Corte di Cassazione n° 5774/08 – sanzioni amministrative – autovelox –contestazione immediata – 03.03.08. –

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, ha ribadito: ” la giurisprudenza di questa Corte è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poichè l’utilizzazione di apparecchiature diverse, come appunto l'”autovelox”, rientra di per se tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata (v., tra le tante, Cass. 17 marzo 2005 n. 5861 e 4 maggio 2006 n. 10253).”       

                                                 CORTE DI CASSAZIONE 

                                       Sentenza n. 5774 del 3 marzo 2008    

                                               Svolgimento del processo  

S.F. ha impugnato, davanti al Giudice di pace di Biella, il verbale della Polizia Municipale di … con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 9, accertata mediante un apparecchio “autovelox”.  
Il Comune di … si è costituito in giudizio, contrastando l’opposizione.  
Con sentenza del 26 febbraio 2004 il ricorso è stato accolto, essendosi ritenuto tra l’altro che la mancanza di contestazione immediata, come aveva dedotto parte attrice, inficiasse la legittimità del procedimento sanzionatorio, non potendo considerarsi giustificata dalle modalità con cui la violazione era stata accertata.  
Il Comune di … ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.  
S.F. non ha spiegato attività difensiva in sede di legittimità.  

                                                     Motivi della decisione
 

Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi il giudice “a quo” pronunciato su eccezioni mai proposte da parte opponente e non rilevabili d’ufficio.
  La doglianza è fondata in quanto effettivamente nell’atto di opposizione il S. non aveva richiesto l’accertamento della competenza della Polizia Municipale del Comune a procedere alla rilevazione di infrazioni sulla strada statale Biella-Vercelli,non aveva eccepito l’irregolarità della notifica del verbale,del resto ritualmente avvenuta nei termini di legge l’8 luglio 2003, e nulla aveva rilevato in merito all’illeggibilità della targa dell’autoveicolo e alla conseguente incertezza dell’identità dello stesso. L’impugnata sentenza va pertanto su tali punti cassata.  
Con il primo motivo il ricorrente lamenta poi che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto che nella specie fosse possibile e quindi doverosa la contestazione immediata della violazione, consentendo l’apparecchiatura impiegata l’accertamento dell’illecito immediatamente e non in tempo successivo.  
Il motivo è fondato e va pertanto accolto.
Con riferimento alla disciplina della materia applicabile nella specie la giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non vi è ragione di discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo delle norme delle quali costituisce applicazione – è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poichè l’utilizzazione di apparecchiature diverse, come appunto l'”autovelox”, rientra di per se tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata (v., tra le tante, Cass. 17 marzo 2005 n. 5861 e 4 maggio 2006 n. 10253).
  
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque anche su tale punto cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione proposta.  
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.  

                                                               P.Q.M.
  

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da S. F.. Compensa le spese dell’intero giudizio.
  
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.  
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2008   

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