Corte Costituzionale sentenza n° 277 – autovelox – verifiche periodiche – disparità con strumenti di misura nelle transazioni commerciali – 13.07.07. –

SENTENZA 4 Luglio 2007 – 13 Luglio 2007, n. 277 Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale promosso con ordinanza del 19 settembre 2006 dal giudice di pace di Dolo nel procedimento civile vertente tra M. A. ed il Prefetto di Venezia – Circolazione stradale – Violazioni del limite di velocita’ – Rilevamento mediante apparecchiature elettroniche – Omessa previsione di verifiche periodiche di funzionalita’ – Denunciata irragionevole disuguaglianza rispetto agli strumenti di misura nelle transazioni commerciali, nonche’ violazione del diritto di difesa e del principio di parita’ delle parti processuali – Erronea individuazione della norma indicata come tertium comparationis – Non fondatezza della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 45. – Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (GU n. 28 del 18-7-2007 )         

                                                                     LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;  

ha pronunciato la seguente Sentenza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 19 settembre 2006 dal giudice di pace di Dolo nel procedimento civile vertente tra M. A. ed il Prefetto di Venezia, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto in fatto
1. – Il giudice di pace di Dolo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), “nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita’ (taratura)”.
Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell’opposizione proposta avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, relativo alla violazione dell’art. 142, commi 1 e 9, del medesimo codice della strada; infrazione accertata a mezzo di apposito apparecchio elettronico di rilevamento della velocita’ (telelaser), dotato di fotocamera digitale, regolarmente omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Aggiunge che il ricorrente ha dedotto l’illegittimita’ dell’accertamento in mancanza della taratura periodica del telelaser, prescritta dalla norma internazione UNI 30012, e che, in subordine, ha eccepito l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 45 suddetto nella parte in cui non prevede verifiche periodiche di detto apparecchio.
In punto di rilevanza, il giudice a quo sostiene che dalla decisione della questione di costituzionalita’ dipende la legittimita’ o meno dell’accertamento e delle conseguenti sanzioni, atteso che la normativa vigente non prevede la necessita’ della taratura degli strumenti di rilevazione della velocita’. Infatti, secondo il giudice – il quale riferisce che dello stesso avviso e’ il Ministero delle attivita’ produttive – la verifica metrologica periodica presso i centri di taratura prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), non concerne gli apparecchi di misurazione della velocita’ ma quelli di misura del tempo, della distanza e della massa. Ne’ l’obbligo puo’ scaturire da norme tecniche internazionali generali, in mancanza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.
Quanto alla non manifesta infondatezza, sul presupposto che la verifica periodica non e’ prevista per i misuratori di velocita’, il giudice rimettente ipotizza il contrasto della norma censurata con piu’ parametri costituzionali. L’art. 3 Cost. sarebbe violato, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, perche’, senza giustificazioni, la revisione e’ prevista solo per gli strumenti di misura nelle transazioni commerciali (d.m. 28 marzo 2000, n. 182) e non per gli strumenti di rilevazione della velocita’, che sono comunque strumenti di misura (velocita=spazio/ tempo).
Inoltre, poiche’ l’apparecchio, una volta omologato, e’ soggetto ad una presunzione di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l’irripetibilita’ dell’accertamento, e mancando uno strumento che a posteriori permetta di risalire alla sua corretta funzionalita’, la persona assoggettata all’accertamento si troverebbe “nell’impossibilita’ di esercitare il proprio diritto di difesa”, con conseguente lesione dell’art. 24 Cost. Infine, l’irripetibilita’ dell’accertamento e l’impossibilita’ per l’interessato di verificare successivamente il corretto funzionamento dell’apparecchio lederebbero il principio della parita’ tra le parti processuali sancito dall’art. 111 Cost., godendo l’amministrazione di una presunzione di verita’ dell’accertamento, nonostante l’assenza dell’obbligo di un controllo periodico circa la funzionalita’ dell’apparecchio di rilevazione.

2. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di costituzionalita’ sia dichiarata inammissibile, prima che infondata.
La questione sarebbe inammissibile, perche’ la taratura degli strumenti utilizzati nelle transazioni commerciali e’ imposta per la necessita’ di garantire la maggiore certezza possibile ai commerci, mentre nel caso di specie la “tutela concerne profili di incolumita’ pubblica”. Secondo la difesa erariale, la questione sarebbe infondata sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 3 Cost., in presenza di una specifica disciplina concernente i misuratori di velocita’ e relativa all’approvazione dei prototipi e alle modalita’ di impiego (decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997). Sulla base di tale normativa (art. 4), aggiunge l’Avvocatura, gli organi di polizia stradale sono tenuti a “rispettare le modalita’ di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso” ed e’ percio’ esclusa la necessita’ di un controllo periodico, se non espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso depositato presso il Ministero dei trasporti. Quindi, per le apparecchiature destinate ad essere impiegate solo in presenza di un operatore, la verifica della loro corretta funzionalita’ e’ realizzata dagli stessi operatori di polizia che, prima di metterle in uso, devono verificarne la corretta installazione secondo le istruzioni del costruttore e, durante il servizio, devono vigilare su eventuali anomalie e malfunzionamenti.
Invece, i misuratori di velocita’ automatici, utilizzati senza la presenza dell’operatore di polizia, devono essere sottoposti ad una verifica metrologica presso la casa costruttrice, ovvero presso uno dei soggetti accreditati presso i centri di taratura ai sensi della legge n. 273 del 1991, con cadenza annuale o conformemente alle indicazioni contenute nel certificato di approvazione e nelle istruzioni di funzionamento fornite dal costruttore.
Quanto alla lesione dell’art. 24 Cost., l’Avvocatura ricorda che la giurisprudenza di legittimita’ ha piu’ volte precisato che il verbale di accertamento prova, sino a querela di falso, che lo strumento rilevatore ha fornito all’agente i dati nel luogo e nel tempo indicato, mentre il regolare funzionamento dello strumento e’ certo sino a prova contraria, “che puo’ essere data dall’opponente, anche a mezzo di testimoni, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto” (Cass. n. 13591 del 2006). Infine, conclude la difesa del Governo, il giudice di merito puo’ disporre eventuali controlli tecnici sulla funzionalita’ e, in caso di dubbio, annullare la sanzione. Considerato in diritto

1. – E’ all’esame della Corte costituzionale la questione di legittimita’ costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), “nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita’ (taratura)”.
La disposizione censurata prevede, tra l’altro, solo l’omologazione degli strumenti di rilevamento automatico delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale.
La Corte e’ chiamata a decidere se la mancata previsione delle revisioni periodiche di dette apparecchiature, violi:
a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, perche’ – senza giustificazioni – la verificazione (taratura) periodica e’ prevista nell’ordinamento solo per gli strumenti di misura nelle transazioni commerciali e non per gli strumenti di rilevazione della velocita’, che sono comunque strumenti di misura;
b) l’art. 24 Cost., poiche’ la persona assoggettata all’accertamento si troverebbe “nell’impossibilita’ di esercitare il proprio diritto di difesa”, essendo l’apparecchio, una volta omologato, soggetto ad una presunzione di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l’irripetibilita’ dell’accertamento, e mancando uno strumento che a posteriori permetta di risalire alla sua corretta funzionalita’;
c) l’art. 111 Cost., atteso che l’irripetibilita’ dell’accertamento e l’impossibilita’ per l’interessato di verificare successivamente il corretto funzionamento dell’apparecchio, lederebbero il principio della parita’ tra le parti processuali, godendo l’amministrazione di una presunzione di verita’ dell’accertamento, nonostante l’assenza dell’obbligo di un controllo periodico della funzionalita’ dello strumento di rilevazione.
La questione non e’ fondata.
Il giudice rimettente, dopo aver escluso l’applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), ha erroneamente individuato nel decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, il termine di comparazione. Il d.m. n. 182 del 2000 si riferisce ad altra materia (gli strumenti di misura utilizzati per la determinazione della quantita’ e/o del prezzo nelle transazioni commerciali), non comparabile con la misurazione della velocita’ ai fini dell’accertamento delle violazioni del codice della strada.
Invece, l’art. 2, comma 1, della legge n. 273 del 1991, al fine di consentire la taratura (art. 4), prevede la “realizzazione dei campioni primari” sia per le “unita’ di misura di base” e “supplementari”, sia per le unita’ di misura “derivate” del sistema internazionale delle unita’ di misura SI.
Quest’ultimo comprende la velocita’ come unita’ derivata. Il rimettente, nella ricostruzione del quadro normativo e nella individuazione della norma rispetto alla quale lamenta una irragionevole disuguaglianza, ha indicato la disciplina secondaria concernente gli strumenti di misura utilizzati nei rapporti commerciali e non ha, invece, sperimentato l’applicazione della normativa generale del 1991 alla luce del sistema internazionale delle unita’ di misura SI, che comprende la velocita’ come unita’ derivata (tale normativa l’amministrazione aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare: nota 27 settembre, n. 6050, del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale).
L’erronea individuazione della norma indicata come termine di comparazione non consente al giudice rimettente di affermare che, data l’irripetibilita’ dell’accertamento, la mancata previsione di tarature periodiche per assicurare la funzionalita’ dello strumento di rilevazione della velocita’ violi gli artt. 24 e 111 Cost.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Dolo con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
Il Presidente: Bile Il redattore: Cassese
Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.
Il direttore della cancelleria: Di Paola    

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