Corte di Cassazione Ordinanza n. 951/2020 – ripartizione spese in caso di risarcimento danni causati da infiltrazioni – 17.01.2020. –

Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in esame, ha ribadito che “questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che, in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio”.

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

SEZIONE II

ORDINANZA N. 951 ANNO 2020

 

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 17/01/2020

ORDINANZA

sul ricorso 15126-2015 proposto da:

D.G.MARIA I.., elettivamente domiciliata in ROMA, V…, presso lo studio dell’avvocato G. A., rappresentata e difesa dall’avvocato P. P.;

– ricorrente –

contro

R. E., rappresentata e difesa dall’avvocato G. A.;

– controricorrente –

nonchè contro

D. N. A., ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, D..;

– intimati

 

avverso la sentenza n. 1306/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

ritenuto, per quel che rileva in questa sede, che la vicenda al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, riformata la sentenza di primo grado, accolto l’appello principale di M. I.D. e quello incidentale di E. R., condannò il Condominio di via .. di Napoli e la D. a corrispondere alla R. la complessiva somma di C 4.187,03, oltre rivalutazione e interessi, ponendone 2/3 a carico del condominio e 1/3 a carico della D.;

– purgata la narrazione delle vicende di primo e secondo grado che oramai hanno perso d’attualità è bastevole osservare che la condanna afferiva al risarcimento del danno procurato all’interno dell’abitazione, di proprietà della Del Giudice e condotto in locazione dalla R., da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla terrazza di copertura dell’edificio condominiale, di proprietà esclusiva della D.;

– M. D. ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e degli intimati resiste con controricorso, anch’esso ulteriormente illustrato da memoria, la R.;

– con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1126, 1130, 1131, 1578, 1585, co. 2, 2043 e 2051 cod. civ. e degli artt. 81, 91, 111, 279, 323 e 362 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché  insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio», in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.;

– questa, in sintesi, liberata l’esposizione dal sovrabbondante e non pertinente richiamo a larga parte della congerie di norme sopra riportate e dalla denunzia di un vizio motivazionale non previsto dalla legge: – la ricorrente afferma che dei danni derivanti dal lastrico solare, senza che rilevi la circostanza che di esso ne sia proprietaria esclusiva la medesima, deve essere chiamato a rispondere il solo condominio;

considerato che la doglianza è destituita di giuridico fondamento:

a) questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che, in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio (sentenza n. 9449 del 10/05/2016, Rv. 639821; conf., Sez. 2, n. 3239, 7/2/2017);

b) in secondo luogo il locatore (nella specie la ricorrente) deve mantenere la cosa locata «in istato da servire all’uso convenuto» (art. 1574, n. 2, cod. civ.) e, pertanto, la D., fermi i suoi rapporti col condominio, restava obbligata nei confronti della conduttrice;

ritenuto che con il secondo motivo, dipendente dal primo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1126, 1130. 1131, 1134, 1218, 1453, 1455, 1576, n. 2, 1585, co. 2, 2043, 2051 cod. civ. e 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nonché, anche in questo caso, «insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio», in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., affermandosi che «nessuna soccombenza poteva essere ascritta alla proprietaria del terrazzo, priva di legittimazione passiva rispetto all’azione della locataria»; considerato che il motivo, anche in questo caso, appesantito dall’evocazione di una pluralità di disposizioni normative non pertinenti e dal richiamo a un vizio motivazionale non previsto dalla legge, resta travolto (assorbimento improprio) dal rigetto del primo;

considerato che il terzo motivo, forse dovuto a un refuso, riguardando altro (assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e potere di annullamento amministrativo dell’atto di assegnazione), risulta inammissibile per assoluta impertinenza, non potendo supplire a tardiva emenda la giustificazione offerta con la memoria;

considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo; considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 9 ottobre 2019

Il Presidente

Felice Manna

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