Corte di Cassazione – Sezioni unite civili -Radiazione per l’avvocato che altera un atto giudiziario –

Scatta la radiazione per l’avvocato che sottragga dalla cancelleria del tribunale, alteri o tenti di sopprimere un atto giudiziario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, a Sezioni unite, con la  Sentenza 31 ottobre 2012 n. 18701/2012, rigettando il ricorso del legale contro la decisione del Consiglio nazionale forense. 
Bocciata la doglianza della difesa dell’avvocato secondo cui si sarebbe dovuto tener conto, anche sul piano della valutazione dei requisiti soggettivi della condotta dell’agente, dei benefici e trattamenti di favore che seguono una sentenza di applicazione della pena su richiesta (attenuanti generiche ecc), come nel caso di specie.  Per la Suprema corte però la sentenza vale solo ai fini della ricostruzione del fatto mentre non ha alcuna efficacia sul piano della valutazione del comportamento che è e resta una prerogativa del giudice disciplinare. Che infatti ne ha valutato la gravità sotto il profilo dell’offensività “in relazione ai principi supremi della giustizia e lealtà processuale, alla dignità, prestigio e decoro della stessa professionista, della collega coinvolta nella produzione in giudizio della sentenza falsa, alla lealtà dovuta nei confronti degli altri professionisti”. Infatti, tutte queste valutazioni attengono a valori diversi dai beni protetti dalle norme penali e dunque non possono essere censurati con il richiamo a quelle. 
Neppure conta il fatto che il giudice disciplinare nella motivazione abbia commesso un errore di diritto sostenendo che la radiazione sarebbe nei fatti una misura meno grave della cancellazione in quanto non esclude la reiscrizione all’albo, mentre la cancellazione no. Così non è, tuttavia l’errore non giustifica la cassazione della decisione essendo invece ben chiara la volontà di irrogare la sanzione più grave, così come del resto è stato fatto nonostante l’errore ricostruttivo.

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