Corte di Cassazione n° 27271/08 – sanzioni amministrative – il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso – 14.11.08. –

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Images: cassazione sito.jpgIn tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perchè mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.”  

                                                       CORTE DI CASSAZIONE  

                                            Sez. II, Sent. del 14-11-2008, n. 27271  

                                                     Svolgimento del processo 
 

1. – Con ricorso depositato il 14 febbraio 2003, R.R. propose opposizione avverso la ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Firenze per violazione degli artt. 146 e 148 C.d.S., per avere l’autovettura di sua proprietà, in data (OMISSIS), alle ore 19,20, oltrepassato la striscia longitudinale continua nell’effettuare un sorpasso lungo la via (OMISSIS), mediante manovra pericolosa, senza che vi fosse sufficiente visibilità.
La R. dedusse a fondamento della opposizione la mancata contestazione immediata della violazione, nonché la illegittimità della stessa, per essere l’autovettura in questione – esclusivamente utilizzata da suo figlio, N.G., finanziere – parcheggiata, nel giorno della contestazione, in altra località, e precisamente presso la Caserma della Guardia di Finanza (OMISSIS), ove il N. prestava servizio.
Con sentenza depositata il 2 luglio 2003, l’adito giudice di pace di Borgo San Lorenzo rigettò il ricorso, osservando che dagli atti risultava che le infrazioni di cui si trattava erano state commesse in un tratto di strada curvilinea, senza sufficiente visibilità per il conducente. Il verbalizzante, apparso affidabile e preciso, aveva confermato i fatti, laddove la ricorrente non aveva prodotto in giudizio alcuna prova di quanto dedotto nel ricorso. 
 
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la R. sulla base di tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.  

                                                         Motivi della decisione

1. – Con la prima censura, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato il giudice di prime cure nel non concedere il rinvio per l’escussione del teste G.A., dopo aver ammesso la prova testimoniale e nonostante costui fosse stato ritualmente citato da parte ricorrente (sicchè la sua mancata presenza in giudizio non era addebitabile alla ricorrente medesima), che ben avrebbe potuto procedere nuovamente alla citazione del teste indicato.
2. – Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 24 Cost., oltre che manifesta violazione dell’art. 225 c.p.c., e art. 104 disp. att. c.p.c.. Si imputa al giudice di primo grado di non avere, a seguito della mancata partecipazione del teste citato dall’opponente alla udienza fissata per l’assunzione della prova testimoniale, fissato una nuova udienza, avendo la stessa opponente regolarmente ottemperato alla citazione e non essendo incorsa, pertanto, in alcuna decadenza.
3.1. – I motivi, che, in quanto strettamente connessi sul piano logico-giuridico, possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
3.2. – A prescindere dalla inconferenza del richiamo all’art. 225 c.p.c., concernente la decisione sulla querela, deve, infatti, ritenersi che, non avendo il giudice di pace proceduto, a seguito della mancata presentazione in udienza del teste G. A., alla fissazione di una nuova udienza per la relativa audizione, sia configurabile una implicita revoca del provvedimento di ammissione della testimonianza. In tale situazione, la ricorrente, al fine di consentire a questa Corte di esercitare un controllo sul punto, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riportare in modo compiuto i capitoli di prova già articolati. Tale mancata indicazione determina immancabilmente la inammissibilità della censura.
4. – Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, per la mancata contestazione immediata della violazione. Inoltre, si rileva che dall’accertamento sarebbe risultato che vi era stato solo un tentativo di sorpasso, non tradotto in azione. Si censura, altresì, la mancata valorizzazione della dichiarazione del brigadiere della Guardia di Finanza G. relativa alla circostanza che l’autovettura in questione, nel giorno in cui era stata contestata la violazione de qua, era parcheggiata presso la Caserma (OMISSIS).  
5.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.
5.2. – In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perchè mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (v., sul punto, tra le altre, Cass., sentt. n. 6565 del 2007, n. 20441 del 2006).
Nella specie, il verbale ha attestato la impossibilità di contestazione immediata della violazione di cui si tratta; ed il giudice ha contrapposto alla precisa ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente la mancata dimostrazione da parte della stessa delle sue allegazioni. Né alcuna rilevanza assume il riferimento, contenuto nel ricorso, a dichiarazioni contrastanti con tale ricostruzione, avendo il giudice di pace, con percorso argomentativo che si sottrae a censure nella presente sede, ritenuto provati, alla stregua della deposizione dell’agente accertatore, che, in udienza, aveva confermato il contenuto del verbale, i fatti contestati.
6. – Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva. 
 

                                                                    P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008  

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