Corte di Cassazione n° 40080/08 – guida in stato di ebbrezza – confisca dei motoveicoli adoperati per commettere il reato – 28.10.08. –

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione Penale, con la sentenza in esame, ha ribadito che, anche a seguito delle  ultime  modifiche apportate al Codice della Strada, l’art. 213 continua a prevedere la sanzione accessoria della confisca dei ciclomotori e motoveicoli adoperati per commettere un reato, e in particolare il reato di guida in stato di ebbrezza. Inoltre ha la Corte ha precisato che “La predetta norma costituisce espressione di una più intensa risposta punitiva, finalizzata ad evitare la reiterata utilizzazione illecita del veicolo legato da un rapporto di necessaria strumentalità con la consumazione del reato (Corte Costituzionale, sentenza n. 345 del 2007)”.     

                                                 CORTE DI CASSAZIONE PENALE 

                                                      Sentenza n ° 40080/08
                                       

                                                             Ritenuto in fatto 

Con ordinanza del 25 febbraio 2008 la Corte d’appello di Genova, sezione terza penale, in funzione di giudice dell’esecuzione, ordinava la restituzione a Omar El Sharkawi del ciclomotore “Piaggio runner”, targato …., sequestrato il 26 settembre 2006 dal Corpo di Polizia municipale di Genova, sezione di Corigliano, in relazione al reato di cui all’art. 187, comma settimo, del codice della strada, osservando che la fattispecie sottoposta al suo esame non rientrava in alcuna delle ipotesi di confisca disciplinate rispettivamente dagli artt. 213, comma 2-sexies , e 204 del codice della strada.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per tassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova, il quale lamenta erronea interpretazione dell’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, sussistendo un rapporto di necessaria strumentalità tra l’impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. 
Osserva in diritto  Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova è fondato. L’art. 213, comma 2-sexies, (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma primo, lett. C), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005 n. 168) del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), è stato modificato dall’art. 2, comma 169, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006 n. 286.
Tuttavia, anche nella sua attuale formulazione, la norma continua a prevedere l’applicazione della sanzione accessoria della confisca dei (soli) ciclomotori e motoveicoli nel caso in cui gli stessi siano adoperati per commettere un reato, giacché la l. n. 286 del 2006 ha unicamente eliminato la previsione dell’applicazione della sanzione nelle ipotesi di violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi secondo e settimo, 170 e 171 del codice della strada (si tratta delle norme che disciplinano il trasporto, rispettivamente, “di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore”, quello “di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote”, nonché l’uso “del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote”).
La fattispecie in esame concerne proprio, invece, la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186 del codice della strada e non è, quindi, interessata dal citato ius superveniens.Analogamente priva di effetti è la successiva modifica, apportata al testo dell’art. 186 del codice della strada, dall’art. 5 del d.l. 3 agosto 2007 n. 117 (disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito con modificazioni dalla l. 2 ottobre 2007 n. 160 che prevede l’applicazione del “fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni” nel solo caso in cui “il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che sussista un rapporto dì necessaria strumentalità tra l’impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 del codice della strada e che la sanzione necessaria della confisca, ex art. 213, comma 2-sexies del codice della strada, costituisca l’espressione di una più intensa risposta punitiva, volta a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, costituente lo strumento di commissione del reato (Corte Costituzionale, sentenza n. 345 del 2007).
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Genova. 

                                                                    P.Q.M. 
 

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 24 settembre 2008. Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2008. 

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