Corte di Cassazione n° 25396/09 – risarcimento danni – pacchetto turistico –responsabilità dell’organizzatore del viaggio – 03.12.09. –

“Nè la lettera nè la ratio dell’art. 14, comma 2, – che inequivocamente mira a rendere più agevole per il consumatore la tutela dei propri diritti – correlano la responsabilità dell’organizzatore del pacchetto turistico ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione, essendo invece posta la regola secondo la quale, quante volte sarebbe configurabile la responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), allora l’acquirente del pacchetto turistico può senz’altro rivolgersi all’organizzatore, che assume del resto un’obbligazione di risultato (Cass., n. 21343/2004) nell’ambito del rischio d’impresa”.        

                                                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

                                                             SEZIONE TERZA CIVILE 
 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –  Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –  Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –  Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –  Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –  ha pronunciato la seguente:  
sentenza  sul ricorso 12142-2005 proposto da:  U.R., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso  la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa  dall’avvocato A. A., MAGGIORELLI PAOLO giusta delega in  atti;  – ricorrente –  
contro  GENERALI ASSICURAZIONI SPA in persona dei legali rappresentanti Dr.  R.S. e Dr. G.M., elettivamente domiciliata  in ROMA, VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell’avvocato  T. F., che la rappresenta e difende giusta delega a  margine del controricorso;  
…. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,  considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA  DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e di fesa dall’Avvocato  A. M. giusta delega in atti;  – controricorrenti –  
avverso la sentenza n. 1664/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 3^  SEZIONE CIVILE, emessa il 02/04/2004, depositata il 18/10/2004,  R.G.N. 987/2003;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  03/11/2 009 dal Consigliere Dott. AMATUCCI ALFONSO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.   

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Il (…..) U.R., durante un viaggio organizzato in (…..) dal tour operator ….. s.p.a. che le aveva venduto il pacchetto, riportò lesioni personali al polpaccio a causa del morso di una piccola scimmia presente nell’albergo dove soggiornava e che il proprietario teneva allo scopo di divertire i turisti. 
Nell'(…..) agì giudizialmente nei confronti di Alfa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (indicati in L. 24.163.000) ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14. La convenuta resi stette e chiamò in causa le Assicurazioni Generali s.p.a., dalla quale chiese di essere garantita e che a sua volta resistette negando la responsabilità della propria assicurata. Con sentenza del 20 gennaio 2003 l’adito Tribunale di Cuneo rigettò la domanda. La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame della soccombente e la ha condannata alle spese del grado con sentenza n. 1664 dei 2004, avverso la quale la U. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, cui le società intimate resistono con distinti controricorsi.  

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE
 

1. – La Corte d’appello ha ritenuto:
 a) che la diligenza richiesta a chi abbia organizzato il viaggio è quella del buon padre di famiglia di cui all’art. 1176 c.c. e che nella specie il servizio alberghiero in (…..) era stato pienamente rispondente alle aspettative della cliente quanto al vitto ed all’alloggio, sicchè non v’erano spazi per ravvisare un colpa di A. per non avere adeguatamente scelto l’esecutore ( (…..)), alla stregua dei principi enunciati da Cass. n. 9643 del 1996; b) che, anche configurando la responsabilità dell’operatore turistico come rischio d’impresa – secondo l’impostazione del D.Lgs. n. 111 del 2005, attuativo della direttiva 90/314 CEE -, doveva escludersi che l’evento dannoso si fosse verificato “nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte dall’organizzatore del viaggio”, in quanto “riconducibile invece alla condotta personale, quale soggetto privato, del gestore della struttura alberghiera”, il cui illecito extracontrattuale per non aver custodito l’animale (art. 2052 c.c.) era solo a lui riferibile; c) che, in particolare, il cit. D.Lgs., art. 14 si riferisce al “mancato o inesatto adempimento e non può essere inteso in senso così ampio ed indeterminato da porre a carico dell’organizzatore l’obbligo di controllare qualsiasi comportamento dei loro collaboratori locali o di porre in atto dei dispositivi per preservare l’incolumità del viaggiatore anche in situazioni del tutto esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio”. 
2. – Se ne duole la ricorrente U., articolando tre motivi di ricorso, coi quali deduce violazione del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione (primo e secondo motivo), nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2052 c.c. (terzo motivo). 
La critica attiene all’essersi riferita la Corte Territoriale, quanto al primo argomento, all’art. 15 della Convenzione di Bruxelles, ormai sostituito dal D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, pacificamente applicabile al caso di specie come già ritenuto dal tribunale, sicchè l’organizzatore era tenuto a rispondere direttamente del fatto del prestatore di servizi di cui sì era avvalso (con l’eccezione dei casi previsti dalla legge), salvo il regresso nei suoi confronti; e ciò indipendentemente dalia colpa nell’individuazione di quest’ultimo, alla sola condizione che sia ravvisabile un obbligo risarcitorio a carico del medesimo. La ricorrente definisce del tutto incomprensibile l’opinione della Corte territoriale che il fatto non fosse avvenuto nel corso delle prestazioni contrattualmente assunte, essendo invece certo che la scimmia era utilizzata, per trattenere i clienti, dall’albergatore prestatore di servizi di cui Alfa si era avvalsa, ed essendo indifferente che l’evento dannoso fosse avvenuto all’ingresso dell’albergo o sulla spiaggia di pertinenza. Era del pari indifferente che il fatto fosse riconducibile a responsabilità extracontrattuale dell’albergatore. 
Afferma ancora che la Corte d’appello avrebbe dovuto solo accertare se ricorressero le ipotesi esimenti di cui al D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 17, comma 1, da provarsi dal tour operator, avendo l’attrice pienamente soddisfatto gli oneri probatori a suo carico. 
3.- Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che le connota, sono fondate nei sensi di seguito precisati. Va premesso che la Corte d’appello non ha fatto applicazione dell’art. 15 della Convenzione di Bruxelles – come erroneamente assume il ricorrente – ma del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 (attuazione del la direttiva n. 90/314/CEK concernente i viaggi, le vacante ed i circuiti “tutto compreso”, abrogato dall’art. 146 del codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, che tuttavia detta all’art. 93 una disciplina identica) applicabile ratione temporis. 
Esso recita, al comma 1, che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento dei danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”; e, al secondo comma, che “l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”. 
L’art. 17, comma 1, prevede poi, in riferimento ad ogni tipo di danno, che “l’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità … quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”. Nè la lettera nè la ratio dell’art. 14, comma 2, – che inequivocamente mira a rendere più agevole per il consumatore la tutela dei propri diritti – correlano la responsabilità dell’organizzatore del pacchetto turistico ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione, essendo invece posta la regola secondo la quale, quante volte sarebbe configurabile la responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), allora l’acquirente del pacchetto turistico può senz’altro rivolgersi all’organizzatore, che assume del resto un’obbligazione di risultato (Cass., n. 21343/2004) nell’ambito del rischio d’impresa. 
Va soggiunto che, proprio per questo, i casi di esonero della responsabilità dell’organizzatore contemplati dal successivo art. 17, comma 1, non sono riferibili all’organizzatore in relazione al comportamento del prestatore di servizi (che per avventura si presenti come imprevedibile per l’organizzatore), ma in tanto sono suscettibili di esonerare l’organizzatore del viaggio dalla responsabilità nei confronti del consumatore acquirente in quanto dalla responsabilità sarebbe anzitutto esonerato il prestatore. 
Il punto, allora, è solo quello di stabilire se sia configurabile una responsabilità contrattuale di un albergatore per le lesioni fisiche provocate al cliente da un animale selvatico (nella specie una piccola scimmia) che egli tenga in albergo e nelle aree di pertinenza, lasciandolo libero di circolare al prospettato scopo di divertire i clienti. Ove la risposta fosse positiva, la responsabilità dell’organizzatore del viaggio verso il consumatore direttamente discenderebbe dal disposto del cit. art. 14, comma 2, salvo il suo diritto di rivalersi verso il prestatore di servizi. 
Dovrà in proposito considerarsi che l’assunzione dell’obbligazione di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l’ambito della prestazione alberghiera, che necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti (in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo), la cui violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale. Nè è rilevante che la scelta di tenere la scimmia fosse stata fatta dal responsabile dell’albergo come soggetto privato anzichè come gestore (secondo la distinzione effettuata dalla Corte d’appello), volta che gestore egli comunque era e che la scimmia comunque girovagava nella struttura dove al consumatore era prestato il servizio alberghiero, che non può ragionevolmente ipotizzarsi essere stato implicitamente dedotto in obbligazione come potenzialmente pericoloso per la non esplicitamente esclusa presenza di animali non domestici. 
Ed è improprio, per le ragioni sopra esposte, il rilievo conferito dalla Corte d’appello alla inconfigurabilità di un obbligo dell’organizzatore del viaggio di controllare le modalità dell’esecuzione della prestazione anche in ordine ad aspetti dell’attività del prestatore di servizi (albergatore) esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio. 
4.- La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, perchè decida nel rispetto degli enunciati principi di diritto e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M.  

                                                                        P.Q.M.
 

                                                           LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009. 
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2009

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