Condominio – spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio – prescrizione -07.10.2010. –

“La Suprema Corte appare chiara nell’affermare che “l’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio, qualora la ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1135 n. 3 cod. civ., sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese. Ne consegue che la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino inizia a decorrere soltanto dalla approvazione della ripartizione delle spese e non dall’esercizio di bilancio “ ( cosi’, cass. Civ.  11981/92 )”.

                         

                                                             REPUBBLICA ITALIANA

                                                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace della VIII SEZIONE CIVILE  Dott. Vincenzo Vitale

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8684/10 R. G. degli affari civili contenziosi promossa  

DA

L. C. A., rappresentata e difesa dall’Avv. F. L. P., presso il cui studio, sito in via L. A. n. 34, ha eletto domicilio

opponente

 

CONTRO

Il Condominio di via A. n. .., in persona dell’amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in p.tta B. n. .,  presso lo studio dell’Avv. F. M., che lo rappresenta e difende per mandato a margine del decreto ingiuntivo opposto.

resistente

 Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 542/2010 emesso dal Giudice di Pace di Palermo.Conclusioni delle parti : come in atti.
 

                                                                 FATTO E DIRITTO


 Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 542/2010 emesso dal Giudice di Pace di Palermo, regolarmente notificato all’opponente, ed ingiungente l’importo di € 938,26, oltre spese del monitorio, la Sig.ra L. C. eccepiva la prescrizione del credito condominiale ( relativo a quote ordinarie straordinarie, decorrenti dall’anno 1999 e fino al marzo del 2009 ).
In tal senso, rilevava di non aver mai avuto alcuna comunicazione dall’opposto Condominio, fino al dicembre 2009, circa richieste di pagamento per quote condominali, evidenziando il fatto che, essendo separata dal proprio coniuge, Avv. A. G., quest’ultimo non l’aveva mai avvisata della questione.
Costituitosi in giudizio, il resistente Condominio confutava l’eccezione di prescrizione sollevata, precisando che all’assemblea condominiale del 04/01/2010, alla presenza dell’opponente, veniva approvato il rendiconto fino al 2009, con la specifica indicazione di tutte le quote dovute dalla ricorrente : in tal senso ne forniva, ex art. 2697 c.c., prova documentale.
Va anzitutto osservato che – per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte – tutte le decisioni di spesa assunte dall’amministrazione condominiale devono intendersi comunque ratificate, e con effetto retroattivo, se l’assemblea abbia successivamente approvato l’operato dell’amministrazione medesima.
E fra le approvazioni da parte dell’assemblea  – con effetto di ratifica – rientra, secondo i Giudici di Legittimita’,  l’approvazione dei consuntivi della gestione condominiale ( cosi’ Cass. Civ. 2133/95 ), oltre che del preventivi di spesa, e dei rendiconti della gestione.
Nel caso di specie, la Suprema Corte appare chiara nell’affermare che “ l’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio, qualora la ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1135 n. 3 cod. civ., sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese. Ne consegue che la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino inizia a decorrere soltanto dalla approvazione della ripartizione delle spese e non dall’esercizio di bilancio “ ( cosi’, cass. Civ.  11981/92 ).
Alla luce delle suesposte considerazioni, va rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente, ritenendosi conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 542/2010 legittimamente emesso.Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, in riferimento alle tariffe forensi, nell’importo di € 980,00, oltre Iva e Cpa.

                                                                      P . Q.  M. 

Visti gli artt. 645 e ss. del Codice di Procedura Civile; Visti gli artt. 2697 e ss. del Codice Civile; Rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da L. C. A., come sopra rappresentata e difesa, in data 24/06/2010.Conseguentemente, convalida il decreto ingiuntivo n. 542/2010, emesso dal Giudice di Pace di Palermo in data 15/02/2010.Condanna l’opponente L. C. A. al pagamento delle spese processuali, che determina in euro 980,00, oltre Iva e Cpa, in favore del resistente Condominio di via A. n. .., in persona dell’amministratore pro-tempore, come sopra rappresentato e difeso. 
Cosi’ deciso in Palermo il 07/10/2010.

                       Il Giudice di Pace

                    (Dott. Vincenzo Vitale) 

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