Corte di Cassazione n° 4170/2010 – sanzioni amministrative –ricorso al Prefetto –inapplicabilità della sospensione feriale dei termini – 22.02.2010. –

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione ad un verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada,   ha ribadito  che: “la disciplina  sulla sospensione  dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, non può trovare applicazione al termine  di sessanta giorni, dalla contestazione  o dalla notificazione dell’accertamento della violazione del codice della strada, stabilito  dall’art. 203 del d.lgs. n. 285 del 1992 per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo  ad attività da compiersi  nell’ambito  di un procedimento  amministrativo”.   

                                                            REPUBBLICA ITALIANA 

                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

                                                         SEZIONE SECONDA CIVILE   

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:                                                                       

SENTENZA 

Udita la relazione  della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio  dal Consigliere  relatore  Dott. Alberto Giusti;
Lette le conclusioni  scritte  del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella,  che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, conclusioni alle quali si è riportato, in camera di consiglio, il  Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis.
Ritenuto che contro il verbale di accertamento  di una violazione  del codice della strada, notificato  in data 28 agosto  2004, C. P. ha proposto ricorso in via amministrativa al Prefetto di Parma, ai sensi dell’art. 203 del codice della strada, in data 15 novembre 2004;
che il Prefetto ha respinto  il ricorso, in quanto presentato oltre i termini di legge;
che,  proposto ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione  del Prefetto, il Giudice di pace,  con sentenza resa pubblica mediante deposito  in cancelleria il 14 febbraio  2006, ha rigettato l’opposizione, rilevando che la sospensione dei termini durante il periodo feriale, ai sensi della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al procedimento amministrativo, e che quindi correttamente  il ricorso  ex art. 203 del codice della strada  era stato ritenuto tardivo;che per la cassazione della sentenza del Giudice  di pace il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 gennaio 2007, sulla base di un motivo  e di una subordinata  eccezione  di legittimità costituzionale, illustrati con memoria in prossimità della camera di consiglio.Considerato che l’unico mezzo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 è manifestamente  infondato,  perché la sospensione  dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno vale  per i termini processuali, ma non si applica  al termine  di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento, stabilito dall’art. 203 del codice della strada  per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto;
che, infatti, la lettera e la ratio della legge n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l’istituto della sospensione  feriale  a tutti i termini processuali, relativi  alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale  deve essere proposta  l’azione giudiziaria ( Corte cost., sentenza n. 268 del 1993; ordinanza n. 296 del 1988), ma non consentono  di ampliarne  l’applicabilità  al termine  per l’impugnazione dinanzi al prefetto del verbale  di contestazione o di  accertamento  dell’infrazione al codice della strada, il quale non è un termine processuale né è connesso con  l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attiene ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento  amministrativo;
che, del resto, la giurisprudenza di questa Corte è  ferma nel negare l’applicabilità dell’art. 1 della legge  n.742 del 1969 al di fuori del processo  e degli atti di accesso al giudice ( Cass., Sez. I, 8 ottobre 2008, n 24866, in tema di termine per la pronuncia del lodo previsto dall’art. 820 cod. proc. civ.; Cass., Sez. I, 26 febbraio 2004, n. 3842, e Cass., Sez. II, 22 gennaio 2007, n. 1280,  entrambe con riguardo  ai termini  per la  notifica dei verbali di accertamento delle violazioni  del codice della strada; Cass., Sez. III, 12 aprile  1990, n. 3143, in relazione al termine di sessanta giorni  entro cui, ai sensi dell’art.  30 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n.857, convertito, con modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1977, n.39, per i sinistri con soli danni alle cose, l’assicuratore deve  comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento  ovvero indicare i motivi per i quali  non ritiene di fare offerta);
che nello stesso senso  è orientato il giudice amministrativo, che esclude l’operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale in materia di ricorsi amministrativi, ivi compreso il ricorso straordinario  al Capo dello Stato ( Cons. Stato, Sez. III, 31 gennaio 1984, n. 155, Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 1989, n. 577; Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 1994, n. 1727; Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2002, n. 1492/2001; Cons. giust. Amm. Reg. Siciliana 14 dicembre 1992, n. 539/92);
che è manifestamente infondata, in riferimento agli  artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente in via subordinata, dell’art. 1 della citata legge n. 742 del 1969, come sopra interpretato;
che occorre ribadire  che la sospensione dei termini processuali  in periodo feriale  nasce dalla necessità  di assicurare un adeguato riposo agli avvocati durante la pausa estiva ( Corte cost., sentenza n. 255 del 1987; ordinanza n.61 del 1992; sentenza n. 380 del 1992) ed è istituto tipico  della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza  di un requisito  soggettivo, consistente nella celebrazione  di un processo da parte di un giudice,  ordinario od  amministrativo ( Cass., Sez. I, 8 gennaio 2008, n. 24866, cit.);
che, tanto premesso, l’esclusione dell’applicabilità  della sospensione feriale  al termine  dei sessanta giorni  di cui all’art. 203 del codice della strada per proporre ricorso  al prefetto non lede l’art. 24 Cost., non avendo quel procedimento  carattere giurisdizionale  e non essendo in esso prevista l’esplicazione di una difesa tecnica; e neppure l’art. 3  della Costituzione, dato che la diversità  delle situazioni poste a confronto – impugnazione del verbale  dinanzi al prefetto,  ai sensi dell’art. 203 del codice della strada, da  un lato; impugnazione dello stesso, in via alternativa,  dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada, promuovendo all’uopo un vero e proprio giudizio, con l’assistenza, volendo,  di un avvocato ( e con l’applicabilità, quindi, della sospensione feriale: Cass., Sez. I, 15 luglio 2004, n. 13127),  dall’altro – giustifica la differente disciplina prevista nell’uno e nell’altro caso;che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;che non vi è  luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva in questa sede. 

                                                                        P.Q.M.
 

La Corte
  rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della  II Sezione  civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2010.  
Depositata in Cancelleria il 22.02.2010.           

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