Corte di Cassazione n° 23587/08 – condominio – opposizione a decreto ingiuntivo – la competenza ha carattere funzionale – 15.09.08. –

nell’opposizione a decreto ingiuntivo la competenza ha carattere funzionale e inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui rimane insensibile alle situazioni di connessione delineate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e dall’art. 40 c.p.c., commi 6 e 7, in relazione alle cause in cui è competente il giudice di pace; con la conseguenza che, se al giudice di pace vengono proposte contestualmente una opposizione a decreto ingiuntivo e una domanda (o più domande, come nella specie) connessa che supera la sua competenza per valore, il giudice di pace deve separare le due cause e trattenere quella di opposizione a decreto ingiuntivo, rimettendo al tribunale solo la causa connessa eccedente la propria competenza”.   

                                                        CORTE DI CASSAZIONE 

                                           Sez. II, Sent. del 15-09-2008, n. 23587  

      
                         
                                                     Svolgimento del processo  

Nel giugno 2004 la sig.ra R.R. propose, davanti al Giudice di pace di Genova, opposizione al Decreto n. 505 del 2004, emesso dal medesimo giudice su richiesta del Condominio di Via (OMISSIS), in quella città, con cui le era stato ingiunto il pagamento di Euro 871,51, oltre interessi, per spese condominiali di manutenzione straordinaria.
Dedusse che la somma ingiunta riguardava anche spese (per il restauro di poggioli, balaustre, finestre, cornicione, colonnine e facciata) relative a parti dello stabile delle quali ella non era condomina, avendo soltanto un diritto di “proprietà ed uso esclusivo” di una porzione del terrazzo di copertura (contiguo al giardino di un appartamento di sua proprietà posto in posizione sopraelevata rispetto allo stabile condominiale).
Chiese, pertanto, in via riconvenzionale, accertarsi che non era tenuta a partecipare alle spese relative alle parti comuni dell’edificio non inerenti alla manutenzione del terrazzo.
Sempre in via riconvenzionale chiese, altresì, condannarsi il condominio alla rimozione di parte della nuova pavimentazione del medesimo terrazzo realizzata – antiesteticamente – in piastrelle di colore diverso dalle restanti, e al ripristino di mattonelle del colore originario.
Resistette il condominio, eccependo, tra l’altro, preliminarmente l’incompetenza del giudice adito.  
Il Giudice di pace, con sentenza del 30 settembre 2004, ritenuto che i motivi di opposizione avrebbero dovuto esser fatti valere mediante impugnazione davanti al Tribunale di Genova – dalla quale l’opponente era decaduta – delle delibere condominiali inerenti l’esecuzione dei lavori e il riparto della relativa spesa, e che pertanto andava dichiarata l’incompetenza per materia del giudice di pace “con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto”, espressamente “decidendo secondo equità” così statuì: “Dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza materiale del Giudice di Pace, e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto … . Dichiara estinto il procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”.  La sig.ra R. propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, articolando quattro motivi. Il condominio intimato non svolge difese.  

                                                         Motivi della decisione  

1. – Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 38, 44, 45 e 50 c.p.c., nonché dei principi informatori della materia. La ricorrente premette che il processo civile non può concludersi con la mera declaratoria di incompetenza del giudice adito, ma deve in tal caso essere proseguito, davanti al giudice indicato come competente, nel termine fissato dal giudice dichiaratosi incompetente; censura, quindi, la sentenza impugnata per aver disatteso tale principio in quanto, pur dichiarando il difetto di competenza del giudice di pace, peraltro omettendo di fissare il predetto termine, ha tuttavia statuito l’inammissibilità dell’opposizione e confermato espressamente il decreto ingiuntivo opposto, per di più dichiarando, infine, estinto il procedimento e cancellata la causa dal ruolo.  
2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 645 c.p.c., dell’art. 1147 c.c. (recte: art. 1137 c.c.) e dei principi informatori della materia, si censura la statuizione di incompetenza del Giudice di pace sull’opposizione a decreto ingiuntivo. La ricorrente esclude di aver proposto, nel giudizio di cui trattasi, alcuna impugnazione di delibera condominiale (ipotesi sulla quale il giudice ha, invece, fondato la declaratoria di competenza del tribunale) ed afferma di avere, anzi, sostenuto una tesi opposta, ossia di non essere condomina dell’edificio – in quanto mera titolare di uno ius in re aliena sul terrazzo condominiale, e non di una unità immobiliare – e pertanto di non essere soggetta alle deliberazioni dell’assemblea; sicché il Giudice di pace avrebbe dovuto ritenere la propria competenza ai sensi dell’art. 7 c.p.c., trattandosi di domanda monitoria di pagamento di una somma di denaro inferiore ai L. cinque milioni, e dell’art. 645 c.p.c., che riserva al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo la competenza sulla relativa opposizione. Peraltro – aggiunge – anche la competenza in ordine alle impugnazioni delle delibere assembleari ex art. 1137 c.c. non è più riservata ratione materiae al Tribunale, ma segue l’ordinario criterio del valore.  
3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, si lamenta che il Giudice di pace non abbia in alcuna maniera provveduto, o comunque motivato, sulla domanda di accertamento dell’esclusione di qualsiasi obbligo di contribuzione dell’opponente alle spese condominiali non inerenti alla manutenzione del terrazzo per non essere ella partecipe del condominio – come già accennato – ma tenuta, invece, alle sole spese di manutenzione del terrazzo in forza di rapporto consuetudinario con il condominio stesso.  
4. – Con il quarto motivo, denunciando violazione delle medesime norme richiamate con il terzo, si lamenta che il Giudice di pace abbia, del pari, completamente omesso di provvedere, o comunque di motivare, in ordine alla seconda domanda riconvenzionale dell’opponente, concernente la rimozione e ripristino della pavimentazione del terrazzo: domanda, peraltro, neppure lontanamente associabile alla impugnazione di delibere condominiali.  
5.1. – Giova premettere che le domande proposte dalle parti al Giudice di pace sono tre: la domanda principale del condominio intimante, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 871,51 per oneri condominiali; la domanda riconvenzionale dell’opponente di accertamento della limitazione del suo obbligo al pagamento delle sole spese di manutenzione del terrazzo; l’ulteriore domanda riconvenzionale dell’opponente di eliminazione e ripristino della pavimentazione di parte del terrazzo. Fra tali domande esiste un vincolo di connessione propria, riguardando esse lo stesso rapporto e richiedendo l’accertamento di identici fatti costitutivi, modificativi od estintivi. Ciò è evidente con riguardo alla prima domanda riconvenzionale, con la quale l’opponente chiede, in sostanza, definirsi anche per il futuro, con efficacia di giudicato, il contenuto delle sue obbligazioni nei confronti del condominio quanto alle spese di manutenzione dello stabile, ossia delle medesime spese pretese dal condominio con riferimento a determinati lavori in concreto eseguiti; ed è indubbio anche con riguardo alla seconda domanda riconvenzionale, collegata dall’opponente (come risulta dalla citazione in opposizione, consultabile in questa sede considerata la natura processuale della questione in esame) all’eccezione secondo cui ella sarebbe esonerata dal pagamento anche della parte delle spese intimate relativa alla manutenzione del terrazzo, sino a quando il condominio non abbia rimosso le antiestetiche piastrelle di diverso colore collocate nel corso dei lavori di cui trattasi: sicchè anche questa domanda si configura come pregiudiziale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., rispetto alla domanda principale. Le due domande riconvenzionali, cumulate tra loro ai sensi dell’art. 10 c.p.c., comma 2, eccedono la competenza per valore del giudice di pace, dato che la prima, essendo di valore indeterminato, si presume, a norma dell’art. 14 c.p.c., di valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito, la quale viene dunque superata per effetto del cumulo della seconda domanda (cfr., tra le molte, Cass. 4319/1986, 7649/1990, 3702/1995, 9945/1995, 15571/2001, le ultime due delle quali fanno salva la cd. riserva di contenimento delle domande entro i limiti della competenza del giudice adito, nella specie però non formulata dall’opponente).
Tuttavia il vincolo di connessione tra le domande non incide sulla competenza del giudice di pace sull’opposizione al decreto ingiuntivo. Infatti nell’opposizione a decreto ingiuntivo la competenza ha carattere funzionale e inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui rimane insensibile alle situazioni di connessione delineate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e dall’art. 40 c.p.c., commi 6 e 7, in relazione alle cause in cui è competente il giudice di pace; con la conseguenza che, se al giudice di pace vengono proposte contestualmente una opposizione a decreto ingiuntivo e una domanda (o più domande, come nella specie) connessa che supera la sua competenza per valore, il giudice di pace deve separare le due cause e trattenere quella di opposizione a decreto ingiuntivo, rimettendo al tribunale solo la causa connessa eccedente la propria competenza (giurisp. consolidata: cfr., tra le altre, Cass. 24743/2006, 18824/2004, 1812/2004, 8165/2003, 15581/2000).  
5.2. – Il Giudice di pace di Genova ha dunque errato nel dichiararsi incompetente per l’opposizione, che invece avrebbe dovuto comunque trattenere e decidere, mentre la valutazione secondo cui le doglianze dell’opponente presupponevano l’impugnazione delle delibere assembleari relative all’esecuzione dei lavori e al riparto della relativa spesa rilevava, semmai, ai fini del merito della decisione da adottare, non certo della competenza.
Il secondo motivo, in quanto appunto riferito alla declaratoria di incompetenza del Giudice di pace sull’opposizione al decreto ingiuntivo (alle domande riconvenzionali sono dedicati, invece, i motivi terzo e quarto), è quindi fondato e va accolto.  
5.3. – Il terzo e quarto motivo, invece, sono inammissibili, attenendo a capi di sentenza impugnabili non con il ricorso per cassazione, ma con l’appello, in quanto relativi a domande (le riconvenzionali dell’opponente di cui sopra si è detto) eccedenti il limite di valore entro il quale la decisione, dovendo essere di equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, è sottratta all’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. 3 febbraio 2006, n. 40, art. 1) ed eccedenti, altresì, la stessa competenza del giudice di pace, come si è visto al n. 5.1. 5.4. – Il primo motivo, infine, è infondato nella parte in cui viene censurata l’omessa fissazione del termine di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente. Detta omissione, infatti, non comporta alcuna nullità, essendo espressamente previsto dalla legge (art. 50 c.p.c., comma 1) che in tal caso la riassunzione della causa debba avvenire nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che dichiara l’incompetenza del giudice adito.
Quanto alle residue doglianze svolte con il medesimo motivo (irritualità delle statuizioni di inammissibilità dell’opposizione, conferma del decreto ingiuntivo opposto, estinzione del giudizio e cancellazione della causa dal ruolo), va osservato che il dictum del Giudice di pace consiste in una espressa ed inequivoca declaratoria di incompetenza, nonchè – per il vero meno espressamente, ma comunque chiaramente – di competenza del Tribunale di Genova. Rispetto a dette fondamentali e conclusive statuizioni, le ulteriori affermazioni contenute in dispositivo – delle quali si duole la ricorrente – si configurano come ridondanti e pleonastiche, estranee alla ratio decidendi di incompetenza e dunque non costituenti vere e proprie statuizioni ulteriori; con la conseguenza che qualsiasi censura che le riguardi è inammissibile per mancanza di oggetto della stessa.  
6. – In conclusione, respinto il primo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del secondo motivo, con declaratoria di competenza del Giudice di pace di Genova sulla (sola) opposizione al decreto ingiuntivo. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità, sulle quali questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, vanno, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, compensate quanto al giudizio di merito e dichiarate irripetibili quanto al giudizio di legittimità (nel quale il condominio intimato non ha resistito).  

                                                                    P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il terzo e il quarto; accoglie il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Giudice di pace di Genova in merito all’opposizione a decreto ingiuntivo; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di merito ed irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2008

Potrebbero interessarti anche...