Sanzioni amministrative – obbligo di fornire dati del conducente – esclusione in caso di giustificato motivo – 24.05.07. –

Il Giudice di Pace di Carinola, dopo aver confermato l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 126 bis  e la conseguente astratta irrogabilità, nell’ambito della previsione di cui all’art. 180 c.d.s., ha affrontato la questione sotto l’aspetto che riguarda il contenuto della colpevolezza dell’agente, che deve essere valutato caso per caso. Infatti, il giudicante ha precisato: “Il problema che si pone allora è quello della compatibilità di tale applicazione nelle ipotesi in cui il trasgressore pur presentandosi presso il Comando per rendere informazioni dichiari di non essere in grado in concreto di fornire elementi utili alla identificazione del conducente, allegando documenti atti a sostenere la veridicità di quanto affermato…Come è noto infatti la norma contravvenzionale, pur onerando il destinatario di un obbligo di cooperazione con l’Autorità ai fini dell’individuazione dell’effettivo trasgressore, e restando applicabile a qualsiasi proprietario ovvero obbligato in solido come ribadito ex lege 286-06, fa comunque salvo il giustificato motivo che deve pertanto essere correttamente valutato nella sua effettività e caso per caso. D’altra parte la ratio della norma consente certamente di ritenere integrata, qualora sussistente, una causa di esclusione della colpevolezza (ad impossibilia nemo tenetur”.         

                                                  Ufficio del Giudice di Pace di CARINOLA  

                                                               REPUBBLICA ITALIANA
  

                                                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  

Il Giudice di Pace, in persona del’l avv. Pietro Tudino,all’udienza del 24-5–.07, ha pronunciato la seguente   s e n t e n z a   nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto “OPPOSIZIONE ex artt.22, 23 l.689/81”  
 TRA   
M. A. C/O AVV. A L.  — opponente —   
  
COMUNE DI MONDRAGONE in P del Sindaco dom.to per la carica presso la sede amm opposta     

                                                          SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con atto ritualmente depositato presso questa cancelleria l’opponente ricorreva , ex artt.22., 23 l.689/81, con atto a firma propria , avverso il verbale di contravvenzione n. Z /05 notificato il 25.1.06 a mezzo del servizio postale quanto alla violazione ex art. 180 comma 8° c.d.s., eccependo violazioni formali e sostanziali delle norme regolatrici della procedura in materia.   
All’udienza di discussione questo Giudice, verificata la regolarità dell’instaurazione del presente giudizio, stante la compiuta notificazione dell’avviso alle parti, verificato che dagli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio vi fossero sufficienti elementi per giungere ad una decisione di merito, assegnava la causa a sentenza, pronunciandosi a mezzo di separato dispositivo.    

                                                               MOTIVI DELLA DECISIONE
  

Va preliminarmente osservato che non deve procedersi a declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto esso risulta ritualmente pervenuto, nei termini di legge (60 gg , termini sospesi fino al 15.9.05 ex lege 742-69 ), a firma dell’opponente, presso la cancelleria di questo ufficio a mezzo del servizio postale, così come la normativa richiede.
La mancata cauzione da parte del ricorrente non è più condizione di ammissibilità del ricorso ai sensi della recente pronuncia della C cost. n. 114-04, abrogativa dell’art. 204 bis c.d.s. Cio’ detto, è opportuno valutare nel merito l’eventuale fondatezza dell’atto di ricorso proveniente dall’opponente il quale incentra le proprie doglianze sostanzialmente sull’asserita carenza di responsabilità al riguardo posto che , contrariamente a quanto contestato, il ricorrente aveva formalmente ottemperato all’obbligo imposto dal Comune (cfr. contenuto della racc.ta inviata al Comando Polizia Municipale) non riuscendo però a fornire elementi utili alla identificazione del conducente, in presenza di giustificato motivo dettato dalla contemporanea disponibilità dell’auto da parte di piu’ soggetti interni al proprio nucleo familiare, abilitati alla guida atteso il conseguimento della relativa patente. 
  
Il ricorso è fondato nei termini che seguono;   
L’esame della presente vicenda non può non passare per una breve disamina dei passaggi normativi che hanno indotto le amministrazioni comunali a procedere alla contestazione de qua.  
Come è noto, la Sentenza n. 27-05 della Corte Costituzionale, nel provvedere alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma ex art. 126 bis nella parte nella quale prevedeva l’automatica decurtazione dei punti dalla patente in danno del proprietario pur in assenza di immediata contestazione ha sentito il bisogno di precisare che ….”nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente , trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 c.d.s….”.   
La opportunità di provvedere all’elevazione di tale contravvenzione è stata poi recentemente ribadita attraverso circolare ministeriale del Ministro dell’Interno che, in data 4.2.05, ha invitato le amministrazioni periferiche alla puntuale applicazione della norma, se, ed in quanto, preceduta dal previo avviso correttamente notificato al proprietario del veicolo originariamente contravvenzionato.   
Quanto alla questione, pur autorevolmente sostenuta da alcuni Giudici di merito ( sentt. GDP MESAGNE e GDP TEANO – agli atti ) relativa alla inapplicabilità dell’odierna sanzione alle persone fisiche, si deduce come essa , già in passato rimessa al Giudice delle leggi per dubbi di costituzionalità, è stata oggetto di un recentissimo provvedimento interlocutorio proprio da parte della Corte Costituzionale (ordinanza n.23 del 22-1/2-2-07 ) che ha re- inviato gli atti al Giudice remittente a seguito delle recenti modifiche normative.
E’ infatti il caso di rilevare che medio tempore il legislatore ha nuovamente modificato il testo della norma precettiva. Ed infatti ,attraverso decreto legge 262-06, conv. in legge 286-06 , il testo dell’art. 126 bis C.D.S. è stato ancora una volta modificato nel senso che il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido …sia esso persona fisica o giuridica, che ometta, senza giustificato e documentato motivo di fornire i dati del conducente…è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €250,00 ed €1000,00. 
  
Tale stato di cose consente di ritenere applicabile la sanzione di cui all’art. 126 bis – e la conseguente astratta irrogabilità, nell’ambito della previsione di cui all’art. 180 c.d.s., come sostenuto proprio dalla Corte Costituzionale, nei confronti di qualsiasi proprietario del veicolo contravvenzionato, sia esso persona fisica o giuridica, senza distinzioni di sorta.
Altro aspetto riguarda il contenuto della colpevolezza dell’agente, che proprio secondo le linee guida della Corte Costituzionale in materia, deve essere valutato caso per caso. 
  
Il problema che si pone allora è quello, non infrequente nella pratica, della compatibilità di tale applicazione nelle ipotesi in cui il trasgressore pur presentandosi presso il Comando per rendere informazioni dichiari di non essere in grado in concreto di fornire elementi utili alla identificazione del conducente, allegando documenti atti a sostenere la veridicità di quanto affermato, e della conseguente valutazione, caso per caso, del motivo addotto quale esimente.
Come è noto infatti la norma contravvenzionale, pur onerando il destinatario di un obbligo di cooperazione con l’Autorità ai fini dell’individuazione dell’effettivo trasgressore, e restando applicabile a qualsiasi proprietario ovvero obbligato in solido come ribadito ex lege 286-06, fa comunque salvo il giustificato motivo che deve pertanto essere correttamente valutato nella sua effettività e caso per caso.
D’altra parte la ratio della norma consente certamente di ritenere integrata , qualora sussistente, una causa di esclusione della colpevolezza (ad impossibilia nemo tenetur ) che, qualora non fosse stata prevista dal legislatore, avrebbe di fatto determinato un contrasto dell’intero sistema sanzionatorio con il principio di ragionevolezza e con lo stesso fondamento di punibilità delle contravvenzioni le quali vanno applicate sulla base di un substrato soggettivo caratterizzato quanto meno dalla colpa.
Orbene, muovendo da tali principi, occorre verificare se, in questo caso concreto, sia punibile a titolo di colpa il soggetto privato che, a distanza di diversi mesi dall’originaria rilevazione (effettuata in assenza di immediata contestazione) riceva, contestualmente alla primitiva contravvenzione, una ulteriore richiesta di fornire dati relativi al conducente dell’ auto e, onerato sul punto, si porti presso il Comando dichiarando di non essere in grado di fornire informazioni utili all’identificazione del trasgressore ed allegando documenti a fondamento del proprio assunto .
Dal contenuto degli atti a disposizione del Giudicante (e quindi dall’esame del verbale originario, della fotografia allegata – tale da non consentire l’individuazione della sagoma del conducente – , dalle movimentazioni usuali e verosimilmente reiterate nel tempo di un veicolo di famiglia (come tale astrattamente utilizzabile indistintamente da piu’ soggetti interni al nucleo familiare – come risulta dai documenti allegati – e, talvolta, anche da parte di amici e/o colleghi ) sul tratto stradale Mondragone/luogo di rilevazione – Marano di Napoli / luogo di dimora del prevenuto ) si ritiene che sia rinvenibile nel caso di specie quel giustificato motivo che impedisce al proprietario del veicolo di identificare con certezza il trasgressore, rappresentandosi che lo stesso fondamento normativo della legge 689-81 impone, nel caso di dubbio circa la responsabilità dell’opponente, l’annullamento della contravvenzione (art. 23 penultimo co L. cit.). 
  
Sotto tale ultimo aspetto deve peraltro evidenziarsi come appaia lacunosa la stessa contestazione in fatto della fattispecie di cui all’art. 180 da parte dell’opposto Comune in quanto non si tratta in questo caso di inottemperanza tout court all’invito formulato bensi’ di non sufficiente indicazione dei dati identificativi da parte dell’onerato che peraltro, a dimostrazione di una sostanziale buona fede, ha comunque ritenuto di estinguere il verbale originario attraverso tempestivo pagamento della somma richiesta .     
Si deve procedere pertanto all’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’opposto verbale.   Quanto alle spese di lite, atteso il contegno assunto da parte opposta nell’ambito della attuale procedura, ragioni di opportunità ne impongono la relativa compensazione   

                                                                        PQM
  

Il G.D.P.letto l’art. 23 penultimo co. legge 689-81 in rel all’art. 180 comma 8 c.d.s. ,visto il contenuto della sent C Cost 27-05 e la legge 286 del 24-11-06, ACCOGLIE il ricorso ed ANNULLA l’opposto verbale.
COMPENSA tra le parti le spese di lite 
  
Carinola 24.5. 2007
             il G.d.P.
          Avv. P. Tudin

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