Corte di Cassazione n° 724/2010 – estratto ruolo –impugnabilità – 19.01.2010. –

“L’articolo 19 del sopra citato decreto legislativo prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo. Tale precisazione rende del tutto evidente che l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo che atro non è che una riproduzione di una parte del ruolo. Peraltro come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso il ruolo formato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 28 novembre 1980 n. 787, è proposto inviando preventivamente l’originale al centro di servizio e depositando un altro esemplare nella segreteria della Commissione Tributaria. L’invio dell’originale ha una funzione meramente deflattiva del contenzioso, e non anche di tutela del diritto di difesa ed al contraddittorio dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza dell’ammissibilità del ricorso, tempestivamente notificato all’Ufficio, pur in mancanza di tale adempimento preventivo” (Cass. 31.03.2008 n. 8206)”   

                                                            REPUBBLICA ITALIANA

                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                  LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE 

                                                             SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dai magistrati:
DOTT. MIANI CANEVARI FABRIZIO – PRESIDENTE DOTT. D’ALONZO MICHELE – CONSIGLIERE DOTT. BERNARDI SERGIO – CONSIGLIERE DOTT. POllCHETTI RENATO- CONSIGLIERE RELATORE DOTT. MARINUCCI GIUSEPPE – CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente                                                

                                                            SENTENZA n° 724/2010 


nel ricorso proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma Via dei Portoghesi n. 12 domicilia
Contro S.N.C. A. B. di A. B. e C. in liquidazione in persona del legale rappresentante A. B., rappresentata e difesa dagli Avvocati F. C.e M. C., ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via B. .. n. .., come da procura a margine del controricorso avverso la sentenza n. 41/1/2005 pronunciata dalla Sezione prima della Commissione Tributaria Regionale di Milano pronunciata l’ 1.3.2005 e depositata il 16.3.2005;
udita la relazione del Consigliere Renato Polichetti; lette le conclusioni scritte del P. G. Giampaolo Leccisi che ha chiesto il rigetto del ricorso per essere lo stesso manifestamente infondato.
Considerato quanto segue In data 28.11.2000 veniva notificato ai soci della A. B. S.n.c. l’estratto ruolo n. partita …. relativo a ritenute alla fonte per l’anno 1992.
Avverso il suddetto estratto ruolo la società proponeva ricorso lamentando l’illegittimità della notifica dell’iscrizione a ruolo in quanto non effettuata secondo la procedura prevista dalla legge ed in particolare per l’omessa notifica della cartella di pagamento.
Veniva inoltre rilevato la nullità dell’atto impugnato per inesistenza dei requisiti essenziali e carenza di motivazione, nonché la tardività dello stesso perché notificato oltre i termini di decadenza previsti dalla legge.
Si costituiva in giudizio l’ESATRI S.p.A. eccependo di avere notificato la cartella recante l’iscrizione a ruolo oggetto dell’impugnazione il 21.9.1998.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso della contribuente dichiarando la nullità dell’atto per difetto di notifica dell’atto principale, e respingendo quindi le eccezioni di controparte circa l’avvenuta prevìa notifica della cartella di pagamento in quanto l’ESATRI aveva
prodotto la fotocopia della cartella mancante, però, delle firme sia del  notificatore sia del consegnatario; rilevando, inoltre, che la cartella era stata notificata in via dei G…. …, anziché presso la sede sociale di via S… n. 7 Milano.
La suddetta sentenza veniva appellata presso la Commissione Tributaria Regionale di Milano dall’Agenzia delle Entrate di Milano, sostenendo l’improcedibilità del ricorso per inosservanza della procedura prevista dall’art. 10 del D.P.R. 787/1980 e l’inammissibilità dello stesso per violazione dell’art. 19 del Decreto legislativo 546/1992.
Nessuna impugnazione veniva proposta dall’ESATRI S.p.A. la quale prestava acquiescenza alla decisione del giudice di primo grado.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza oggetto del presente ricorso rigettava l’appello.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso innanzi a questa Corte l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi che verranno di seguito esaminati.
Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 19 commi primo e terzo del Decreto legislativo 546/1992, in base in quanto la suddetta norma non consentirebbe l’impugnazione dell’estratto di ruolo.
Il motivo è infondato.
L’articolo 19 del sopra citato decreto legislativo prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo. Tale precisazione rende del tutto evidente che l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo che atro non è che una riproduzione di una parte del ruolo. Peraltro come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso il ruolo formato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 28 novembre 1980 n. 787, è proposto inviando preventivamente l’originale al centro di servizio e depositando un altro esemplare nella segreteria della commissione tributaria. L’invio dell’originale ha una funzione meramente deflattiva del contenzioso, e non anche di tutela del diritto di difesa ed al contraddittorio dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza dell’ammissibilità del ricorso, tempestivamente notificato all’Ufficio, pur in mancanza di tale adempimento preventivo” (Cass. 31.03.2008 n. 8206).
Inoltre costituisce circostanza pacifica e comunque non contestata dal ricorrente che la notifica della cartella esattoriale è stata dichiarata nulla sia dai giudici di prime cure che dalla Commissione Tributaria Regionale per mancanza delle firme sia del messo notificatore che del consegnatario.
Al riguardo è stato stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’alto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, de d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare sola sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa.”(Cass. SS.U. 4.3.2008 n. 5791).
Il secondo motivo si basa esclusivamente sulla ritenuta violazione o falsa applicazione dell’art. 10 D. P . R. 28. 11 . 1 980 n. 787. Violazione che viceversa è insussistente sulla base della sopra richiamata giurisprudenza di questa Corte.
Attesa la natura del contenzioso sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

                                                                         P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.6.2009.
Depositata in cancelleria il  19.01.2010.

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