Corte di Cassazione n° 3029 – 13.02.07. – contestazione non immediata – divieto di sosta – indicazione nel verbale della sola impossibilità della contestazione immediata

La Suprema Corte, nella sentenza in oggetto, ha ribadito che, relativamente alle  sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l’impossibilità materiale della contestazione immediata, dichiarata nel verbale di accertamento della violazione del divieto di sosta, è collegata alla  natura dell’infrazione, e cioè alla sosta dell’autoveicolo in luogo vietato, che comporta, di regola, l’assenza del trasgressore al momento dell’accertamento dell’infrazione e, quindi, la ricorrenza dell’ipotesi di materiale impossibilità della contestazione prevista dall’art. 384, letto f), Reg. c.s. – ( che, fra i casi di impossibilità della contestazione immediata, prevede appunto quello dell’assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo) -, conseguendone la legittimità del verbale contenente la sola dichiarazione dell’impossibilità materiale della contestazione immediata, senza l’espresso riferimento all’assenza del trasgressore. (Nuovo C.S., art. 7; nuovo C.S., art. 201; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384).                                                              

                                                    
                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  

Con ricorso depo­sitato in data 11 gennaio 2001 la Mondial Bowling Ciampino Srl proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Subiaco avverso il verbale di accertamento con cui i Carabinieri di Orvinio avevano contestato il 4 dicembre 2000 la violazione del divieto di sosta in spazio riservato (art. 7 comma 1 lett. D4) e 14 c.d.s.) in relazione all’autovettura Mercedes CL 500 tg. BL762TY di proprietà della società.
Deduceva l’inos­servanza dell’art. 201 c.d.s. per non essere tale conte­stazione avvenuta nell’immediatezza del fatto, nonostante la presenza di L. M., presunto trasgressore.
All’esito del giudizio, nel quale venivano dichiarati contumaci il Ministero dell’Interno e la Stazione dei Carabinieri di Orvinio, il Giudice di Pace con sentenza del 26 marzo 4 maggio 2001 accoglieva l’opposizione, annullando il verbale e condannando la Stazione dei Carabinieri al pagamento delle spese processuali.
Os­servava al riguardo la mancata indicazione sul verbale dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione.
 Avverso tale sentenza propongono ricorso per cas­sazione il Ministero dell’Interno e la Stazione dei Ca­rabinieri di Orvinio, deducendo un unico articolato motivo di censura.  
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva.                                                             

                                                             MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
 Con il primo motivo il Ministero dell’Interno e la Stazione dei Carabinieri di Orvinio denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81 e degli artt. 200 e 201 c.d.s., sostenendo in primo luogo la violazione del principio del contraddittorio in quanto il decreto con cui il Giudice di Pace ha fissato l’udienza di com­parizione avanti a sé per il giorno 26 marzo 2001 non era stato notificato alla Stazione dei Carabinieri di Orvinio, che pur avevano accertato la violazione, ma solo al Ministero dell’Interno, peraltro per il tramite dell’Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Tivoli (Roma).
Deducono inoltre la legittimità della conte­stazione differita in quanto all’atto dell’ accertamento il conducente non era presente, come precisato nel verbale trattandosi di veicolo in sosta, ed era stato rispet­tato il termine di 150 giorni dall’ accertamento, resosi peraltro necessario per verificare presso il PRA la pro­prietà del veicolo.
 Il ricorso è fondato relativamente alla posizione del Ministero dell’Interno. 
 Preliminarmente si osserva, infatti che nella ipotesi di opposizione proposta direttamente in sede giudizia­ria avverso il verbale di contestazione per violazioni al codice della strada (e non già quindi qualora l’oppo­sizione venga proposta avverso l’ordinanza-ingiun­zione del Prefetto, dotato di una propria legittimazione ai sensi dell’art. 204 c.d.s.) la legittimazione passiva deve essere riconosciuta alternativamente alle singole Amministrazioni centrali cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione ed al Ministero dell’Interno cui sono riconosciute ai sensi dell’art. 11. c.d.s. specifiche competenze in materia di circolazione stradale con il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale. 
 Pertanto deve escludersi la legittimazione dei Carabinieri di Orvinio, per i quali, tutt’ al più, avrebbe potuto essere chiamato in giudizio il Ministero della Difesa, cui l’Arma appartiene.  Poiché quindi il giudizio non avrebbe potuto essere iniziato nei loro confronti, ricorre certamente l’ipotesi di cui all’art. 382 comma 3 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere sul punto cas­sata senza rinvio, rimanendo assorbite le doglianze prospettate in ricorso in ordine alla dedotta irregola­rità, per difetto di notifica, della costituzione del rap­porto processuale nei confronti dei Carabinieri avanti al Giudice di Pace.  Per quanto riguarda il Ministero dell’Interno  di cui va rilevata invece la legittimazione in base alle ragioni sopra esposte e che ha sostenuto la legittimità della contestazione differita sul rilievo che il conducente non era presente (trattasi di violazione al divieto di sosta) come risultava dal verbale  il punto di contrasto riguarda il contenuto di detto verbale che, secondo il Giudice di Pace, non fa alcuna menzione dei motivi che avrebbero giustificato la mancata contestazione immediata.  
Ora, al di là del fatto che nel ricorso viene riportato testualmente il contenuto del verbale indicante la ragione della mancata contestazione, è evidente che, trattandosi di violazione al divieto di sosta non contestata immediatamente, è in ogni caso implicita l’assenza del conducente o del proprietario e, conseguentemente, configurabile la ipotesi di cui alla lett. f) dell’art. 384 dei Reg. al c.d.s. che, fra i casi di impossibilità della contestazione immediata, prevede appunto quello dell’assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo.  Circostanza, quest’ultima, del resto sostanzialmente rilevabile dalla stessa sentenza impugnata laddove, nell’esporre i fatti contenuti nell’atto di opposizione, viene evidenziata la presenza di tale «L. M. presunto trasgressore in prossimità del veicolo sanzionato».
Non ha considerato infatti il Giudice di Pace come una tale affermazione costituisca una sostanziale conferma del fatto che i Carabinieri di una tale presenza non fossero nella circostanza consapevoli. 
 
La contestazione differita deve ritenersi pertanto legittima in applicazione dell’ art. 384 del Reg. al c.d.s.  

In accoglimento del ricorso del Ministero dell’Interno l’impugnata sentenza deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti e dovendosi conseguentemente ritenere consentita una pronuncia nel merito ai sensi dell’art 384 comma l c.p.c., si rigetta la opposizione proposta avverso il verbale di accertamento.
 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore del Ministero dell’Interno limitatamente al presente giudizio di legittimità, essendo rimasto contumace nel giudizio avanti al Giudice di Pace.  

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