materiale del punteggio stabilito per
ciascuna violazione;
che, pertanto, la censura che evoca la lesione dell'art. 3
Cost. deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i
profili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto
dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come
modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni,
nella legge 1° agosto 2003, n. 214 -, sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Padova con
l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale del predetto art. 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal medesimo Giudice di pace di Padova con la
stessa ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Maddalena
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 marzo 2007.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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