Corte di Cassazione n° 8295 – nota spese – liquidazione delle spese da parte del Giudice in misura inferiore a quelle richieste -onere di adeguata motivazione – 03.04.07.-

In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma del richiamato art. 24. Nella specie, il giudice di appello,  ha liquidato liquidato diritti ed onorari inferiori a quanto richiesto in nota spese, senza indicare i criteri adottati nella liquidazione ed i motivi in base ai quali ha ritenuto di escludere talune voci e comunque di ridurre gli importi richiesti. In tal modo la Corte territoriale non si è attenuta ai principi di diritto innanzi esposti.    

                                                             CORTE DI CASSAZIONE 

                                                                   
                                                                  


                                                      
                                                       Sentenza 3 aprile 2007, n. 8295
     

 

                                                       
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   

 
La domanda proposta da M.M. per il pagamento sia della indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1995, in relazione ad un maggior numero di giornate lavorate in luogo di quelle riconosciutele dall’Inps, sia della differenza dell’assegno per il nucleo familiare ad agli accessori del credito, rigettata in primo grado, era accolta dalla Corte d’appello di Salerno con sentenza depositata il 10 settembre 2004. 
La Corte territoriale compensava per metà le spese del doppio grado di giudizio, liquidandole, per intero e per ciascun grado, in complessivi euro 516,00, di cui euro 250,00 per onorari, con attribuzione all’avv. F.A., antistatario. 
Di questa sentenza la M. ha domandato la cassazione con ricorso basato su un motivo.
L’Inps ha depositato procura al difensore.  
 
                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’articolo unico della l. 7 novembre 1957, n. 1051, della tariffa adottata con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993 e del 29 settembre 1994, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, tabella B), dell’art. 15 di detto d.m., nonché violazione e falsa applicazione del principio di inderogabilità degli onorari minimi di avvocato di cui all’art. 24 l. 794/1942.
Erroneamente il giudice del gravame ha proceduto alla globale determinazione, inferiore a quella esposta nelle note spese, dei diritti di procuratore e dell’onorario di avvocato, così venendo meno all’onere della motivazione in ordine alla eliminazione o riduzione delle voci indicate e non consentendo di verificare alla parte l’accertamento della conformità della liquidazione effettuata a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei minimi tariffari.
Aggiunge che malgrado la espressa richiesta non era stata riconosciuta la maggiorazione del dieci per cento per rimborso spese generali, ai sensi dell’art. 15 d.m. 5 ottobre 1994.
 

Il ricorso è fondato.
 
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di liquidazione di spese processuali (v., fra le numerose sentenze, la 13085/2006, la 8158/2003, la 11483/2002, la 5005/1999, la 10864/1998), il giudice che riduca l’ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l’obbligo d’indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l’inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall’art. 24 l. 794/1942. 
I
n presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice, infatti, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma del richiamato art. 24. 
Nella specie, il giudice di appello, dopo aver compensato per metà le spese di lite, a fronte delle note specifiche allegate, ove erano state specificate le voci dei diritti e gli onorari, rispettivamente in euro 766,91 e in euro 415,77 per il giudizio di primo grado, e in euro 952,15 e in euro 785,00 per quello di appello, ha liquidato per intero e per ciascun grado euro 516,00, di cui euro 250,00 per onorari, senza indicare i criteri adottati nella liquidazione ed i motivi in base ai quali ha ritenuto di escludere talune voci e comunque di ridurre gli importi richiesti. In tal modo la Corte territoriale non si è attenuta ai principi di diritto innanzi esposti.
 Relativamente alla statuizione di liquidazione delle spese processuali la sentenza impugnata deve essere cassata e, non ricorrendo le condizioni per decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa va rinviata, per nuovo esame, alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, che – uniformandosi al principio di diritto “Il giudice, nel procedere alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato indicati nella relativa nota specifica, deve dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci che effettua” – dovrà determinare le competenze di procuratore e gli onorari che, in relazione alle note spese già prodotte dall’appellante, risultino dovuti per l’attività espletata. Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio di legittimità.   

                                                                      P.Q.M.
   

La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione

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