Corte Costituzionale Sentenza n° 98 – – appellabilità delle sentenze aventi ad oggetto ordinanze ingiunzione – 11.04.08. –

Sanzioni Amministrative

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Delegazione legislativa – Sindacabilita’ – Criteri. – Costituzione, art. 76. Procedimento civile – Impugnazioni – Previsione ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006 dell’appellabilita’ delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa – Denunciato eccesso di delega, per estraneita’ all’oggetto della delega conferita al Governo con la legge n. 80 del 2005 – Esclusione – Non fondatezza delle questioni. – D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lettera b). – Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1. (GU n. 17 del 16-4-2008 )    

                                          
                                                        LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente   

Il controllo della conformita’ della norma delegata alla norma delegante, secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l’uno, relativo alla norma che determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega; l’altro, relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi (tra le piu’ recenti, sentenze n. 340, n. 170 e n. 50 del 2007).
Relativamente al primo di essi, va ribadito che il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge-delega ed i relativi principi e criteri direttivi, nonche’ delle finalita’ che la ispirano, verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della medesima (sentenze n. 341 del 2007; n. 426 del 2006; n. 285 del 2006).
I principi posti dal legislatore delegante costituiscono poi non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata; e tali disposizioni devono essere lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi (sentenza n. 96 del 2001), i quali, a loro volta, vanno interpretati alla luce della ratio della legge delega (sentenze n. 413 del 2002; n. 307 del 2002; n. 290 del 2001).
Peraltro, come questa Corte ha anche affermato, la varieta’ delle materie riguardo alle quali si puo’ ricorrere alla delega legislativa comporta che neppure e’ possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di “principi e criteri direttivi”, quindi «il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non e’ certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose» (sentenze n. 340 del 2007; n. 250 del 1991). Relativamente al secondo dei suindicati processi ermeneutici, va confermato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la delega legislativa non esclude ogni discrezionalita’ del legislatore delegato, che puo’ essere piu’ o meno ampia, in relazione al grado di specificita’ dei criteri fissati nella legge delega (ordinanze n. 213 del 2005; n. 490 del 2000).
Pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali – piu’ o meno ampi – margini di discrezionalita’, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (sentenze n. 199 del 2003; n. 503 del 2003). L’art. 76 Cost. non osta, infatti, all’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, poiche’ deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo; dunque, nell’attuazione della delega e’ possibile valutare le situazioni giuridiche da regolamentare ed effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attivita’ di riempimento che lega i due livelli normativi (sentenze n. 163 del 2000; n. 198 del 1998; ordinanza n. 213 del 2005). 3.2.

– Posti siffatti principi, occorre osservare che la delega dell’art. 1 della legge n. 80 del 2005 ha avuto ad oggetto l’emanazione di un decreto legislativo «recante modificazioni al codice di procedura civile», con il quale il Governo avrebbe dovuto provvedere anche a «realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti» (comma 2), nell’osservanza, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi: «disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica» (comma 3, lettera a); «revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega» (comma 4).
La corretta interpretazione di dette norme deve tenere conto del complessivo contesto esistente alla data della loro emanazione, caratterizzato, tra l’altro, dalla presentazione, nella stessa legislatura, di un disegno di legge (n. 4578/C, presentato il 19 dicembre 2003), che aveva quale obiettivo espresso quello di «recuperare la dimensione nomofilattica» della Corte suprema di cassazione, «schiacciata da un carico di ricorsi eccessivo», la cui rivitalizzazione richiedeva appunto una riduzione del novero delle sentenze non appellabili, quindi immediatamente ricorribili per cassazione.
La configurazione dell’appello come «filtro» al ricorso per cassazione, l’esigenza e l’auspicio della sua introduzione, costituivano, peraltro, alla data di approvazione della legge delega, un obiettivo largamente condiviso, al punto che, all’esito di un dibattito ultradecennale sulla Corte suprema di cassazione, l’espressione «disciplina del processo in funzione nomofilattica», nell’accezione comune ed in quella tecnico-giuridica, ha finito con l’assumere il significato anche di rafforzamento di detta funzione.
Di questo contesto, da’ conto anche la Relazione ministeriale allo schema di decreto-delegato, correttamente esplicitando sul punto che «il recupero e la valorizzazione della funzione nomofilattica della Corte – che costituisce il principio orientatore della delega – […] non puo’ non passare attraverso una razionalizzazione delle attivita’ della Corte e delle ipotesi di intervento della stessa attualmente contemplate dall’ordinamento», e cioe’ anche attraverso un riduzione dei casi di inappellabilita’ delle sentenze, «al fine di evitare che il giudizio di diritto, e dunque l’esercizio della funzione nomofilattica, vengano inquinati da impropri elementi di fatto, riversati sulla Corte proprio a causa dell’assenza del filtro intermedio».
Lo scopo di disciplinare il processo di legittimita’ in funzione nomofilattica, alla luce del significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di detta funzione, costituisce pertanto una direttiva ermeneutica che deve presiedere all’interpretazione del contenuto della delega e che rende chiara la facolta’ del legislatore delegato di ridurre i casi di immediata ricorribilita’ per cassazione delle sentenze, mediante l’introduzione dell’appello quale «filtro».
Alla luce di questa direttiva, la norma che ha attribuito al legislatore delegato il potere di «revisionare la formulazione letterale […] delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investite dai principi di delega» (art. 1, comma 4, della legge n. 80 del 2005) neppure puo’ essere riferita soltanto ad interventi di mero carattere lessicale e sintattico, risultando invece espressiva della facolta’ di introdurre modifiche anche a norme non collocate nel codice di rito civile se, come e’ accaduto per la disposizione censurata, siano coerenti con la finalita’ della legge-delega.
Le considerazioni che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e’ strutturato come giudizio di accertamento sul fondamento della pretesa sanzionatoria;
che il sindacato svolto in sede di legittimita’, in relazione ai soli vizi denunciabili con il ricorso per cassazione, e’ piu’ limitato, comunque diverso, rispetto a quello possibile al giudice del merito nella fase di gravame; e che l’ordinamento prevedeva gia’ casi di impugnabilita’ con l’appello delle sentenze che decidono un’opposizione a sanzione amministrativa (in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 689 del 1981), rendono infine palese l’impossibilita’ di invocare una asserita «logica di sistema» a conforto di una interpretazione restrittiva della legge-delega. Per questi motivi 

                                                         LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all’art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia e dalla Corte d’appello di Brescia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008. Il Presidente: Bile
Il redattore: Tesauro
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l’11 aprile 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola  

Potrebbero interessarti anche...