Corte di Cassazione n° 1085 – cartella esattoriale – omessa indicazione del termine per proporre opposizione e dell’Autorità competente a decidere sulla stessa – 18.01.07

Sanzioni Amministrative

Corte di Cassazione n° 1085 – cartella esattoriale -omessa indicazione del termine per proporre opposizione e dell’Autorità competente a decidere sulla stessa –  18.01.07La Suprema Corte, nella sentenza in oggetto, ribadisce il principio costantemente affermato secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, l’omessa indicazione nella ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella esattoriale) del termine per proporre l’opposizione e dell’autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, impedisce la decadenza del diritto di proporre opposizione (tra le tante, sentenze 29/10/2004 n. 21001; 6/3/2003 n. 3340; 25/7/2000 n. 9725). Nel caso di specie, infatti,  nella cartella esattoriale opposta dal ricorrente  manca l’indicazione del termine previsto a pena di decadenza per proporre opposizione e dell’autorità competente a decidere sulla stessa. Al riguardo nella detta cartella si fa solo presente che “le modalità ed i termini di impugnativa potranno essere richiesti direttamente all’Ente creditore”.    

                                      
                             Cassazione civile , sez. II, 18 gennaio 2007 , n. 1085                  

                                                      
                                              
                                        
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                                         

                                                      
                                                SEZIONE SECONDA CIVILE  

                     

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:             
 
Dott. PONTORIERI          Franco                     Presidente  
 
Dott. BOGNANNI           Salvatore                  Consigliere 
 
Dott. EBNER              Vittorio Glauco            Consigliere   
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio                 rel. Consigliere   
Dott. BERTUZZI           Mario                      Consigliere   
ha pronunciato la seguente:                                                               sentenza                               
       
 
sul ricorso proposto da:     A.G., elettivamente domiciliato in ROMA  P.ZZA  CAVOUR,  presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall’avvocato PICERNI GIUSEPPE,giusta delega in atti;                                                                                          – ricorrente –         
     
                
 
contro                               
COMUNE DI ROSA’ POLIZIA URBANA, UNIRISCOSSIONI SPA;     
             
                                                                                     – intimati –

avverso  la  sentenza n. 433/03 del Giudice di pace  di  BASSANO  DEL
GRAPPA, depositata il 26/06/03;                                     
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del22/11/06 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;           
 
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.RUSSO  Libertino  Alberto, che ha concluso per l’accoglimento  del  2motivo del ricorso.         
                                         
                   
                                                                         Fatto  

A.G. conveniva in giudizio il Comune di Rosa e la s.p.a. Uniriscossioni chiedendo l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS) per un importo di Euro 8.230,82 a titolo di sanzioni amministrative per violazione delle norme urbanistiche.
I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza 26/6/2003 il giudice di pace di Bassano del Grappa dichiarava inammissibile l’opposizione perchè proposta con atto depositato in cancelleria il 25/2/2003, ossia oltre il termine (di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22) di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 17/1/2003.
La cassazione della detta sentenza è stata chiesta da A. G. con ricorso affidato a due motivi.
Gli intimati Comune di Rosa e s.p.a. Uniriscossioni non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.  
 Diritto  
Con il secondo motivo di ricorso – da esaminare in via preliminare per il suo carattere assorbente ove ritenuto fondato – A. G. denuncia violazione della L. n. 141 del 1990, art. 3 secondo cui “ogni atto notificato al destinatario deve indicare il termine e l’Autorità a cui è possibile ricorrere”.
Ad avviso del ricorrente dalla violazione della citata norma derivano effetti sull’individuazione del termine per la proposizione del ricorso e sulla ritualità del ricorso pur se notificato oltre il termine decadenziale previsto e ciò per la scusabilità dell’errore commesso dal ricorrente. Nella specie la cartella esattoriale opposta è priva della data entro cui proporre ricorso e dell’indicazione dell’Autorità competente a riceverlo.
Il motivo è palesemente fondato atteso che il giudice di pace si è posto in netto ed insanabile contrasto con il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, l’omessa indicazione nella ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella esattoriale) del termine per proporre l’opposizione e dell’autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, impedisce la decadenza del diritto di proporre opposizione (tra le tante, sentenze 29/10/2004 n. 21001; 6/3/2003 n. 3340; 25/7/2000 n. 9725).
Nella specie nella cartella esattoriale opposta dal ricorrente (la cui lettura è consentita attesa la natura, in procedendo, del vizio denunciato) manca l’indicazione del termine previsto a pena di decadenza per proporre opposizione e dell’autorità competente a decidere sulla stessa.
Al riguardo nella detta cartella si fa solo presente che “le modalità ed i termini di impugnativa potranno essere richiesti direttamente all’Ente creditore”.
L’accoglimento del secondo motivo del ricorso comporta l’assorbimento del primo con il quale il ricorrente prospetta questioni concernenti il merito dell’opposizione e delle quali si dovrà eventualmente occupare il giudice del rinvio.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al giudice di pace di Vicenza il quale la riesaminerà attenendosi al principio di diritto sopra esposto ai fini dell’individuazione del termine iniziale per proporre opposizione.
Il designato giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
   

                                                                            P.Q.M.
  

la Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice di pace di Vicenza.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2007

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