Corte di Cassazione n. 3315/2016 – avviso bonario Agenzia Entrate – impugnabilità – 19.02.2016-

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in esame, ha ribadito che è legittimo proporre opposizione avverso un avviso bonario emesso dall’Agenzia delle Entrate chiede il pagamento di un tributo. Tuttavia, la Corte ha anche precisato che la mancata opposizione di tale atto non comporta la cristallizzazione del credito erariale, con la conseguenza che il contribuente potrà opporre anche l’eventuale successiva cartella esattoriale relativa alla medesima pretesa tributaria.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
ORDINANZA N. 3315/2016 –SEZIONE VI
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 19/02/2016
ORDINANZA
sul ricorso 829-2014 proposto da: A. .S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ….., presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO F., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASQUALE R., FRANCESCO P. giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– contro ricorrente –
avverso la sentenza n. 134/29/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 10/4/2013, depositata P08/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate notificava alla A. Un. srl una comunicazione di irregolarità all’esito di controllo automatizzato relativo alla dichiarazione mod.Unico 2006. La contribuente impugnava l’atto con ricorso rigettato dalla CTP di Roma. L’appello proposto dalla parte contribuente veniva rigettato dalla CTR del Lazio con sentenza n.134/2013/29, depositata 1’8.5.2013.
Secondo la CTR l’avviso bonario non era atto era impugnabile, non sostituendo l’iscrizione a ruolo in tutte le sue funzioni, intendendo semmai prevenirla in via interlocutoria. La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art.19 d.lgs.n.54611992, risultando impugnabile, ad onta di quanto sostenuto dalla CTR, la comunicazione di irregolarità di cui all’art.36 bis dPR n.600/73.
Con il secondo motivo la parte ricorrente chiede a questa Corte di decidere nel merito il ricorso, in caso di accoglimento del primo motivo, prospettando l’incostituzionalità dell’art. i d.l.n.106/2005 applicata dall’Agenzia in sede di calcolo delle sanzioni irrogate a carico della detta società.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. Cass.n.25297/2014 ha precisato che in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. 29 J settembre 1973, n. 600 del 1973, relativa all’indebita deduzione di somme versate a titolo di mantenimento del coniuge.
Si tratta di orientamento che si inscrive in un consolidato indirizzo, secondo il quale con specifico riferimento al caso qui all’esame, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l’Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili- Cass.n.10987/2011-.
Sulla base di tali precedenti-v. anche, di recente, Cass.n.15957/2015 e 15029/2015- la sentenza impugnata che ha escluso l’impugnabilità dell’avviso bonario ex art.36 bis dPR n.600/73 — contenente in modo espresso l’indicazione della tardività del versamento a saldo IRAP e l’importo della sanzione dovuta- è viziata e merita di essere cassata, assorbendo l’accoglimento del primo motivo l’esame delle questioni poste nel secondo motivo che dovranno essere vagliate dal giudice del rinvio nell’ambito delle prerogative allo stesso riservato rispetto alla cognizione del merito del ricorso non esaminato dal giudice di merito per effetto della ritenuta inammissibilità del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e jinvia anche per liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR .
Così deciso il 20.1.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.