Corte di Cassazione n° 6385 – sanzioni amministrative – ordinanza del Giudice di Pace adottata inaudita altera parte – ricorso in Cassazione – necessaria integrazione del contraddittorio – 19.03.07.

Il giudice di Pace di Palermo dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione proposta avverso un verbale di contestazione. L’opponente proponeva ricorso in Cassazione, ma non provvedeva a notificarlo alla controparte. In caso di proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’ opposizione a provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa (nella specie trattavasi di verbale di contestazione di infrazione al codice della strada), adottata “in limine litis”, prima cioè della notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, è comunque necessaria l’instaurazione del contraddittorio, in sede di gravame, nei confronti del soggetto che si era inteso convenire con la detta opposizione. Il ricorso per cassazione proposto senza che il ricorrente provveda alla sua notificazione nei confronti della controparte legittimata deve essere dichiarato inammissibile, come pure deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avanzato dallo stesso opponente personalmente.   


                                                 
                                                          Corte di Cassazione Civile

                                                    Sezione II, 19 marzo 2007, n. 6385

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.  

                                                                 FATTO E DIRITTO 
 

Rilevato che J. A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 29.4.05 con la quale il G.d.P. di Palermo ne ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta avverso verbale di contestazione n. 1235 (o /125) 286794/05 08 2004 247994 redatto nei suoi confronti dalla polstrada;
Rilevato che il detto ricorso non risulta notificato ad alcuno; 
Rilevato che il principio generale in materia d’impugnazioni, per il quale le stesse vanno proposte mediante atto notificato alla controparte nei termini di legge, non trova deroga in materia d’impugnazione, con ricorso per cassazione, del provvedimento d’inammissibilità dell’opposizione, proposta a norma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, adottato dal giudice inaudita altera parte, prima cioè della notificazione ad essa del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, in quanto la legittimità di tale provvedimento, riguardando entrambe le parti del giudizio promosso con il ricorso in opposizione, impone l’instaurazione del contraddittorio, in sede di gravame, nei confronti del soggetto che si era inteso convenire con la detta opposizione, tale soggetto essendo la parte interessata a contraddire nel giudizio d’impugnazione al fine di fare valere le proprie ragioni; 
Rilevato che, ove l’opponente non intenda accettare il provvedimento adottato dal G. d. P. inaudita altera parte, la legittimità di tale provvedimento, riguardando entrambe le parti del giudizio che con il ricorso in opposizione si era inteso promuovere, impone l’instaurazione del contraddittorio, in sede di gravame, nei confronti del soggetto che era stato convenuto con l’opposizione, tale soggetto essendo la parte interessata a contraddire nel giudizio di impugnazione al fine di fare valere le proprie ragioni, onde la notifica ad esso del ricorso per cassazione nei termini di legge costituisce presupposto ineludibile per l’ammissibilità del ricorso per cassazione; 
Rilevato che, inoltre, il ricorrente ha proposto personalmente l’impugnazione, mentre tale facoltà, riconosciuta ex lege nel giudizio di merito innanzi al G.d.P. non è estensibile ai giudizi d’impugnazione; 
Ritenuto che, pertanto, non avendo, nel caso di specie, il ricorrente provveduto alla notifica del ricorso e questo avendo proposto personalmente il ricorso in esame debba essere dichiarato inammissibile; Ritenuto non doversi provvedere sulle spese non essendovi controparte in giudizio; 
LA CORTE  dichiara inammissibile il ricorso. 
Così deciso in Camera di Consiglio il 23.02.2007. 
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2007  

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