Corte di Cassazione n° 23084/09 –sanzioni amministrative -semaforo rosso – apparecchiature a posto fisso – 30.10.09.

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per infrazione delle norme del Codice della Strada, accertata con apparecchiatura posizionata presso un semaforo, ha precisato che: ”Il passaggio col semaforo rosso rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori in tutti nei casi in cui il veicolo, pur avendo impegnato l’incrocio col semaforo verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo al crocevia per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi che solo la presenza del vigile può evitare”.  

                                                          CORTE DI CASSAZIONE 
   
                                                        SECONDA SEZIONE CIVILE  

                                                SENTENZA N. 23084 DEL 30/10/2009  

                                                               FATTO E DIRITTO 


S. L. propone ricorso per Cassazione contro il Comune di Pregnana Milanese, che non ha svolto difese in questa sede, avverso la sentenza del G.P. di Rho n. (…….) che ha respinto l’opposizione avverso il verbale della polizia locale del (……) emesso per violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3 (passaggio con il rosso).
 La sentenza fa riferimento alla omologazione dell’apparecchiatura ed al fatto che nessun elemento sia stato concretamente eccepito in ordine ad un possibile non corretto funzionamento dell’apparecchiatura. Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 201 C.d.S., della L. n. 689 del 1981, art. 23, dell’art. 2697 c.c., omessa ed insufficiente motivazione. 
Osserva la Corte che non merita accoglimento la tesi della non necessaria presenza degli organi di polizia, in caso di apparecchiatura a posto fisso presso gli impianti semaforici, in relazione all’epoca della contestazione. 
Questa Corte suprema (Cass. 8465/2006) ha, invero, affermato che nella fattispecie sia necessaria la presenza del vigile. Non è decisivo, al riguardo, il fatto che l’art. 384 reg. att. C.d.S. ricomprenda nell’ipotesi di impossibilità della contestazione immediata l’attraversamento dell’incrocio col semaforo rosso perchè trattasi di norma regolamentare che non può derogare a quella generale sulla necessità della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili. Peraltro, la fattispecie dell’attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l’incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo al crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi, che solo la presenza del vigile può evitare. Le considerazioni che precedono comportano l’accoglimento dei ricorso e la decisione nel merito mentre la particolarità della vicenda consiglia la compensazione delle spese. 

                                                                      P.Q.M.
 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione. 
Compensa le spese. 

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