Corte Costituzionale sentenza n° 277 – autovelox – verifiche periodiche – disparità con strumenti di misura nelle transazioni commerciali – 13.07.07. –
SENTENZA 4 Luglio 2007 – 13 Luglio 2007, n. 277 Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale promosso con ordinanza del 19 settembre 2006 dal giudice di pace di Dolo nel procedimento civile vertente tra M. A. ed il Prefetto di Venezia – Circolazione stradale – Violazioni del limite di velocita’ – Rilevamento mediante apparecchiature elettroniche – Omessa previsione di verifiche periodiche di funzionalita’ – Denunciata irragionevole disuguaglianza rispetto agli strumenti di misura nelle transazioni commerciali, nonche’ violazione del diritto di difesa e del principio di parita’ delle parti processuali – Erronea individuazione della norma indicata come tertium comparationis – Non fondatezza della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 45. – Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (GU n. 28 del 18-7-2007 ) LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO; ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 19 settembre 2006 dal giudice di pace di Dolo nel procedimento civile vertente tra M. A. ed il Prefetto di Venezia, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell’anno 2007. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto in fatto 1. – Il giudice di pace di Dolo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), “nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita’ (taratura)”. Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell’opposizione proposta avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, relativo alla violazione dell’art. 142, commi 1 e 9, del medesimo codice della strada; infrazione accertata a mezzo di apposito apparecchio elettronico di rilevamento della velocita’ (telelaser), dotato di fotocamera digitale, regolarmente omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Aggiunge che il ricorrente ha dedotto l’illegittimita’ dell’accertamento in mancanza della taratura periodica del telelaser, prescritta dalla norma internazione UNI 30012, e che, in subordine, ha eccepito l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 45 suddetto nella parte in cui non prevede verifiche periodiche di detto apparecchio. In punto di rilevanza, il giudice a quo sostiene che dalla decisione della questione di costituzionalita’ dipende la legittimita’ o meno dell’accertamento e delle conseguenti sanzioni, atteso che la normativa vigente non prevede la necessita’ della taratura degli strumenti di rilevazione della velocita’. Infatti, secondo il giudice – il quale riferisce che dello stesso avviso e’ il Ministero delle attivita’ produttive – la verifica metrologica periodica presso i centri di taratura prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), non concerne gli apparecchi di misurazione della velocita’ ma quelli di misura del tempo, della distanza e della massa. Ne’ l’obbligo puo’ scaturire da norme tecniche internazionali generali, in mancanza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali. Quanto alla non manifesta infondatezza, sul presupposto che la verifica periodica non e’ prevista per i misuratori di velocita’, il giudice rimettente ipotizza il contrasto della norma censurata con piu’ parametri costituzionali. L’art. 3 Cost. sarebbe violato, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, perche’, senza giustificazioni, la revisione e’ prevista solo per gli strumenti di misura nelle transazioni commerciali (d.m. 28 marzo 2000, n. 182) e non per gli strumenti di rilevazione della velocita’, che sono comunque strumenti di misura (velocita=spazio/ tempo). Inoltre, poiche’ l’apparecchio, una volta omologato, e’ soggetto ad una presunzione di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l’irripetibilita’ dell’accertamento, e mancando uno strumento che a posteriori permetta di risalire alla sua corretta funzionalita’, la persona assoggettata all’accertamento si troverebbe “nell’impossibilita’ di esercitare il proprio diritto di difesa”, con conseguente lesione dell’art. 24 Cost. Infine, l’irripetibilita’ dell’accertamento e l’impossibilita’ per l’interessato di verificare successivamente il corretto funzionamento dell’apparecchio lederebbero il principio della parita’ tra le parti processuali sancito dall’art. 111 Cost., godendo l’amministrazione di una presunzione di verita’ dell’accertamento, nonostante l’assenza dell’obbligo di un controllo periodico circa la funzionalita’ dell’apparecchio di rilevazione. 2. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di costituzionalita’ sia dichiarata inammissibile, prima che infondata. 1. – E’ all’esame della Corte costituzionale la questione di legittimita’ costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), “nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita’ (taratura)”. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Dolo con l’ordinanza indicata in epigrafe. |